Cassazione Penale, Sentenza n. 48694/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena (ordinanza del 28/02/2021). Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 164 c.p., sostenendo che la causa ostativa (pregressa sospensione/condanna del 02/03/2015) era conoscibile dal giudice della cognizione che avrebbe dovuto esercitare poteri istruttori e acquisire un certificato penale aggiornato; quindi, la statuizione che aveva concesso il beneficio avrebbe formato giudicato intangibile e non poteva essere revocata dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza di revoca perché il giudice della cognizione non aveva conosciuto la precedente condanna ostativa (nel fascicolo era presente un certificato penale formato in epoca anteriore che non riportava la condanna). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 168, terzo comma, c.p. obbliga alla revoca quando il beneficio è stato illegittimamente concesso in presenza di cause ostative non conosciute dal giudice che l'ha concesso; invece, se la causa ostativa era conosciuta e la decisione sul beneficio è divenuta irrevocabile, il giudicato preclude l'intervento del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Riferimento alla norma che disciplina le cause ostative alla sospensione condizionale della pena; la Corte valuta la violazione contestata rispetto alla conoscenza della causa ostativa da parte del giudice della cognizione
art. 163 cod. pen.
Richiamato per il criterio del limite biennale delle pene cumulabili che, superato, determina la causa ostativa
art. 168, terzo comma, cod. pen.
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative
Norma interpretata dalla Corte come obbligatoria nella revoca del beneficio illegittimamente concesso: la revoca è ammissibile in sede esecutiva quando il giudice che aveva concesso la sospensione non aveva conoscenza della causa ostativa (es. documentazione non aggiornata); se invece la causa ostativa era conosciuta e la statuizione è divenuta irrevocabile, opera il diritto del giudicato e il giudice dell'esecuzione non può revocare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese del ricorrente dopo il rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale è stata concessa nonostante esistesse una causa ostativa già nota e comunque disponibile al giudice della cognizione, la decisione che ha concesso il beneficio, se divenuta irrevocabile, forma giudicato e preclude il giudice dell'esecuzione dall'intervenire per revocarla
- Se la causa ostativa non era conosciuta dal giudice che ha concesso il beneficio (es. perché il certificato penale nel fascicolo non la riportava), il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p.
- La mera possibilità che la causa ostativa fosse 'conoscibile' non equivale automaticamente a conoscenza effettiva: la valutazione rilevante è se, al momento della decisione sulla sospensione, il giudice avesse nel fascicolo documentazione che attestasse la causa ostativa
- Se la condanna ostativa è divenuta irrevocabile in epoca successiva alla pronuncia che ha concesso il beneficio, la norma esecutiva (art. 168) disciplina la possibilità di revoca; non sempre vige un dovere del giudice di cognizione di acquisire atti aggiornati oltre quelli prodotti dalle parti
- In casi analoghi è utile verificare tempestivamente il contenuto del certificato del casellario/penale e, se opportuno, proporre impugnazioni adeguate: l'assenza di gravame non impedisce l'intervento del giudice dell'esecuzione quando la causa ostativa non era conosciuta dal giudice della cognizione
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