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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25120/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La vicenda nasce da una causa di responsabilità promossa da una creditrice fallimentare contro il curatore, accusato di avere espresso parere favorevole all’ammissione tardiva al passivo di un credito erariale senza eccepire prescrizione e decadenza, con conseguente danno patrimoniale quantificato in Euro 148.536,18. Il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale per danno all’immagine e ha chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice professionale. In primo grado la domanda attrice è stata accolta e la manleva respinta; in appello la Corte territoriale ha ritenuto che la negligenza, se esistente, non riguardasse la prescrizione ma solo la decadenza ex art. 17 d.P.R. 602/1973, ha valorizzato la circostanza non contestata dell’esistenza di un pregresso contenzioso tributario definito con sentenza, e ha escluso la responsabilità del curatore; ha inoltre ritenuto tardiva e/o inoperante la copertura assicurativa claims made. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello la questione della prescrizione non poteva ritenersi nuova e che doveva rilevarsi anche lo scorporo degli interessi moratori fallimentari; (2) violazione dell’art. 2946 c.c., censurando l’esclusione della prescrizione e sostenendo che il curatore avrebbe dovuto eccepirla; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata applicazione della non contestazione e per mancata prova del giudizio tributario, assumendo che l’ignoranza del fatto impedisse di considerarlo pacifico; (4) violazione degli artt. 1322, 1341, 1932 e 1917 c.c. sulla validità della clausola claims made; (5) violazione degli artt. 2697 c.c., 342 e 115 c.p.c. per l’uso del fascicolo di parte e per l’asserita mancata considerazione della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale sulla polizza assicurativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della prescrizione era coperta da giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione incidentale condizionata sulla statuizione di primo grado, e perché la censura sugli interessi moratori era priva di decisività rispetto alla ratio decidendi impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per il medesimo giudicato interno sulla prescrizione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura contro la non contestazione investiva un accertamento di fatto del giudice di merito e, comunque, mancavano i requisiti di specificità e decisività quanto all’asserita ignoranza del fatto e alla dedotta assenza della sentenza tributaria nel fascicolo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente a contestare la statuizione relativa al rapporto tra convenuto e assicuratore, rapporto a cui era estranea. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione del concreto pregiudizio derivante dalla dedotta violazione processuale. Il ricorso incidentale, notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, è stato dichiarato tardivo; essendo tardivo e il ricorso principale inammissibile, ne è stata dichiarata la perdita di efficacia. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore sia del curatore sia dell’assicurazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In cassazione la censura è stata ritenuta inammissibile poiché la questione della prescrizione era coperta da giudicato interno e la diversa doglianza sugli interessi non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2946 c.c.

    La doglianza sulla prescrizione ordinaria è stata dichiarata inammissibile per intervenuto giudicato interno sulla questione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della regola della non contestazione è stata ricondotta a un accertamento di fatto del giudice di merito e non a un errore di diritto deducibile nei limiti prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sul valore probatorio degli elementi acquisiti è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che alcune doglianze, pur formalmente qualificate come violazione di legge, erano in realtà attacchi a valutazioni di fatto o a questioni coperte da giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato escluso per difetto di specificità, di decisività e per la natura processuale di alcuni fatti dedotti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è stata ritenuta carente per mancata indicazione di quando e come il fatto asseritamente decisivo fosse stato introdotto nel giudizio di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza che evocava l’art. 342 è stata dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dalla pretesa violazione processuale.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla clausola claims made, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato tardivo e quindi inefficace.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla clausola claims made, senza esame nel merito per tardività del ricorso incidentale.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale relativo alla copertura assicurativa della responsabilità professionale, non esaminato nel merito per tardività.

  • art. 1932 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla validità della clausola assicurativa claims made, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 17 d.P.R. n. 602/73

    È la norma evocata per la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo; la Corte d’appello ha escluso che la decadenza fosse maturata perché il termine decorreva dal definitivo accertamento tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Evocato in motivazione della sentenza di merito come prescrizione quinquennale ritenuta non applicabile rispetto alla pretesa erariale, ma la questione è rimasta superata dal giudicato interno sulla prescrizione.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato nella censura sul fascicolo di parte e sulle memorie istruttorie; la doglianza è stata respinta per carenza di specificazione del pregiudizio.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della statuizione di primo grado su uno specifico profilo di responsabilità determina giudicato interno su quel punto, precludendo la censura in cassazione anche se dedotta sotto diversa veste.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione di merito sulla ricostruzione dei fatti in un vizio di violazione di legge, specie quando si censura la valutazione della non contestazione o delle prove.
  • La deduzione del vizio motivazionale richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente introdotto nel giudizio di merito e realmente omesso dal giudice, non essendo sufficiente contestare la sola lettura delle risultanze processuali.
  • La regola della non contestazione opera solo per fatti noti alla parte destinataria dell’allegazione; tuttavia la conoscenza o ignoranza del fatto è essa stessa accertamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della falsa applicazione della regola, non mediante mera diversa valutazione delle prove.
  • Chi è estraneo a un autonomo rapporto processuale tra altri soggetti non ha legittimazione a dolersi in cassazione delle statuizioni rese esclusivamente su quel rapporto.
  • La denuncia di una violazione processuale è inammissibile se non spiega quale concreto pregiudizio difensivo o decisorio sia derivato dall’asserito errore, poiché la tutela riguarda l’effettiva lesione del diritto di difesa e non l’astratta regolarità del processo.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è tardivo e, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, perde efficacia senza esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionaleRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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