R.R. Lombardia 3/2019
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina lombarda su programmazione, graduatorie, requisiti e assegnazioni degli alloggi pubblici e sociali, introducendo una quota fino al 10% per Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, nuove regole su ospitalità, subentro, mobilità e decadenza. Alcune disposizioni transitorie operano fino al 2019-2020 e sono in parte riferite a soggetti già assegnatari all’8 febbraio 2018.
Modifiche al regolamento lombardo sui servizi abitativi pubblici e sociali
Modifiche al regolamento regionale lombardo sui servizi abitativi pubblici e sociali
Il regolamento interviene sul regolamento regionale Lombardia 4 agosto 2017, n. 4, aggiornandone la disciplina su programmazione dell’offerta abitativa, requisiti di accesso, graduatorie, assegnazioni, mobilità e permanenza nei servizi abitativi pubblici. Le modifiche operano nel territorio della Regione Lombardia e incidono sia sulla gestione ordinaria sia su alcune fattispecie transitorie.
Programmazione dell’offerta e obblighi informativi
La disciplina rafforza il collegamento con la legge regionale 16/2016, richiamandone anche i commi 6 e 10 dell’articolo 23, e chiarisce il ruolo del Comune capofila. Nei procedimenti di programmazione l’eventuale designazione del capofila deve avvenire come Comune capofila e, per Milano, l’approvazione deve avvenire sentita l’ALER territorialmente competente.
I Comuni, le ALER territorialmente competenti e gli operatori accreditati devono comunicare al Comune capofila, entro il 31 ottobre di ogni anno, le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio. L’obbligo vale anche se i dati non sono completi; l’omissione comporta l’applicazione delle conseguenze previste dalla legge regionale 16/2016.
Destinazione di quota di alloggi alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco
Una parte delle unità abitative disponibili può essere riservata agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La quota è stabilita fino al 10% delle unità prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno, comprensive anche degli alloggi liberati da appartenenti a tali corpi.
La percentuale è definita nel piano annuale e il numero risultante va arrotondato all’unità superiore. Gli enti proprietari comunicano alla Prefettura competente la disponibilità degli alloggi riservati, e la Prefettura, d’intesa con i corpi di appartenenza, individua gli aventi diritto e trasmette la graduatoria.
Requisiti soggettivi e categorie sociali
Tra i nuclei e le categorie considerate dalla disciplina vengono precisati alcuni profili rilevanti:
- è richiamata la categoria dei nuclei con membri appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- i Comuni possono individuare, con adeguata motivazione, ulteriori categorie di particolare e motivata rilevanza sociale;
- per ciascun Comune può essere definita una percentuale fino al 10% delle unità disponibili da destinare alla categoria Forze di Polizia/Vigili del Fuoco.
Per la categoria delle Forze di Polizia viene inoltre specificato il riferimento ai soggetti appartenenti alle forze di Polizia ex legge n. 121/1981 e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ex d.lgs. n. 139/2006.
Requisiti di accesso e nozione di alloggio adeguato
La disciplina dei requisiti di accesso viene aggiornata in più punti.
Viene sostituito il riferimento al permesso di soggiorno UE in luogo del precedente permesso di soggiorno CE. È ridefinito il criterio di adeguatezza dell’alloggio in base alla superficie utile minima:
- 45 mq per 1-2 componenti;
- 60 mq per 3-4 componenti;
- 75 mq per 5-6 componenti;
- 95 mq per 7 o più componenti.
La superficie utile è la superficie calpestabile dell’alloggio, esclusa qualsiasi superficie accessoria.
Sono inoltre precisati altri profili dei requisiti, compresa la possibilità di verificare l’assenza di precedenti benefici anche mediante le risultanze della banca dati regionale prevista dalla legge regionale 16/2016. È soppressa la previsione relativa a specificazioni sulla disponibilità “immediata o futura”.
Domanda di alloggio e ambito territoriale
Per i nuclei familiari in condizioni di indigenza è ampliata la possibilità di presentare domanda.
Il nucleo può presentare domanda:
- nel Comune di residenza;
- se nel Comune di residenza non vi sono unità abitative, oppure quelle presenti non sono adeguate, nel Comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo Comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, purché con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In sede di assegnazione, l’ordine di preferenza espresso nella domanda è considerato dall’ente proprietario ai fini dell’integrazione sociale.
Graduatorie e modalità di presentazione delle domande
Le graduatorie sono formate per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. La graduatoria ordina le domande in base al valore decrescente dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo; in caso di parità, si applicano criteri di priorità successivi.
Quando un nucleo indica più unità abitative:
- se le unità sono nel medesimo ambito territoriale, anche se di proprietari diversi, nella piattaforma regionale si presenta una sola domanda;
- se le unità sono in ambiti diversi, si presentano due distinte domande.
Nelle graduatorie pubblicate devono risultare, per ciascun nucleo, il punteggio ottenuto e le preferenze espresse sulle unità disponibili.
Assegnazione delle unità abitative e gestione degli alloggi disponibili
L’assegnazione avviene partendo dalla domanda con il più elevato indicatore di bisogno abitativo, con priorità ai nuclei residenti nel Comune in cui è ubicato l’alloggio, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, comma 3, e poi seguendo l’ordine della graduatoria.
Se il nucleo è posizionato su più unità abitative dello stesso ente proprietario, la scelta dell’alloggio è effettuata dall’ente proprietario in funzione dell’integrazione sociale.
In caso di mancata accettazione dell’alloggio o nei casi previsti, si procede allo scorrimento della graduatoria fino all’assegnazione di tutte le unità indicate nell’avviso. Se residuano unità oppure se se ne rendono disponibili dopo uno sgombero, l’ente proprietario può proporle ai nuclei utilmente collocati in graduatoria o, in alternativa, agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Alloggi nello stato di fatto
La rubrica dell’articolo dedicato agli alloggi nello stato di fatto viene aggiornata. Si chiarisce che, in tale materia, interviene l’ente proprietario o il gestore.
Ospitalità temporanea negli alloggi SAP
Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l’ospitalità è ammessa per persone estranee al nucleo assegnatario per un massimo di sei mesi. Per ascendenti o discendenti di primo grado il termine massimo è di dodici mesi.
L’ospitalità può essere rinnovata una sola volta, per ulteriori sei mesi, previa autorizzazione dell’ente proprietario e in presenza di comprovate necessità.
Ampliamento del nucleo familiare
L’ampliamento del nucleo familiare è ammesso nei casi di:
- accrescimento naturale o legittimo;
- matrimonio;
- unione civile;
- convivenza di fatto;
- provvedimento dell’autorità giudiziaria,
sempre che non comporti la perdita di requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.
È inoltre ammesso l’ampliamento con:
- ascendenti di primo grado;
- discendenti di primo grado già appartenenti al nucleo assegnatario e poi rientrati.
Tale ampliamento non produce effetti ai fini del subentro nell’assegnazione.
Subentro nell’assegnazione e nel contratto
La disciplina del subentro viene precisata con riferimento a convivenza, matrimonio, unione civile e convivenza di fatto.
Il requisito della continuità nella convivenza non è richiesto se il decesso dell’assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o istituti di detenzione presso i quali l’assegnatario aveva trasferito la residenza.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, ha priorità il convivente affidatario dei figli minori; in mancanza di figli minori e di accordo tra i conviventi, subentra chi risulta abitare stabilmente nell’unità abitativa.
È previsto inoltre il subentro del convivente di fatto tra i soggetti tutelati dalla disciplina e, in attuazione della normativa statale sulla violenza domestica, ai soggetti condannati per tali delitti subentrano le altre persone conviventi secondo le regole dell’articolo.
Mobilità tra servizi abitativi pubblici e sociali
La mobilità è ampliata e resa più flessibile.
È consentita la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici in caso di peggioramento della situazione economica del nucleo, a condizione che l’ISEE rientri nei limiti previsti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici.
La mobilità è inoltre favor ita nei confronti di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, anche in coerenza con la normativa regionale sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Requisiti di permanenza e decadenza
Sono rivisti i requisiti di permanenza, con innalzamento di alcuni limiti economici e con precisazioni sugli alloggi adeguati.
In particolare:
- per uno dei parametri economici richiamati il valore passa da 30.000 a 35.000;
- è considerato adeguato l’alloggio con un numero di vani catastali pari o superiore a quelli del nucleo familiare più uno;
- le disposizioni su ospitalità e ampliamento incidono anche sul sistema dei requisiti di permanenza.
La decadenza è estesa ai casi di condanna per delitti di violenza domestica. Per gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in caso di cessazione del servizio nel territorio regionale, l’ente proprietario dispone la decadenza, salvo quiescenza per invalidità o decesso per causa di servizio; in tali ipotesi l’assegnazione può proseguire se permangono i requisiti previsti.
Disposizioni transitorie e applicazione temporale
La disciplina transitoria contiene più regole rilevanti.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo, i Comuni provvedono agli adempimenti previsti per la prima applicazione. Fino alla pubblicazione delle proprie graduatorie relative all’avviso pubblico, i Comuni continuano ad assegnare le unità abitative secondo il precedente regolamento regionale 1/2004; in tal caso il contratto di locazione è stipulato secondo le nuove regole richiamate e si applicano le norme del titolo III, capo IV, e del titolo IV del regolamento.
Le nuove regole sul subentro non si applicano a chi, alla data dell’8 febbraio 2018, risultava già assegnatario: per tali soggetti continua a valere il regolamento regionale 1/2004. Lo stesso vale, per l’ampliamento del nucleo familiare già autorizzato in precedenza, per i soggetti cui si applicava la disciplina transitoria del regolamento del 2011.
Entro il 30 giugno 2019 gli enti proprietari possono assegnare gli alloggi già concessi in locazione temporanea a determinate categorie di nuclei in situazione di necessità socialmente rilevante, purché alla data dell’8 febbraio 2018 e al momento dell’assegnazione sussistano i requisiti richiesti e sia accertato lo stato di necessità dai servizi sociali comunali.
La disposizione sull’approvazione del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali si applica a decorrere dall’anno 2020.
Aggiornamento degli allegati
Gli allegati 1 e 2 del regolamento regionale 4/2017 sono sostituiti con i nuovi allegati approvati dal regolamento modificativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 mar 2019L.R. Lombardia 4/2019
- Legge · 4 mar 2019L.R. Lombardia 5/2019
- Regolamento · 13 mar 2019R.R. Lombardia 4/2019
- Regolamento · 22 mar 2019R.R. Lombardia 5/2019
- Regolamento · 15 feb 2019R.R. Lombardia 2/2019
- Regolamento · 29 mar 2019R.R. Lombardia 6/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →