R.R. Lombardia 6/2019
Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo disciplina scarichi domestici, assimilati, urbani e meteorici, controlli, agglomerati e approvazione dei progetti degli impianti di depurazione. Abroga il r.r. 3/2006. Le norme sui controlli si applicano dal 1° gennaio 2020; le procedure autorizzative valgono per le istanze successive all’entrata in vigore.
Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche, urbane e dei relativi controlli in Lombardia
Disciplina degli scarichi e finalità del regolamento
Il regolamento, adottato in Lombardia in attuazione della l.r. 26/2003 e nel rispetto del d.lgs. 152/2006, disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate e urbane, i regimi amministrativi degli scarichi e delle acque meteoriche di dilavamento, i controlli sugli scarichi, l’individuazione degli agglomerati e le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. La disciplina è orientata al raggiungimento degli obiettivi ambientali del PTUA e della direttiva 2000/60/CE.
Definizioni rilevanti e criteri generali
Il testo introduce definizioni operative per insediamenti isolati, scarichi esistenti, acque parassite, sfioratori di piena, portata di soglia, bacino proprio e totale dello sfioratore, potenzialità dell’impianto, modifica sostanziale dello scarico, gestione provvisoria, avviamento, collaudo funzionale, corpo idrico superficiale, portata nera media annua e gestore d’ambito. Tali definizioni si integrano con quelle del d.lgs. 152/2006 e con gli allegati al regolamento.
Individuazione degli agglomerati e assimilazione delle acque reflue domestiche
Gli enti di governo dell’ambito individuano gli agglomerati nei piani d’ambito o con atto separato, che vale come aggiornamento del piano, acquisito il parere della conferenza dei comuni. L’ufficio d’ambito può individuare agglomerati anche sotto la soglia di 200 AE se giustificato da caratteristiche tecniche, economiche e ambientali, e comunica i dati alla Regione tramite SIRe Acque. Sono inoltre fissati i criteri per assimilare talune acque reflue alle domestiche, inclusi i reflui di cui all’allegato B o quelli con carico inquinante inferiore ai valori ivi previsti.
Allaccio alle reti fognarie e divieti di recapito
Gli scarichi domestici e assimilati situati negli agglomerati devono essere allacciati alla rete fognaria secondo il regolamento d’ambito. L’obbligo opera, in via generale, quando la distanza dalla pubblica fognatura è pari o inferiore a 50 metri, con possibilità di estensione fino a 300 metri tramite regolamento d’ambito; alcune aree o utenze possono essere escluse per costi sproporzionati o impossibilità tecnica. I nuovi scarichi vanno allacciati fin dall’attivazione, mentre gli scarichi esistenti si allacciano entro un anno dalla comunicazione del Comune. Per gli scarichi industriali è preferito l’allaccio in fognatura quando compatibile, ma restano fissabili valori limite specifici e sono vietati in rete nera o unitaria alcuni scarichi particolari, salvo deroghe motivate.
Trattamenti e prescrizioni per piccoli agglomerati e insediamenti isolati
Per insediamenti isolati e piccoli agglomerati sono previsti obblighi differenziati in base agli abitanti equivalenti. Gli scarichi con meno di 200 AE non possono essere recapitati in acque superficiali, salvo specifiche eccezioni; quelli tra 200 e 400 AE devono preferibilmente essere scaricati in acque superficiali e il recapito su suolo va evitato in presenza di particolari criticità. Gli scarichi su suolo sono vietati nelle aree di ricarica delle falde per insediamenti con più di 50 AE, salvo impossibilità tecnica. Nelle fasce entro 300 metri dalla costa dei laghi del PTUA vi sono divieti e requisiti più rigorosi; tra 300 metri e 1 km i titolari devono presentare domanda di autorizzazione entro un anno. Gli scarichi esistenti devono adeguarsi entro due anni dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore e comunque entro sei anni.
Trattamenti appropriati, manutenzione e sistemi alternativi
Il regolamento indica trattamenti appropriati per insediamenti isolati e agglomerati sotto i 2.000 AE, distinguendo tra recapito su suolo e recapito in acque superficiali. Per gli scarichi da insediamenti isolati è prevista, di regola, la manutenzione annuale delle vasche Imhoff, con registrazione delle operazioni da parte di soggetti iscritti all’albo gestori ambientali; per i sistemi esistenti l’obbligo di registrazione decorre dal primo rinnovo o, comunque, entro sei anni. Sono ammessi sistemi alternativi equivalenti, purché garantiscano prestazioni almeno pari e rispettino i valori limite di emissione.
Prescrizioni per corpi idrici balneabili, uso potabile e aree naturali protette
Per gli scarichi in acque superficiali designate come balneazione o per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, o nei loro immissari, l’autorità competente, sentita l’ATS, può imporre trattamenti di finissaggio per gli impianti tra 100 e 400 AE e, per i carichi pari o superiori a 400 AE, limiti per l’escherichia coli non superiori a 5.000 UFC/100 ml, con indicazione del periodo dell’anno in cui il limite deve essere rispettato. Per gli scarichi in acque superficiali connesse ad aree naturali protette può essere imposto un trattamento più spinto per tutelare gli obiettivi di conservazione.
Valori limite di emissione e requisiti per gli impianti di depurazione
Per gli scarichi da insediamenti isolati e da impianti con potenzialità inferiore a 2.000 AE si applicano i valori limite dell’allegato D, con regole specifiche per gli scarichi su suolo e per gli impianti di potenzialità inferiore a 200 AE, per i quali non è prescritto un valore limite salvo diverse prescrizioni autorizzative. Per gli impianti di potenzialità pari o superiore a 2.000 AE si applicano i limiti della tabella 3 dell’allegato D; per gli agglomerati con carico almeno pari a 10.000 AE, per fosforo totale e azoto totale, valgono i limiti della tabella 4. Sono previste decorrenze differite per alcuni parametri, come il fosforo totale negli impianti tra 400 e 2.000 AE e l’azoto ammoniacale per gli impianti esistenti di potenzialità superiore a 2.000 AE.
Reti fognarie, acque meteoriche, acque parassite e sfioratori
Le acque meteoriche di dilavamento vanno, di regola, smaltite al di fuori della pubblica fognatura nei sistemi unitari, salvo le specifiche discipline sulle prime piogge e sugli interventi soggetti all’invarianza idraulica e idrologica. Il programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori individua le aree di intervento per contenere le portate e migliorare il rispetto del limite di 40 L/(s ha impermeabile) previsto dal PTUA. Il gestore deve contenere al massimo le acque parassite e perseguire come obiettivo iniziale il contenimento entro il 30% della portata nera media annua.
Criteri tecnici per reti e sfioratori
Per i rifacimenti o le nuove reti a servizio di agglomerati sotto i 400 AE è prevista, salvo impossibilità tecnica, la separazione tra acque meteoriche e reflui; per agglomerati pari o superiori a 400 AE l’ufficio d’ambito può scegliere tra sistema unitario o separato, motivando la scelta nel piano d’ambito. Gli sfioratori sono classificati in base alla portata di soglia e devono essere adeguati dal gestore. Gli sfioratori di grandi bacini serventi oltre 10.000 AE sono trattati come sfioratori di limitazione delle portate meteoriche. In testa agli impianti di depurazione deve essere presente una vasca di accumulo, salvo il caso di sistemi con vasche Imhoff.
Programma di riassetto e soluzioni alternative
L’ufficio d’ambito deve redigere entro due anni il programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori, da integrare nei piani d’ambito entro sei mesi dalla sua predisposizione. Il programma si basa sulla ricognizione delle reti, sulla modellazione idraulica, sulla valutazione degli impatti ambientali e sulle priorità di intervento, ed è trasmesso alla Regione per la verifica di coerenza. Sono ammesse soluzioni alternative rispetto ai criteri ordinari, purché assicurino un analogo livello di contenimento dei carichi inquinanti.
Controlli sugli scarichi
I controlli sono disciplinati dal d.lgs. 152/2006, dagli allegati F e G e dalle eventuali prescrizioni autorizzative. Le autorità competenti programmano controlli annuali su tre categorie: scarichi domestici e assimilati, impianti di trattamento delle acque reflue urbane e scarichi industriali. Per gli scarichi domestici e assimilati negli insediamenti isolati la provincia o la Città metropolitana deve garantire almeno il 5% dei controlli annui sugli scarichi autorizzati; per gli scarichi industriali in fognatura e in ambiente è previsto almeno il 5% annuo, con un minimo di 10 controlli.
Ruolo di ARPA, gestore e sistema informativo
ARPA effettua i controlli ordinari sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, valida i programmi di controllo del gestore, verifica i sistemi di rilevamento e trasmissione dati, controlla l’attivazione degli sfioratori e pubblica il giudizio di conformità entro il 31 marzo di ogni anno; trasmette inoltre alla Regione un report entro il 30 aprile. Il gestore esegue controlli e autocontrolli, segnala guasti o carichi anomali e comunica le manutenzioni che possono incidere sui valori limite. Tutti i dati ufficiali confluiscono in SIRe Acque, che raccoglie informazioni su scarichi, autorizzazioni, controlli, infrastrutture, agglomerati e procedure di infrazione.
Regime amministrativo degli scarichi domestici e assimilati
Gli scarichi domestici in fognatura sono sempre ammessi nel rispetto della normativa e del regolamento d’ambito. Per gli scarichi assimilati è richiesta una comunicazione o, nei casi previsti, una domanda di assimilazione; l’ufficio d’ambito si pronuncia entro 30 giorni o, in difetto di rilievi, l’assimilazione si intende confermata. Il titolare deve comunicare variazioni della titolarità e delle caratteristiche quali-quantitative del refluo. Il gestore comunica alle autorità competenti gli allacci in fognatura di scarichi che cessano di recapitare in ambiente o su suolo.
Autorizzazione degli scarichi da insediamenti isolati
La domanda di autorizzazione è presentata alla provincia o alla Città metropolitana mediante la modulistica dell’allegato M; il procedimento si conclude entro 90 giorni. L’autorizzazione indica potenzialità dell’impianto, carico servito, codice univoco dello scarico e obblighi di manutenzione delle vasche Imhoff, ove presenti. Per i piccoli insediamenti con carico fino a 50 AE è previsto un rinnovo semplificato, mediante autocertificazione, con rinnovo tacito se l’autorità non si pronuncia entro 90 giorni. Le variazioni di titolarità o di carico devono essere comunicate per la verifica dell’eventuale necessità di modifica del titolo.
Progetti e autorizzazioni degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Per nuovi impianti con potenzialità almeno pari a 2.000 AE e per modifiche sostanziali di impianti esistenti con potenzialità almeno pari a 10.000 AE è obbligatorio il progetto di fattibilità; quando sono necessari atti di assenso di più amministrazioni, l’ufficio d’ambito indice una conferenza preliminare. I progetti devono contenere gli elaborati e gli elementi indicati negli allegati I e L, compresi i criteri per la comparazione delle alternative progettuali. La verifica di rispondenza ai requisiti tecnici avviene prima delle conferenze di servizi.
Autorizzazione provvisoria, definitiva e rinnovo degli scarichi urbani
Per i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali è prevista una procedura in due fasi: autorizzazione provvisoria e autorizzazione definitiva. La provvisoria copre avviamento e gestione provvisoria, può durare fino a tre mesi prorogabili di ulteriori due, e fissa i limiti applicabili in tali periodi. La definitiva va richiesta entro 30 giorni dal collaudo ed è rilasciata entro 90 giorni. Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentato un anno prima della scadenza ed è possibile in forma semplificata se non vi sono modifiche significative e se il giudizio di conformità è sempre stato rispettato. Per gli impianti il gestore deve svolgere verifiche di funzionalità prima del rinnovo e allegare un disciplinare di gestione provvisoria.
Abrogazioni, disapplicazioni e decorrenza
Dal 29 marzo 2019 è abrogato il r.r. 3/2006 e sono disapplicate varie deliberazioni regionali richiamate nel testo, salvo gli effetti già prodotti. Le norme sui controlli si applicano dal 1° gennaio 2020 per la programmazione dei controlli dell’annualità 2019 e successive; fino al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la d.g.r. 4621/2012. Le procedure autorizzative si applicano alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il testo prevede inoltre monitoraggi triennali sull’applicazione del regolamento e la possibilità di aggiornare gli allegati con deliberazione di Giunta o, per meri adeguamenti formali o normativi, con decreto dirigenziale.
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