L.R. Lombardia 5/2019
Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel testo unico sul commercio lombardo un nuovo capo dedicato alle attività storiche e di tradizione, definendole e prevedendo riconoscimento regionale, elenco aggiornato dalla Giunta, misure di sostegno, premialità comunali e revoche. Disciplina anche coperture finanziarie nel bilancio 2019-2021 e per gli esercizi successivi.
Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione in Lombardia e modifiche al testo unico sul commercio
Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione in Lombardia
La legge regionale Lombardia 4 marzo 2019, n. 5 integra il testo unico regionale sul commercio e le fiere introducendo una disciplina specifica per le attività storiche e di tradizione. L’obiettivo è riconoscere e sostenere imprese radicate nel tempo, ritenute rilevanti per l’identità economica, urbana e culturale del territorio lombardo.
Finalità e ambito delle attività riconoscibili
La disciplina mira a valorizzare attività che, grazie a continuità gestionale, passaggio generazionale e capacità di adattamento, contribuiscono allo sviluppo dell’economia locale e al miglioramento del tessuto urbano. La Regione, in collaborazione con comuni e Camere di commercio, riconosce e sostiene tali attività come testimonianza storico-culturale del territorio.
Sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di elementi quali:
- continuità nel tempo della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta;
- collocazione in edifici o contesti urbani di pregio o di particolare interesse;
- mantenimento di attrezzature storiche;
- espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione coerente con il contesto locale.
Le categorie individuate sono:
- negozi storici, ossia unità locali di commercio al dettaglio in sede fissa;
- locali storici, ossia unità locali dedite esclusivamente o prevalentemente alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
- botteghe artigiane storiche, ossia unità locali che svolgono vendita diretta al dettaglio di beni o servizi con vetrine su strada o al piano terreno.
Il requisito della continuità si considera soddisfatto se l’attività è stata svolta senza interruzione per almeno quaranta anni.
Riconoscimento regionale ed elenco delle attività
La Giunta regionale stabilisce:
- i criteri per ottenere il riconoscimento regionale;
- le modalità e procedure per il riconoscimento delle attività segnalate da Camere di commercio, enti locali, associazioni imprenditoriali e associazioni dei consumatori;
- l’istituzione e l’aggiornamento periodico dell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.
Il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco sono effettuati dalla direzione generale competente. È espressamente salvaguardata l’iscrizione delle imprese già riconosciute nella precedente disciplina, purché mantengano i requisiti richiesti.
Misure di sostegno e agevolazioni
La Regione promuove una serie di interventi a favore delle attività iscritte, finalizzati a:
- favorire il passaggio generazionale e la trasmissione d’impresa;
- sostenere l’associazionismo locale e la cultura d’impresa;
- tutelare il patrimonio storico e di tradizione;
- finanziare restauro e conservazione di immobili, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali;
- sostenere sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi;
- aumentare l’attrattività dei centri urbani e degli itinerari storici turistico-commerciali;
- valorizzare prodotti agroalimentari regionali.
Per attuare tali obiettivi la Regione può:
- concedere contributi anche a fondo perduto ai titolari iscritti nell’elenco;
- prevedere agevolazioni per l’accesso al credito, anche mediante convenzioni bancarie;
- introdurre, con legge di stabilità, agevolazioni sui tributi regionali;
- promuovere accordi con i comuni per ridurre imposte, tributi o tariffe comunali;
- introdurre criteri di premialità nei bandi regionali su innovazione e tutela delle imprese;
- promuovere l’inserimento delle attività nei circuiti turistici per aree territoriali;
- sostenere percorsi formativi e forme di accompagnamento per titolari e dipendenti.
Le misure sono soggette agli adempimenti sugli aiuti di Stato, demandati a deliberazione della Giunta regionale.
Premialità comunali e vincoli successivi ai benefici
I comuni devono individuare specifiche premialità per il rilascio delle concessioni di spazi demaniali, seguendo gli indirizzi della Giunta regionale e previo parere della commissione consiliare competente. Gli indirizzi regionali vanno adottati entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali più rappresentative dei settori commercio e artigianato.
Le attività che ottengono contributi o agevolazioni restano vincolate per almeno tre anni al mantenimento:
- della destinazione d’uso dei locali;
- dell’insegna;
- della selezione tipologica della merceologia offerta.
Revoca del riconoscimento e recupero dei benefici
Il riconoscimento è revocato con cancellazione dall’elenco se:
- vengono alterate le caratteristiche sulla base delle quali era stato concesso;
- l’attività cessa, si trasforma o cambia destinazione d’uso dei locali.
In tali casi, se l’impresa ha beneficiato di contributi o agevolazioni ai sensi della disciplina, è disposta anche la revoca dei benefici concessi nei tre anni precedenti, con obbligo di restituzione delle somme percepite.
Disposizioni finanziarie
La legge prevede coperture per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2021 in particolare per le misure di sostegno, con allocazione delle risorse su missioni e programmi del bilancio regionale. È inoltre previsto che, per gli esercizi successivi al 2021, l’autorizzazione delle spese avvenga con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Inquadramento complessivo
La modifica si inserisce nel testo unico regionale sul commercio e le fiere, aggiornando anche riferimenti interni ad altri articoli del medesimo testo unico per coordinare la nuova disciplina con le norme su centri commerciali naturali, pianificazione e commercio al dettaglio. La normativa riguarda esclusivamente la Regione Lombardia.
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