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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2019

Regolamento regionale del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (articolo 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 4 aprile 2012, n. 6)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Lombardia, l’affidamento, l’esercizio, i controlli e le sanzioni del servizio di navigazione pubblica sul sistema dei Navigli lombardi. Prevede requisiti degli operatori, procedure di autorizzazione fino a 9 anni, regole su approdi e concessioni, obblighi di servizio, monitoraggio e cause di richiamo, sospensione e decadenza. Consente servizi aggiuntivi e a chiamata nei limiti previsti.

Regolamento del servizio di navigazione sui Navigli lombardi

Regolamento del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi

Il regolamento disciplina, nel solo territorio della Lombardia, il servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi programmato, affidato e controllato dalla Regione. La disciplina è costruita per valorizzare la funzione turistica, ambientale e culturale del servizio, garantendo sicurezza, qualità, concorrenza tra operatori e semplificazione amministrativa.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

Il provvedimento riguarda il servizio di trasporto pubblico sui Navigli lombardi esercitato previa autorizzazione regionale, sia in forma continuativa sia periodica, con offerta indifferenziata e anche mediante servizi a chiamata.

Ai fini operativi assumono rilievo, tra le altre, le nozioni di:

  • operatore economico, comprensivo di persone fisiche o giuridiche, raggruppamenti, ATI, enti senza personalità giuridica e GEIE;
  • unità di navigazione in disponibilità, di proprietà dell’operatore o comunque detenuta con valido titolo giuridico;
  • sistema dei Navigli lombardi, che include anche la tratta del fiume Ticino da monte della diga del Panperduto fino allo sbarramento della diga della Miorina;
  • tratte a domanda forte e a domanda debole, distinte in base alla sostenibilità economico-finanziaria;
  • servizi a chiamata e servizi notturni;
  • enti gestori del demanio, autorità idraulica e mezzi anfibi.

Requisiti per ottenere e mantenere l’autorizzazione

Per esercitare il servizio l’operatore deve possedere e mantenere fino alla scadenza dell’autorizzazione una serie di requisiti professionali, organizzativi e patrimoniali.

In particolare deve disporre di equipaggio abilitato alla navigazione interna, con i titoli professionali richiesti dalla normativa statale e con la qualifica di “autorizzato” per la conduzione dell’unità impiegata.

Deve inoltre avere in disponibilità unità di navigazione idonee per numero e caratteristiche rispetto alle tratte da servire. Le unità devono, in linea generale:

  • essere state messe in esercizio per la prima volta da non più di dieci anni, oppure essere state rinnovate con manutenzione straordinaria a scafi o impianti da non più di dieci anni;
  • rispettare la normativa vigente sulle emissioni, con particolare riguardo agli Inland Waterway Vessels;
  • risultare documentate da idonea certificazione tecnica;
  • essere iscritte nei registri nautici della Città Metropolitana di Milano entro l’avvio del servizio.

L’operatore deve inoltre avere atti di concessione per ormeggi e approdi di origine, destinazione e intermedi, rilasciati dagli enti gestori del demanio e riferiti in modo univoco alle specifiche unità di navigazione.

Sono richieste anche l’assenza di recenti provvedimenti di sospensione, divieto di prosecuzione o decadenza da servizi di navigazione di trasporto pubblico, nonché, per i servizi a chiamata, l’iscrizione al ruolo dei conducenti natanti per autoservizi pubblici non di linea.

Per raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese, i requisiti relativi all’assenza di sospensioni, divieti o decadenze devono essere posseduti da ciascun partecipante.

Regime di approdo, ormeggio e concessioni demaniali

Ai fini dell’affidamento, le autorità demaniali devono comunicare alla Regione, entro 30 giorni dalla richiesta, gli spazi e le strutture disponibili per l’ormeggio esclusivo delle unità di servizio pubblico, i pontili utilizzabili per imbarco e sbarco, le eventuali aree concedibili per la realizzazione di nuovi approdi e le possibili maggiorazioni dei canoni, fino al 200 per cento.

Per le tratte con origine nel Comune di Milano la procedura di affidamento deve prevedere anche un programma orario di utilizzo dei pontili e criteri di assegnazione e rotazione annuale degli ormeggi, così da garantire equilibrio tra gli operatori e distribuzione dell’offerta nell’arco della giornata.

Gli enti gestori del demanio devono assegnare le concessioni per tutta la durata dell’affidamento del servizio, perfezionandole entro 90 giorni dalla conclusione della procedura di assegnazione. Devono inoltre disciplinare modalità di utilizzo degli approdi e trasmettere gli atti alla Regione.

È vietato:

  • avviare il servizio senza le concessioni demaniali richieste;
  • cedere a terzi le concessioni di ormeggio e di uso degli approdi;
  • utilizzare ormeggi o approdi con unità diverse da quelle espressamente indicate nella concessione.

La rinuncia o la decadenza dal servizio comporta la revoca dell’assegnazione delle concessioni demaniali.

Procedura di affidamento e contenuto della domanda

Il servizio è affidato mediante autorizzazione regionale di durata massima novennale, all’esito di una procedura a evidenza pubblica.

Con l’atto di avvio della procedura la Giunta regionale autorizza un numero predeterminato di servizi:

  • sulle tratte a domanda forte, tre servizi con origine nel Comune di Milano, con percorsi lungo Darsena, Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso e Naviglio Pavese fino a Rozzano;
  • sulle tratte a domanda debole, un servizio sull’asta verticale del Naviglio Grande, uno nel bacino del Panperduto e uno lungo il Naviglio Martesana tra Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda.

Per incentivare l’offerta sulle tratte a domanda debole, i servizi a chiamata e notturni sono sempre consentiti. L’atto di avvio della procedura può inoltre:

  • abbinare in uno o più lotti il servizio su tratte forti e deboli;
  • indicare eventuali canoni annuali minimi a favore della Regione;
  • definire l’offerta minima richiesta sulle tratte deboli;
  • prevedere premialità per proposte didattiche in convenzione con Parchi regionali o altri enti territoriali.

La domanda può essere presentata per più lotti, se consentito dall’atto di avvio, e deve essere corredata da documentazione e dichiarazioni sul possesso dei requisiti, sull’offerta tecnica e commerciale, sui mezzi e sulle tariffe, includendo anche:

  • itinerari, approdi, cartografia, possibilità di prenotazione, servizi in lingua straniera e collegamenti con il trasporto terrestre;
  • programma di esercizio con mesi, giorni, corse e, per le tratte deboli, orari fissi e cadenzati;
  • servizi integrativi eventualmente offerti;
  • numero minimo di passeggeri per garantire la corsa;
  • caratteristiche dei mezzi organizzativi e commerciali;
  • dati tecnici di ogni unità di navigazione;
  • tariffe per ciascun itinerario e per i servizi a chiamata;
  • rinuncia a pretese risarcitorie per mancate entrate dovute ad asciutte o manovre idrauliche;
  • eventuale canone annuale offerto.

Sono possibili anche servizi aggiuntivi, sperimentali o occasionali, su tratte diverse da quelle programmate, previa autorizzazione regionale.

Valutazione delle domande e affidamento

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande la Regione affida il servizio. Se le domande superano le autorizzazioni disponibili, viene predisposta una graduatoria con criteri che premiano l’integrazione con il trasporto su terra, l’offerta turistico-culturale e ambientale, l’estensione territoriale, la quantità dell’offerta, l’incremento rispetto all’offerta minima sulle tratte deboli, la qualità dei mezzi e dei servizi, la soglia minima di passeggeri garantita, le agevolazioni tariffarie, l’offerta didattica e l’eventuale maggiorazione del canone offerto.

L’autorizzazione costituisce titolo per l’iscrizione delle unità nei registri nautici della Città Metropolitana di Milano e per l’eventuale cancellazione dai registri di altre Province.

Avvio del servizio e modifiche in corso di esercizio

L’operatore deve attivare il servizio entro 180 giorni dalla data di autorizzazione. Se non lo attiva su tutte le tratte affidate entro tale termine, oppure rinuncia a una o più tratte, l’autorizzazione è revocata per l’intero lotto.

Se è stata formata una graduatoria, in caso di rinuncia o revoca si procede allo scorrimento, assegnando agli operatori in graduatoria 30 giorni per accettare; in tal caso il termine di 180 giorni decorre dall’accettazione.

Il termine per l’avvio può essere sospeso in presenza di circostanze contingenti legate alla navigabilità dei canali, come cantieri o asciutte programmate, oppure per impedimenti documentati dell’operatore.

Le variazioni dell’elenco delle unità in disponibilità devono essere comunicate alla Regione con la documentazione pertinente. La Regione verifica il mantenimento dei requisiti e la congruità della capacità di trasporto, con soglia di tolleranza del 20 per cento rispetto al dato dichiarato; in caso di difformità si applicano le sanzioni previste.

Obblighi gestionali e commerciali dell’operatore

L’operatore deve rispettare i percorsi, gli approdi e il programma di esercizio autorizzato, salvo le possibilità di riprogrammazione degli orari ammesse dal regolamento.

Deve inoltre:

  • usare solo unità di navigazione in disponibilità, idonee e aggiornate sotto il profilo tecnico e ambientale;
  • garantire manutenzione e comfort;
  • mantenere le caratteristiche del servizio indicate in domanda, incluse vendita, plurilinguismo, trasporto biciclette e collegamenti con terra;
  • comunicare tempestivamente le sostituzioni temporanee e le variazioni della flotta;
  • comunicare le corse aggiuntive entro i limiti consentiti, con previa autorizzazione nei casi richiesti;
  • comunicare con congruo anticipo sospensioni o rinunce al servizio;
  • rendere pubblici itinerari, approdi, orari, tariffe e condizioni di esercizio;
  • garantire riconoscibilità degli approdi;
  • rilasciare titoli di viaggio completi delle informazioni minime previste;
  • consentire un agevole acquisto dei titoli;
  • comunicare le variazioni tariffarie almeno 3 giorni prima della loro efficacia;
  • garantire accessibilità e trasporto di passeggeri a mobilità ridotta senza sovrapprezzo;
  • adottare la Carta della mobilità;
  • conservare a bordo copia dell’affidamento e delle concessioni demaniali;
  • rispettare la normativa lavoristica, contributiva e previdenziale;
  • trasmettere i dati di monitoraggio alla Regione.

Stagionalità, navigabilità e manifestazioni nautiche

Il servizio può essere svolto solo quando sussistono le condizioni di navigabilità e sicurezza previste dal regolamento regionale sulla circolazione nautica.

In tale quadro l’operatore può cancellare corse, anticipare o posticipare l’inizio o la fine della stagione e ridurre o modificare gli itinerari che attraversano tratti non navigabili o non sicuri.

Le variazioni devono essere comunicate alla Regione entro 3 giorni e rese note all’utenza tramite i canali di prenotazione e vendita.

Se le manovre idrauliche o le esigenze di manutenzione impongono modifiche al programma di esercizio, la Regione, l’autorità demaniale e l’autorità idraulica non rispondono dell’eventuale mancato guadagno derivante dalla sospensione o mancata ripresa del servizio.

Per le manifestazioni nautiche è richiesto, di regola, il preventivo parere favorevole degli operatori affidatari, salvo il caso di autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre per eventi da svolgersi nell’anno successivo.

Contribuzione pubblica e servizi aggiuntivi

Gli enti pubblici possono finanziare, a carico del proprio bilancio, servizi aggiuntivi rispetto a quelli programmati o servizi a chiamata connessi a eventi o manifestazioni di specifico interesse.

Il regolamento ammette inoltre ulteriori servizi aggiuntivi su tratte diverse da quelle indicate per l’affidamento ordinario, previa autorizzazione regionale e verifica dei requisiti dell’operatore.

Monitoraggio, controlli e aggiornamento della disciplina

La Regione svolge attività di monitoraggio e studio sull’andamento della domanda e dell’offerta, acquisendo dati su passeggeri trasportati, corse offerte, prenotazioni, corse effettivamente eseguite e corse annullate.

I dati devono essere trasmessi entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, secondo le modalità regionali.

La Regione effettua controlli anche a campione sul possesso e sul mantenimento dei requisiti, sul rispetto degli obblighi e sulla regolarità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni o di accordi con altre pubbliche amministrazioni. Restano ferme le competenze degli enti gestori del demanio e dell’autorità idraulica nei rispettivi ambiti.

All’esito del monitoraggio, la Giunta può modificare con proprio atto le tratte autorizzate e la loro classificazione in tratte a domanda forte o debole.

Richiamo, sospensione e decadenza

Il regolamento prevede un sistema graduale di reazione alle irregolarità.

Il richiamo si applica, previa comunicazione di avvio del procedimento e termine di 15 giorni per osservazioni, in caso di varie violazioni, tra cui quelle relative a concessioni demaniali, servizi non autorizzati, mancato rispetto del programma o delle caratteristiche del servizio, uso di unità non idonee, omissioni nelle comunicazioni, mancato rilascio dei titoli di viaggio, variazioni tariffarie non comunicate, mancata accessibilità, assenza della Carta della mobilità, mancanza della documentazione a bordo, mancata trasmissione dei dati di monitoraggio o gestione irregolare delle corse in relazione alle condizioni di navigabilità.

Se l’operatore riceve cinque richiami in tre anni, è disposta la sospensione dell’esercizio per 15 giorni nel periodo di navigabilità.

La sospensione di 30 giorni si applica, previa diffida e termine di 15 giorni per osservazioni, quando l’operatore:

  • non usa esclusivamente unità in disponibilità;
  • viola la normativa lavoristica, contributiva o previdenziale;
  • impedisce i controlli.

La sospensione si interrompe se la posizione viene regolarizzata e riprende in caso di accertata persistenza dell’irregolarità.

Se, decorso il periodo di sospensione, la posizione non è regolarizzata, si arriva alla decadenza, previa diffida di 30 giorni. La decadenza opera anche se l’operatore esercita durante la sospensione, perde requisiti essenziali, non attiva il servizio entro il termine stabilito o sospende/cessa il servizio senza rispettare le comunicazioni dovute.

Ulteriori conseguenze si applicano agli operatori o ai raggruppamenti coinvolti in sospensioni o interdizioni dei titoli professionali abilitanti alla navigazione di persone.

Altre attività di trasporto sul sistema dei Navigli

I servizi di trasporto a chiamata sono ammessi solo nei limiti previsti per l’affidamento del servizio di navigazione disciplinato dal regolamento.

I servizi di granturismo possono essere autorizzati solo se effettuati con mezzi anfibi e previo nulla osta della Regione, che verifica l’assenza di sovrapposizioni con i servizi affidati.

Non sono consentite, neppure temporaneamente, altre modalità di trasporto pubblico di navigazione, compresi il noleggio con conducente con natanti, il taxi nautico e il granturismo su acqua con mezzi non anfibi.

Resta salva la disciplina sulla locazione di unità da diporto e sulla navigazione ad uso privato a supporto dell’attività principale di persone o imprese; è invece vietato il noleggio di unità da diporto.

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