Cassazione Penale, Sentenza n. 17174/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato contro la sentenza del Giudice di pace di Empoli n.32/22, con cui era stato condannato a multa di Euro 800 per lesioni volontarie e alla restituzione del danno alla parte civile. Il difensore ha censurato la decisione per violazione dell'art.37 D.Lgs. n.274/2000 e dell'art.574, comma 4, c.p.p., sostenendo che l'impugnazione della responsabilità estende gli effetti anche al capo relativo al risarcimento del danno e che, nel caso concreto, era stata anche espressamente chiesta la revoca della statuizione civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'appello dell'imputato contro la responsabilità estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti; ha coordinato l'art.37 D.Lgs. 274/2000 con l'art.574, comma 4, c.p.p., e richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.426/2008. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Firenze per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37
L'art.37 disciplina l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace in materia di pene pecuniarie e statuizioni civili; va interpretato in coordinamento con l'art.574 c.p.p., per cui l'impugnazione della responsabilità consente la devoluzione anche delle statuizioni civili dipendenti.
Codice di procedura penale, art. 574, comma 4
Principio per cui l'impugnazione proposta avverso i capi della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono da quelli, fra cui il risarcimento del danno.
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2
Norma che dispone l'applicazione, nel procedimento davanti al giudice di pace, delle norme del codice di procedura penale per quanto non previsto dal decreto, consentendo l'applicazione dell'art.574, comma 4, c.p.p. anche in questo ambito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 426 del 2008
Chiarisce che il richiamo alle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria riguarda le pronunce senza statuizioni civili; dunque art.37 non impedisce l'estensione dell'impugnazione alle statuizioni civili quando queste sono presenti.
Massime di principio
- Se l'imputato impugna la sentenza sul piano della responsabilità penale, l'appello si estende automaticamente alle statuizioni civili (risarcimento) che dipendono da quella responsabilità, anche se non indicate espressamente nell'atto di appello.
- Nel procedimento davanti al giudice di pace l'art.37 D.Lgs. 274/2000 deve essere coordinato con l'art.574, comma 4, c.p.p.; la presenza di statuizioni civili rende l'appello ammissibile nella misura in cui sia contestata la responsabilità.
- Se l'impugnazione riguarda aspetti diversi dalla responsabilità (es. entità della sanzione pecuniaria, qualificazione giuridica, circostanze attenuanti/aggravanti), è necessario impugnare espressamente le statuizioni civili per ottenere il sindacato di merito su quelle.
- Per l'imputato è prudente, quando si impugna la responsabilità, esplicitare anche la richiesta di revoca delle statuizioni civili; tuttavia, non è sempre obbligatorio farlo se l'appello investe chiaramente la responsabilità.
- Se il giudice di merito dichiara erroneamente inammissibile un appello basandosi su una lettura restrittiva di art.37, la Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti per il prosieguo del giudizio.
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