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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46295/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento del Tribunale di Salerno che, nel riesame del provvedimento del GIP del 13/12/2021, aveva escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancanza di autonoma valutazione del GIP in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo, per mancata considerazione delle memorie difensive e dell'interrogatorio di convalida (negazione di consapevolezza di contributo all'associazione), e contesta la sussistenza delle esigenze cautelari. Critica inoltre la valutazione delle intercettazioni, di una registrazione ambientale e di una chat poste a fondamento del giudizio, denunciando l'omissione di un'adeguata risposta ai rilievi difensivi e il decorso di tempo (sei anni dalla chiusura delle indagini). Il ricorrente ha poi conferito procura speciale all'avv. Roberto Saccomanno con nota del 10/10/2022 con lo scopo di rinunziare al ricorso, ma non è pervenuta rinunzia formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la dichiarazione di conferimento di procura speciale non costituisce valida rinunzia e che non è pervenuta altra formale rinunzia. Sul merito delle censure la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Salerno abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, ricostruendo la struttura del sodalizio e il ruolo del ricorrente sulla base di intercettazioni telefoniche, chat, sequestri informatici, dichiarazioni di collaboratori e coindagati e servizi di osservazione. La partecipazione del ricorrente è stata qualificata come tecnica e fondamentale (programmatore/tecnico grafico-informatico, responsabile di quotisti a Malta), con consapevolezza dell'illiceità delle condotte. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e il secondo manifestamente infondato (sussistenza del pericolo di reiterazione e persistenza dell'attività fino al 2019). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    La Corte di legittimità verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto sull'apprezzamento delle risultanze probatorie

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)

    Esclusione, nel giudizio di legittimità, del controllo di censure che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito (limiti del sindacato di merito in Cassazione)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito a quello del giudice del riesame: il ricorso per cassazione contro la motivazione sulla gravità indiziaria deve dimostrare specifiche carenze logiche o giuridiche, non la mera divergenza di valutazione.
  • Le censure generiche o che si limitano a richiamare memorie/deposizioni senza indicare punti precisi di illogicità o omissione nella motivazione sono inammissibili.
  • Se il giudice di merito ha dettagliatamente ricostruito il quadro indiziario (intercettazioni, chat, sequestri, dichiarazioni di collaboratori, servizi di osservazione) e ha spiegato il ragionamento logico che porta alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, il ricorso è destinato a essere respinto.
  • La prova della sussistenza delle esigenze cautelari può fondarsi anche sul concreto ruolo tecnico-professionale dell'indagato (es. tecnico informatico) e sulla persistenza e professionalità dell'attività illecita, soprattutto se emergono elementi che indicano rischio di reiterazione.
  • La rinunzia al ricorso deve essere manifestata in modo formale e non si considera compiuta dal solo conferimento di procura speciale; senza una dichiarazione esplicita del difensore o del detenuto la Corte non può considerare il ricorso ritirato.

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