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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34231/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA per l'anno 2014, €593.378,00). I motivi di impugnazione: 1) dichiarazione d'ufficio della prescrizione (la difesa sosteneva che il termine si era estinto il 28/06/2023); 2) vizio di applicazione della norma penale e assenza di dolo per effetto di pagamenti successivi e di una procedura concorsuale (pagamenti riduttivi fino a €170.841,89, piani di rateazione e concordato preventivo); 3) vizi di motivazione relativi agli atti prodotti in appello e mancata rinnovazione dell'istruttoria; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter per mancanza di dolo specifico, in violazione degli artt. 3 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) la prescrizione non era maturata perché la difesa non aveva computato le sospensioni (complessivi 555 giorni più 64 giorni per COVID), spostando la scadenza al 6/01/2025; 2) i pagamenti successivi non possono incidere sul dolo valutato al momento della commissione del reato; i pagamenti parziali e le limitazioni imposte dalla procedura concorsuale non esonerano la legale rappresentante, che avrebbe potuto usare risorse personali per adempiere; 3) la sentenza di assoluzione su diverso periodo d'imposta non vincola nel presente procedimento; 4) la questione costituzionale è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo incompleto. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma che incrimina l'omesso versamento di imposte (qui IVA). La Corte ha interpretato che il dolo va valutato al momento della commissione del reato e che la norma non richiede per la fattispecie esaminata un "dolo specifico" come postulato dalla difesa; la carenza di adempimento successivo non annulla il dolo precedente.

  • art. 13 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede l'estinzione del reato se i debiti tributari sono integralmente estinti prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. La Corte ha ritenuto che i pagamenti prodotti dalla difesa siano successivi e non soddisfano la condizione temporale richiesta dalla norma.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma relativa alla prescrizione (determinazione del termine). Invocata dalla difesa per chiedere che il reato fosse dichiarato prescritto; la Corte ha ribadito che il computo della prescrizione deve tenere conto delle sospensioni e delle interruzioni previste dalle norme processuali.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Riferimento processuale attinente alla dichiarazione di prescrizione nel giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la difesa non ha computato le sospensioni e gli effetti interruttivi che prorogano il termine prescrizionale.

  • artt. 45 e 51 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla rilevanza soggettiva e alla scriminante: la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento per la tutela invocata, sottolineando che la sussistenza del dolo va valutata al momento del fatto e non è neutralizzata da eventi successivi.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato solo in relazione a una sentenza precedente di assoluzione per altro periodo d'imposta; la Corte ha ricordato che decisioni riferite a distinti fatti/periodi non vincolano il giudice nel procedimento corrente.

  • artt. 3 e 111 Cost.

    Richiamati nella prospettiva di una presunta lesione di principi costituzionali (parità e giusto processo) a causa dell'assenza di dolo specifico nella norma penale. La Corte ha ritenuto la questione proposta in modo incompleto e quindi non valutabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va computato tenendo conto di tutte le sospensioni e delle interruzioni: una semplice data calcolata senza considerare sospensioni processuali può essere erronea.
  • Il dolo nel reato tributario (art. 10-ter) si valuta al momento della commissione del fatto: pagamenti successivi, se effettuati dopo il fatto, non cancellano il dolo originario.
  • Pagamenti parziali o operazioni nell'ambito di procedure concorsuali non automaticamente scriminano o escludono la responsabilità penale del legale rappresentante, soprattutto se le limitazioni ai pagamenti dipendono dalla procedura e non sono surrogabili con mezzi personali dell'amministratore.
  • Una sentenza di assoluzione relativa a un diverso periodo d'imposta non vincola il giudice in procedimento separato e non costituisce di per sé motivo di non imputabilità.
  • Per sollevare una questione di legittimità costituzionale efficace è necessario formulare in modo completo e preciso l'oggetto del vizio (es. definizione del "dolo specifico" contestato); altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve curare il rispetto delle formalità e comprovare i calcoli (es. della prescrizione); omissioni formali o mancanze probatorie possono rendere il motivo manifestamente infondato.

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