Sentenza del 06/06/2019 n. 15320 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Componenti del reddito - Individuazione - Riferimento all'esercizio di competenza - Condizioni - Certezza e determinabilità - Onere della prova - Ripartizione tra Amministrazione finanziaria e contribuente - Componenti determinabili a mezzo di un procedimento amministrativo - Imputazione all'esito dell'espletamento - Irrecuperabilità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, contestando principalmente: l'ammissione in appello di documenti e deduzioni della contribuente; l'imputazione temporale di proventi per Euro 33.891,08, relativi a spese arbitrali e altri costi, che la società sosteneva di non aver mai incassato; e il calcolo degli ammortamenti su concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione relativi a immobili propri. Secondo l'Agenzia, i proventi erano divenuti certi e determinabili nel 2003, con l'esecutività del lodo arbitrale, mentre la deduzione per irrecuperabilità avrebbe potuto essere effettuata solo nell'esercizio in cui fossero emersi elementi certi e precisi. Quanto agli oneri pluriennali, l'Agenzia sosteneva che dovessero essere capitalizzati e ammortizzati secondo l'aliquota applicabile al cespite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quinto motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della Commissione regionale. La mancata riscossione di un credito non consente automaticamente la deduzione: la perdita è deducibile solo nell'esercizio in cui emergono elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità, e la società non aveva fornito una prova sufficiente. Inoltre, le spese per concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione, essendo pluriennali e inseparabili dagli immobili propri cui si riferiscono, dovevano essere capitalizzate e ammortizzate secondo l'aliquota del bene, ridotta alla metà nel primo esercizio. Il primo motivo, relativo alla produzione documentale in appello, è stato rigettato, mentre il secondo e il quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già art. 75 T.U.I.R.)
I ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo.
Il principio di competenza impone di imputare i componenti di reddito all'esercizio di riferimento, salvo che, al momento della redazione e presentazione della dichiarazione, essi non siano ancora conosciuti o determinabili in modo oggettivo. L'Amministrazione deve provare certezza e determinabilità dei componenti positivi; il contribuente deve provare quelli negativi.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102 (già art. 67 T.U.I.R.)
Le spese pluriennali sostenute su beni strumentali propri e inseparabili dal cespite devono essere capitalizzate e dedotte mediante quote di ammortamento, secondo l'aliquota fiscale applicabile alla categoria del bene.
D.M. 31 dicembre 1988
Le quote di ammortamento degli oneri relativi agli immobili dovevano essere determinate applicando l'aliquota prevista per la relativa categoria, pari nel caso esaminato al 3%, ridotta del 50% nel primo esercizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; non impedisce necessariamente la produzione di documenti o lo sviluppo di argomentazioni difensive già collegate alle contestazioni originarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Nel processo tributario è consentita in appello la produzione di documenti, anche se già disponibili in precedenza.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11-bis
La disciplina dei componenti rilevanti ai fini delle imposte sui redditi incide, nei limiti previsti dalla legge, anche sulla determinazione della base imponibile IRAP.
Massime di principio
- Un costo o una perdita non è deducibile nell'esercizio in cui viene semplicemente dichiarato o si verifica il mancato pagamento: occorre dimostrare che, in quell'esercizio, siano emersi elementi oggettivi, certi e precisi di irrecuperabilità.
- Quando l'esistenza o l'ammontare di un componente dipende da una procedura amministrativa, arbitrale o giudiziale, la relativa imputazione fiscale si perfeziona, di regola, quando tale procedura si conclude e determina concretamente il diritto o l'importo.
- Per i componenti negativi l'onere della prova grava sul contribuente; la documentazione deve dimostrare non solo l'esistenza del costo, ma anche la sua corretta imputazione temporale e la sua effettiva deducibilità.
- Le spese che producono utilità per più esercizi e sono inseparabili da un bene strumentale devono normalmente essere capitalizzate e dedotte tramite ammortamento, non integralmente nell'anno di sostenimento.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente possibile, ma non è consentito introdurre vere e proprie nuove eccezioni o domande estranee all'oggetto originario della controversia.
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