Risoluzione n. 72 del 3/08/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che catetere guida, filo guida, catetere a palloncino, sistema di gonfiaggio e catetere di aspirazione, in quanto dispositivi privi di autonoma funzionalità ed esclusivamente destinati all’impianto dello stent coronarico, rientrano nel punto 33 della Tabella A, parte II, DPR 633/1972 e sono soggetti ad aliquota IVA del 4%.
IVA al 4% per componenti monouso destinati all’impianto di stent coronarico
IVA agevolata per dispositivi medici destinati all’impianto di stent coronarico
La risoluzione esamina l’aliquota IVA applicabile ad alcuni dispositivi medici impiegati negli interventi di angioplastica coronarica. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che, pur non rientrando autonomamente nel novero dei beni di cui al punto 30 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, tali dispositivi possono beneficiare dell’aliquota IVA del 4% in quanto parti, pezzi staccati o accessori esclusivamente destinati a un apparecchio da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità.
Quesito posto dalla società istante
ALFA SPA produce e commercializza dispositivi medici destinati al trattamento della patologia aterosclerotica coronarica, mediante impianto di stent coronarico. La società chiede se i seguenti beni possano essere ricondotti al punto 33 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’IVA al 4%:
- catetere guida;
- filo guida;
- catetere a palloncino;
- sistema di gonfiaggio;
- catetere di aspirazione.
Tali dispositivi sono utilizzati nelle procedure di angioplastica per consentire il posizionamento, il gonfiaggio e la rimozione degli strumenti necessari all’impianto dello stent; nel caso di infarto miocardico acuto con rottura della placca aterosclerotica, il catetere di aspirazione serve a rimuovere il materiale particolato prima dell’introduzione del catetere a palloncino e dello stent.
Posizione dell’istante
Secondo la società, i dispositivi in questione sono:
- esclusivamente destinati all’impianto dello stent;
- privi di autonoma funzionalità;
- indispensabili o comunque necessari per la posa dello stent nel paziente.
ALFA SPA sostiene quindi che, poiché lo stent è classificato nella voce doganale 9021 e riconducibile agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità di cui al punto 30 della Tabella A, parte II, i relativi accessori e componenti dovrebbero usufruire dell’aliquota IVA del 4% ai sensi del punto 33.
Valutazione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia individua il quadro normativo rilevante nei punti 30 e 33 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972.
Esclusione dell’inquadramento autonomo nel punto 30
Il punto 30 riconosce l’aliquota IVA del 4% agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità, classificati nella voce doganale 9019, corrispondente attualmente alla voce 9021.
Dalle informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dall’Agenzia delle Dogane, i beni oggetto dell’interpello risultano però classificati nella voce doganale 9018, ad eccezione del sistema di gonfiaggio, classificato nella voce 8413. Per questo motivo, non possono beneficiare dell’agevolazione prevista dal punto 30.
Applicazione del punto 33
Il punto 33 prevede l’aliquota IVA del 4% per le cessioni di dispositivi che costituiscano parti, pezzi staccati o accessori esclusivamente destinati agli apparecchi indicati nel punto 30.
L’agevolazione richiede che:
- il bene abbia una destinazione d’uso univoca;
- esista una stretta connessione meccanica e/o funzionale con i beni di cui al punto 30;
- il dispositivo sia esclusivamente destinato all’uso con l’apparecchio principale.
L’Agenzia rileva che i dispositivi indicati dalla società sono funzionalmente concepiti ed esclusivamente destinati all’impianto dello stent coronarico, anche se ceduti singolarmente. Le loro caratteristiche oggettive non consentono un uso diverso da quello descritto.
Inoltre, la circostanza che tali dispositivi, compreso il sistema di gonfiaggio, non possano essere riutilizzati al termine dell’intervento di angioplastica conferma la loro destinazione esclusiva e la natura di componenti monouso essenziali e indispensabili.
Conclusione dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia conclude che i dispositivi oggetto dell’interpello possono essere ricondotti al punto 33 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972. Ne deriva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle loro cessioni, in quanto componenti monouso, essenziali e indispensabili per l’impianto dello stent coronarico nel paziente affetto da patologia cardiaca, privi di autonoma funzionalità.
Dispositivi interessati e criterio decisivo
Il documento chiarisce che il criterio determinante non è la sola classificazione doganale autonoma del singolo bene, ma la sua funzione accessoria ed esclusiva rispetto allo stent coronarico. Sono quindi rilevanti:
- la destinazione esclusiva all’impianto dello stent;
- l’assenza di autonoma funzionalità;
- la natura monouso;
- l’indispensabilità tecnica nel procedimento di angioplastica.
Effetti operativi
La risoluzione fornisce un principio interpretativo applicabile dalle strutture periferiche dell’Amministrazione, che devono attenersi alle indicazioni fornite. Il risultato pratico è il riconoscimento dell’IVA agevolata al 4% per la cessione dei dispositivi indicati, purché rimangano le caratteristiche di esclusiva destinazione e accessoricità rispetto allo stent coronarico.
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