Risoluzione n. 69 del 30/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice identificativo "73 - Contribuente" da indicare nel modello F24 per identificare il contribuente interessato da un visto di conformità errato e conferma lימוש del codice tributo 8925 per il versamento della sanzione prevista in caso di dichiarazione rettificativa o comunicazione rettificata trasmessa entro il 10 novembre.
Attivazione del codice identificativo 73 nel modello F24 e uso del codice tributo 8925
Attivazione del codice identificativo 73 e versamento della sanzione con F24
La risoluzione disciplina le modalità di identificazione, nel modello F24, del contribuente intestatario della dichiarazione dei redditi oggetto di un errato visto di conformità. Al contempo richiama il codice tributo già esistente per il versamento della sanzione ridotta nei casi previsti dalla normativa richiamata.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina trae origine dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che ha modificato le sanzioni applicabili alle violazioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La nuova formulazione prevede che:
- in caso di trasmissione, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, della dichiarazione rettificativa del contribuente;
- ovvero della comunicazione dei dati rettificati, qualora il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione;
- il CAF o il professionista è tenuto al versamento di una somma ridotta;
- la riduzione opera nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, purché il versamento sia effettuato entro la medesima data del 10 novembre.
Codice tributo per il versamento
Per il pagamento della somma dovuta viene confermato l’utilizzo del codice tributo:
- "8925"
Il codice era stato istituito con la risoluzione n. 388/E del 21 novembre 2007, che aveva anche fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Codice identificativo istituito
Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto "Contribuente", intestatario della dichiarazione dei redditi oggetto dell’errato visto di conformità, viene istituito il seguente codice identificativo:
- "73" denominato "CONTRIBUENTE"
Compilazione del modello F24
La risoluzione specifica che il modello F24 deve essere predisposto per ogni singola dichiarazione rettificativa ovvero comunicazione.
Nella sezione "CONTRIBUENTE" devono essere riportati, negli appositi campi:
- il codice fiscale del CAF o del professionista;
- i dati anagrafici del CAF o del professionista;
- il domicilio fiscale del CAF o del professionista;
- in qualità di intestatario della delega di pagamento.
Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere indicato:
- il codice fiscale del contribuente;
- con l’indicazione del codice identificativo "73" nel campo dedicato al codice identificativo.
Finalità della disciplina
L’intervento ha la funzione di rendere univoca l’individuazione del contribuente nel modello F24, in relazione ai versamenti connessi alla regolarizzazione delle violazioni relative al visto di conformità, distinguendo chiaramente il soggetto tenuto al pagamento dalla persona fisica o giuridica cui la dichiarazione si riferisce.
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