Risoluzione n. 68 del 30/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6848 per compensare, tramite F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 133/2014. Precisa che l’uso in compensazione è subordinato alla comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari e che il modello F24 va inviato solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Istituzione del codice tributo 6848 per il credito d’imposta autotrasporto
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta autotrasporto
La risoluzione disciplina le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per le imprese di autotrasporto che acquisiscono beni capitali. L’atto interviene per rendere operativa la previsione dell’art. 32-bis del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’art. 32-bis del D.L. n. 133/2014, che contiene disposizioni in materia di autotrasporto. In particolare, il comma 2 prevede contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali relativi all’art. 2, comma 2, lettere c) e d), del DPR 27 settembre 2007, n. 227.
I contributi sono finanziati a valere sulle risorse destinate al settore dell’autotrasporto dall’art. 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’esercizio finanziario 2014, entro il limite delle risorse effettivamente disponibili e comunque non oltre complessivi 15 milioni di euro.
Modalità di fruizione del contributo
La norma stabilisce che i contributi siano fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. L’utilizzo del modello F24 deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli elenchi dei beneficiari, comprensivi dei relativi codici fiscali e degli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese, da trasmettere all’Agenzia delle entrate con modalità telematiche.
Esclusione di un limite alla compensazione
La risoluzione precisa che al credito d’imposta in oggetto non si applica il limite previsto dall’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, viene istituito il seguente codice tributo:
- 6848: "Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6848 deve essere indicato nella sezione Erario:
- nella colonna "importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
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