Risoluzione n. 71 del 3/08/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le spese per l’intervento di metoidioplastica, autorizzato dal tribunale per l’adeguamento dei caratteri sessuali, sono detraibili come spese sanitarie IRPEF ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, purché la fattura riporti la descrizione della prestazione.
Detraibilità IRPEF delle spese per intervento di metoidioplastica in caso di rettificazione di sesso
Detraibilità delle spese per intervento di adeguamento dei caratteri sessuali
La risoluzione esamina il caso di una contribuente autorizzata dal tribunale a sottoporsi a un trattamento medico-chirurgico per adeguare i propri caratteri sessuali, mediante intervento di metoidioplastica. Il documento stabilisce che, in presenza dei presupposti clinici e autorizzativi richiamati, le spese sostenute rientrano tra quelle sanitarie detraibili ai fini IRPEF.
Quesito presentato dalla contribuente
L’istante riferisce di essere stata autorizzata dal Tribunale, previo accertamento del “disturbo di identità di genere”, a sottoporsi a intervento chirurgico in una clinica specializzata. L’intervento programmato, definito di metoidioplastica, consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili e ha un costo complessivo di euro 11.000,00. La contribuente chiede se tali spese possano essere portate in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Posizione del contribuente
La contribuente ritiene che l’intervento non abbia natura di chirurgia estetica, ma sia un trattamento sanitario connesso all’adeguamento dei caratteri sessuali. Per tale ragione sostiene che la relativa spesa sia detraibile come spesa sanitaria ai sensi della disciplina IRPEF.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, che consente una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte eccedente euro 129,11. La norma comprende, tra l’altro, le spese mediche e di assistenza specifica, le spese chirurgiche, le prestazioni specialistiche e le protesi dentarie e sanitarie in genere.
Viene inoltre richiamata la circolare del Ministero delle finanze n. 25 del 6 febbraio 1997, secondo cui, nei casi dubbi di qualificazione delle spese, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che individuano le tipologie di prestazioni e prodotti rilevanti.
Disciplina della rettificazione di attribuzione di sesso
Il documento ricorda che la disciplina di riferimento è contenuta nella legge 14 aprile 1982, n. 164, come modificata dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. La rettificazione di sesso avviene in forza di sentenza passata in giudicato del tribunale, che attribuisce alla persona un sesso diverso da quello risultante dall’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
Quando l’adeguamento dei caratteri sessuali richiede un trattamento medico-chirurgico, tale intervento è autorizzato dal tribunale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Valutazioni sul caso concreto
Dalla sentenza esaminata emerge che la consulenza tecnica medico-psichiatrica ha accertato la compatibilità del quadro clinico con i criteri del disturbo di identità di genere e l’assenza di controindicazioni psicopatologiche all’adeguamento dei caratteri sessuali. In tale contesto, il tribunale ha autorizzato la contribuente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico, richiamando la finalità terapeutica dell’intervento e la tutela della salute psichica della richiedente.
Parere del Ministero della Salute
L’Agenzia riferisce di aver interpellato il Ministero della Salute sul punto. Il Ministero precisa che:
- il disturbo dell’identità di genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV;
- ai fini del consenso al cambio di sesso, è rilevante il soggetto che non presenti psicopatologia associata;
- il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/1982 è necessario solo quando occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia quando la discrepanza tra sesso anatomico e psicosessualità determini un conflitto di rifiuto dei propri organi sessuali.
Secondo il Ministero, in tali casi il trattamento ha natura di prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal SSN e erogabile anche in strutture pubbliche e accreditate. Esaminata la documentazione del caso specifico, il Ministero conclude che sussistono le condizioni per qualificare l’intervento come medico-sanitario con finalità di cura.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base delle precisazioni del Ministero della Salute, l’Agenzia ritiene che le spese sostenute per l’intervento di metoidioplastica rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Condizione documentale per la detrazione
Per usufruire della detrazione, la risoluzione precisa che nella fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione deve risultare la descrizione della prestazione sanitaria effettuata.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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