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Risoluzione

Risoluzione n. 73 del 4/08/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le compensazioni operate dai sostituti d’imposta per recuperare ritenute o rimborsi da assistenza fiscale tramite F24 non sono soggette al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, perché si tratta di compensazioni non riconducibili alla compensazione orizzontale dei crediti.

Preclusione all’autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale

Preclusione all’autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale

La risoluzione esamina l’ambito applicativo delle compensazioni effettuate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con particolare riguardo al recupero, tramite modello F24, delle ritenute versate in eccesso e dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti. Il documento chiarisce il rapporto tra tali operazioni e il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti, introdotto dall’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama innanzitutto la disciplina dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, secondo cui, dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per imposte erariali e relativi accessori, qualora sia scaduto il termine di pagamento.

Viene inoltre ricordato che la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 ha precisato che tale divieto riguarda solo la compensazione:

  • orizzontale o esterna;
  • e non quella verticale o interna.

La stessa circolare ha altresì escluso dall’ambito del divieto i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.

Compensazioni dei sostituti d’imposta tramite F24

Il documento precisa che, secondo quanto chiarito con la circolare n. 31/E del 2014 in relazione alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 2015 i sostituti d’imposta recuperano mediante F24:

  • le somme rimborsate ai sostituiti;
  • i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto.

Tali compensazioni devono essere evidenziate nel modello di pagamento F24.

Esclusione dal limite annuo e dagli obblighi di visto

Nel medesimo documento di prassi è stato anche chiarito che queste compensazioni:

  • non concorrono alla determinazione del limite di compensazione, fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000;
  • non richiedono, neppure se di importo superiore a 15.000 euro annui, l’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013.

La ragione di tali esclusioni risiede nel fatto che le relative regole si applicano soltanto alla compensazione orizzontale o esterna dei crediti, mentre le operazioni in esame non rientrano in tale categoria.

Chiarimento conclusivo sul divieto per ruoli scaduti

Sulla base della medesima impostazione, la risoluzione conclude che le compensazioni dei sostituti d’imposta per il recupero di ritenute o rimborsi da assistenza fiscale non sono soggette nemmeno al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

In sintesi, tali operazioni, pur effettuate mediante F24, non vengono considerate compensazioni orizzontali dei crediti e quindi non subiscono la preclusione collegata ai debiti iscritti a ruolo.

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