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Risoluzione

Risoluzione n. 67 del 23/07/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 possono optare per il regime fiscale di vantaggio anche se l’attività è iniziata prima dell’entrata in vigore della norma, purché l’opzione sia esercitata secondo le regole del DPR 442/1997. Sono indicate le modalità di rettifica delle fatture emesse con IVA, gli adempimenti dichiarativi e la possibilità di chiedere il rimborso dell’eventuale IVA versata non dovuta.

Proroga e modalità di opzione per il regime fiscale di vantaggio nel 2015

Regime fiscale di vantaggio nel 2015: chiarimenti sull’opzione e sulle rettifiche

La risoluzione affronta il caso di un contribuente che ha aperto partita IVA nel 2015 e chiede se possa aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, introdotto in deroga alla generale abrogazione dei regimi agevolati. L’Agenzia chiarisce che la facoltà di scelta spetta anche a chi ha iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore della norma, purché nel 2015 e con i requisiti previsti.

Quadro normativo di riferimento

Dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha sostituito i precedenti regimi fiscali di favore, tra cui:

  • il regime fiscale di vantaggio per nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità;
  • il regime contabile agevolato;
  • il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Tali regimi sono stati abrogati espressamente dal comma 85 della legge di stabilità 2015. Tuttavia, il documento richiama due eccezioni relative al regime fiscale di vantaggio:

  • l’art. 1, comma 88, della legge di stabilità 2015, che consente a chi già lo applicava al 31 dicembre 2014 di proseguirlo fino alla fine del quinquennio o fino al compimento dei 35 anni di età;
  • l’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che proroga in deroga l’applicazione del regime per i soggetti che decidono di avvalersene nel 2015.

Ambito soggettivo dell’agevolazione

L’Agenzia precisa che il regime fiscale di vantaggio, per effetto dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011, si applica solo alle nuove attività. Ne deriva che la proroga prevista dal D.L. n. 192 del 2014 opera esclusivamente per i soggetti che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nell’anno 2015.

È quindi possibile accedere al regime solo per attività iniziate nel 2015, anche se la scelta viene manifestata successivamente all’avvio dell’attività e anche nel caso in cui l’apertura sia avvenuta prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 12-undecies.

Natura dell’opzione e disciplina applicabile

La risoluzione evidenzia che, fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio era il regime naturale per chi possedeva i requisiti e non richiedeva particolari adempimenti preventivi. L’indicazione nella dichiarazione di inizio attività circa il possesso dei requisiti aveva solo funzione anagrafica e non costituiva un’opzione.

Dal 2015, invece, l’adesione al regime fiscale di vantaggio diviene una scelta espressa del contribuente e, come tale, è soggetta alla disciplina sulle opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997. In particolare:

  • l’art. 1, comma 1, stabilisce che opzione e revoca si desumono da comportamenti concludenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
  • la validità dell’opzione è subordinata alla concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività;
  • l’art. 2 prevede la comunicazione dell’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta;
  • in caso di esonero dalla dichiarazione IVA, la scelta va comunicata nella dichiarazione dei redditi con la modulistica IVA prevista;
  • la mancata o tardiva comunicazione è sanzionabile, ma non invalida l’opzione.

Modalità di esercizio dell’opzione per chi ha iniziato nel 2015

L’Agenzia riconosce che i soggetti che hanno iniziato un’attività nel corso del 2015 e possiedono i requisiti possono comunque usufruire del regime di vantaggio, anche se nel modello A/7 non hanno indicato l’opzione. In tal caso, devono comunicare la scelta secondo le regole ordinarie nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015, da presentarsi nel 2016, allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA.

La medesima facoltà è estesa anche a chi ha iniziato la nuova attività nel 2015 prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014.

Rettifiche dei documenti emessi con addebito IVA

Per esercitare l’opzione, il contribuente può intervenire sui documenti già emessi con IVA entro:

  • trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione, oppure
  • la prima liquidazione IVA successiva, se questa scade oltre il termine di trenta giorni.

Per le operazioni attive, l’Agenzia richiama gli artt. 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del DPR n. 633 del 1972, precisando che il contribuente può emettere nota di variazione per correggere l’addebito dell’IVA in rivalsa al cessionario o committente. La nota:

  • deve essere conservata;
  • non deve essere registrata ai fini IVA.

Il cessionario o committente è tenuto a registrarla, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Inoltre, il contribuente deve procedere alla variazione in aumento dell’IVA sugli acquisti detratta nel primo trimestre.

Rimborso dell’IVA non dovuta

L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992.

Indicazioni finali

La risoluzione conferma quindi che la scelta per il regime fiscale di vantaggio nel 2015 è ammessa anche per chi ha avviato l’attività prima della pubblicazione della norma derogatoria, purché si tratti di inizio attività nel 2015 e ricorrano i requisiti previsti. Vengono inoltre forniti criteri operativi per la rettifica dell’IVA già applicata e per il successivo adempimento dichiarativo.

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