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Risoluzione

Risoluzione n. 70 del 31/07/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il credito d’imposta riconosciuto agli enti non commerciali per l’aumento dell’imposizione sui dividendi 2014 può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016 secondo le quote indicate dalla norma, senza un termine finale di decadenza; eventuali quote non utilizzate per incapienza possono essere recuperate negli anni successivi, sommandosi alla quota fruibile nel medesimo periodo.

Modalità di fruizione del credito d’imposta per enti non commerciali ex comma 656, legge n. 190/2014

Credito d’imposta per la maggiore imposizione sui dividendi 2014

La risoluzione esamina le modalità di utilizzo del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore degli enti non commerciali penalizzati dalla modifica del regime di tassazione dei dividendi prevista dal comma 655 della stessa legge. Il caso concreto riguarda un trust opaco che ha percepito dividendi nel 2014 e che chiede come debba fruire del credito spettante.

Vicenda oggetto dell’interpello

Il trust Alfa, proprietario del 90% del capitale di Beta Srl, ha percepito nel 2014 utili distribuiti dalla partecipata per complessivi euro 979.493,00, di cui euro 700.000,00 il 16 giugno 2014 ed euro 279.493,00 il 30 ottobre 2014. In conseguenza dell’applicazione del nuovo regime introdotto dalla legge di stabilità 2015, il trust dichiara di aver subito una maggiore imposta pari a euro 176.339,60.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricostruisce il regime previgente e quello modificato dalla legge n. 190/2014:

  • prima della modifica, l’art. 4, comma 1, lettera q), del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 prevedeva che gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorressero alla base imponibile per il 95% del loro ammontare;
  • il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 ha ridotto la quota esente al 22,26%, applicando la nuova disciplina agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

La risoluzione precisa che l’aumento di tassazione riguarda anche i trust opachi, che, ai fini fiscali, sono assimilati agli enti non commerciali quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

Contenuto del credito d’imposta

Per attenuare gli effetti dell’aumento di imposizione sugli utili distribuiti dal 1° gennaio 2014, il comma 656 riconosce un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014 per effetto del comma 655. Il credito corrisponde, in sostanza, alla differenza tra l’imposta dovuta secondo il nuovo regime e quella calcolata secondo le regole precedenti.

Quesito interpretativo del contribuente

Il trust chiede chiarimenti sulle modalità e sul termine di utilizzo del credito, prospettando tre possibili letture:

  • obbligo di utilizzo in quote obbligate di un terzo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, con perdita dell’eventuale eccedenza non utilizzata;
  • utilizzo entro il 2018, con quota massima di un terzo per il 2016 e il 2017 e recupero nel 2018 di quanto non speso nei due anni precedenti;
  • utilizzo senza termine finale, nel rispetto delle sole quote massime annuali previste, quindi un terzo nel 2016, due terzi nel 2017 e l’intero residuo dal 2018 in poi.

Il contribuente aderisce alla terza soluzione, ritenendo che la formula “a decorrere dal” indichi solo il momento di inizio della fruizione e non un limite finale.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma che il comma 656 consente l’utilizzo del credito in compensazione:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare;
  • dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura;
  • dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.

La risoluzione chiarisce inoltre che non vi è un termine di decadenza espressamente previsto per l’utilizzo del credito. Pertanto, se una quota annuale, o parte di essa, non può essere utilizzata per incapienza, essa può essere fruita nel periodo d’imposta successivo secondo le ordinarie regole di utilizzo dei crediti, sommandosi alla quota disponibile per quello stesso periodo.

Conclusione operativa

Il documento conclude che il credito non si perde se non interamente utilizzato nelle annualità indicate, purché resti nel perimetro delle ordinarie modalità di compensazione e delle quote annuali previste dalla norma. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.

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