Cassazione Penale, Ordinanza n. 21735/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione in relazione al possesso di un telefono cellulare. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per ricettazione, chiedendo in sostanza una diversa qualificazione del fatto come incauto acquisto, assumendo di avere preso il telefono ritenendolo smarrito e con l'intenzione di restituirlo al proprietario. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e comunque manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva logicamente accertato sia l'elemento materiale sia quello soggettivo della ricettazione e aveva correttamente escluso la riqualificazione del fatto ex art. 712 c.p. Ha reputato il secondo motivo privo di specificità e manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva indicato ragioni ostative alla particolare tenuità del fatto, legate alle modalità della condotta, alle circostanze dell'acquisizione del possesso del telefono e ai precedenti penali specifici. Ha considerato infine manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato e che il mancato riconoscimento può essere giustificato anche dall'assenza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Integra il reato di ricettazione quando il giudice accerta non solo l'elemento materiale, ma anche quello soggettivo richiesto dalla fattispecie.
art. 712 c.p.
La riqualificazione del fatto come incauto acquisto è esclusa quando mancano elementi idonei a sorreggere tale diversa qualificazione della condotta.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera se sussistono elementi ostativi, quali le modalità della condotta, le circostanze dell'acquisto del possesso del bene e i precedenti penali specifici.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua e può essere fondato anche sulla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato.
Massime di principio
- Ai fini della ricettazione è necessario un accertamento congruamente motivato sia sul dato oggettivo del possesso del bene di provenienza illecita sia sulla consapevolezza dell'origine illecita o comunque sull'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
- La riqualificazione del fatto in incauto acquisto richiede l'emersione di elementi specifici e coerenti con una condotta colposa o di minor disvalore; in difetto, la diversa qualificazione deve essere esclusa.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice individui ragioni ostative concrete, attinenti alla modalità della condotta, alle circostanze del fatto e ai precedenti dell'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice lo ha motivato in modo logico e non manifestamente illogico, potendo il diniego fondarsi anche sulla semplice assenza di elementi favorevoli.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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