Sentenza del 29/11/2023 n. 33198 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato la cartella di pagamento emessa dal Consorzio nei confronti di A.A. per contributo consortile relativo all'anno (omissis) previsto dalla L.R. Calabria n. 11/2003, art. 23, comma 1, lett. a). Il Consorzio deduceva quattro motivi: la CTR avrebbe erroneamente richiesto la prova del "beneficio" per l'applicazione della quota a); avrebbe reso necessaria l'approvazione preventiva del piano di classifica anche per la quota a), disapplicando la normativa che permetteva la formazione dei ruoli sul pregresso; avrebbe ritenuto la cartella priva di motivazione; infine avrebbe posto a carico del Consorzio l'onere di provare il beneficio nonostante la coincidenza tra perimetro del consorzio e perimetro di contribuenza stabilita da un decreto istitutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Nel motivo della decisione si è richiamata la L.R. Calabria n. 11/2003 nella versione ratione temporis e, soprattutto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 23, comma 1, lett. a) che prevedeva il contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario", affermando che l'obbligo contributivo deve essere ancorato all'effettivo beneficio che l'attività di bonifica produce sull'immobile. La Corte ha osservato che il Consorzio non ha mai sostenuto né offerto la prova del beneficio per il terreno della intimata; pertanto la CTR ha correttamente annullato la cartella. Si è inoltre ricordato che la L.R. n.13/2017 ha poi adeguato la normativa regionale richiedendo il requisito del beneficio, ma la declaratoria costituzionale ha effetto retroattivo e generale. Nessuna pronuncia sulle spese in relazione allo status della parte privata.
Norme richiamate
L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a) e b)
lett. a) "per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario"; lett. b) "per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lett. b), sulla base del beneficio"
Originariamente prevedeva una quota (lett. a) esigibile "indipendentemente dal beneficio"; la Corte costituzionale ha ritenuto tale previsione incostituzionale perché scollegava l'obbligo contributivo dalla sussistenza di un beneficio fondiario che giustifichi la capacità contributiva.
L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 24 (piani di classifica)
Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali ... e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile
Il piano serve a identificare e quantificare i benefici ai fini dell'applicazione dei contributi, e costituisce lo strumento di riferimento per l'accertamento della capacità contributiva degli immobili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 2018
ha dichiarato l'illegittimità, rispetto all'art. 119 Cost., dell'art. 23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario"
La Corte ha affermato che il contributo consortile ha natura tributaria e non può essere richiesto se non in presenza di un beneficio concreto e misurabile per l'immobile; il legislatore regionale non può tassare basandosi solo sull'inclusione nel comprensorio.
L.R. Calabria n. 13 del 2017
ha novellato l'art. 23 eliminando la distinzione tra quota a) e b) e disponendo che i proprietari "che traggono un beneficio" sono obbligati al pagamento secondo i criteri fissati dai piani di classifica
Ha adeguato la disciplina regionale al principio costituzionale richiedendo il requisito del beneficio e rimettendo la quantificazione ai piani di classifica.
Costituzione, art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma ... la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
La sentenza di incostituzionalità ha effetto generale e retroattivo salvo i limiti delle "situazioni esaurite"; nel caso la declaratoria è stata applicata al contesto in esame.
Costituzione, art. 119
Richiamata dalla Corte costituzionale per delimitare la competenza regionale in materia tributaria e impedire che venga introdotta una imposta fondiaria regionale di nuovo conio oltre i limiti costituzionali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Norma del processo tributario richiamata in riferimento ai profili procedurali e al necessario apprezzamento delle eccezioni e della motivazione degli atti impositivi.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 58
Richiamato in relazione alla pubblicità del perimetro di contribuenza mediante trascrizione.
Art. 101 Cost.
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Massime di principio
- Il contributo consortile può essere richiesto solo se dal bene deriva un beneficio concreto, diretto o comunque fruibile (non una mera inclusione nel comprensorio).
- La prova del beneficio grava sull'ente impositore (consorzio): la cartella di pagamento deve essere motivata e supportata da elementi idonei a dimostrare l'esistenza del beneficio.
- I piani di classifica sono lo strumento idoneo a quantificare benefici e indici di contribuenza; ove la normativa lo richieda, la quantificazione del contributo deve fare riferimento a tali piani.
- Una norma regionale che imponga contribuzioni "indipendentemente dal beneficio" è incostituzionale se comporta la creazione di una imposizione fondata solo sull'inclusione nel comprensorio, perché eccede la competenza tributaria regionale.
- Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno efficacia generalizzata e retroattiva, quindi incidono anche su rapporti anteriori salvo che ricorrano forme di 'situazione esaurita'.
- In casi simili l'amministrazione deve documentare e provare in sede di contenzioso il nesso tra opere/attività di bonifica e vantaggio patrimoniale dell'immobile; l'assenza di tale prova rende illegittima la pretensione contributiva.
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