Cassazione Civile, Ordinanza n. 08761/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto davanti alla Corte di cassazione un’istanza volta a ottenere la ricognizione dell’inesistenza della sottoscrizione del consigliere estensore nella sentenza n. 24536/2020, deducendo che la decisione recava in calce un richiamo all’art. 1, comma 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020 quando tale decreto non era più vigente alla data di pubblicazione della sentenza. Secondo l’istante, tale richiamo dimostrerebbe l’assenza di un valido impedimento alla sottoscrizione e quindi la mancanza del requisito essenziale della firma del giudice. Nelle memorie, la società ha anche chiesto la riunione ad altri giudizi e ha introdotto espressamente una diversa iniziativa qualificata come actio nullitatis ex artt. 132 e 161 c.p.c., sostenendo la nullità radicale della sentenza per inesistenza della sottoscrizione del relatore. La Corte ha rilevato che né l’istanza originaria né le memorie erano state notificate al Comune, e ha esaminato sia il profilo processuale dell’introduzione della domanda sia il merito del dedotto vizio di sottoscrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza, osservando anzitutto che il ricorso, pur se qualificato come sollecitazione officiosa, conservava natura di ricorso e doveva essere notificato alla controparte costituita. La mancata notifica al Comune ha precluso la rituale instaurazione del contraddittorio. Inoltre, la successiva proposizione nelle memorie di una vera e propria actio nullitatis è stata considerata mutatio libelli, inammissibile perché introduceva un thema decidendum nuovo e richiedeva accertamenti incompatibili con il procedimento così avviato. In ogni caso, la Corte ha escluso che la sentenza contestata fosse inesistente o nulla: la mancanza della firma dell’estensore, in presenza della sottoscrizione del solo presidente e della menzione dell’impedimento, non integra inesistenza ma al più nullità sanabile; nel caso concreto, il richiamo al d.p.c.m. richiamava in modo intellegibile l’emergenza Covid e l’impedimento alla sottoscrizione, per cui non ricorrevano né i presupposti per una declaratoria di nullità radicale né quelli per la correzione di errore materiale.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sottoscrizione del solo presidente è sufficiente quando l’estensore non possa firmare per morte o altro impedimento, purché l’impedimento sia menzionato prima della firma sostitutiva; l’impedimento deve essere tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la sottoscrizione.
art. 161 c.p.c.
È richiamato dalla parte per sostenere l’azione di nullità della sentenza, ma la Corte esclude che nel procedimento introdotto fosse consentita una simile ampliamento del thema decidendum.
art. 365 c.p.c.
L’atto volto alla ricognizione dell’inesistenza della sentenza doveva seguire le regole del ricorso per cassazione e quindi essere notificato alla controparte.
art. 287 c.p.c.
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per difetti di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione; non è utilizzabile per modificare la decisione in modo essenziale.
art. 1, comma 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020
Il richiamo al decreto, pur non più vigente alla data di pubblicazione della sentenza, è stato ritenuto idoneo a rendere intellegibile il riferimento all’emergenza Covid e all’impedimento alla sottoscrizione.
d.l. 18/2020
È richiamato come base normativa delle misure organizzative adottate dagli uffici giudiziari durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
art. 163 c.p.c.
L’accertamento della nullità radicale della sentenza richiederebbe un ordinario giudizio di cognizione, regolato dalle norme sul processo introdotto con citazione.
Massime di principio
- L’atto con cui si chiede la ricognizione dell’inesistenza o nullità di una sentenza della Cassazione conserva natura di ricorso e deve essere ritualmente notificato alla controparte costituita; la mancata notifica determina inammissibilità per difetto di contraddittorio.
- Non è consentito trasformare in corso di causa una domanda di ricognizione dell’inesistenza della sentenza in una autonoma actio nullitatis, perché ciò introduce un thema decidendum nuovo e incompatibile con il procedimento originariamente instaurato.
- La sentenza collegiale priva della firma dell’estensore non è inesistente ma, al più, nulla quando la sottoscrizione sostitutiva del presidente sia accompagnata dalla menzione di un impedimento; la mancanza della firma dell’estensore non integra di per sé un vizio radicale se il provvedimento consente di ricostruire la ragione dell’omissione.
- Il requisito della menzione dell’impedimento alla sottoscrizione può essere soddisfatto anche mediante un riferimento, seppur non perfettamente aggiornato, a un contesto normativo emergenziale che renda comunque intellegibile la causa dell’impedimento stesso.
- La correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale della decisione o per sostituire un accertamento che implichi una diversa valutazione giuridica dell’atto.
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