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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26767/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda la condanna di un soggetto, socio di minoranza di una s.r.l. poi fallita, ritenuto concorrente esterno nel reato di bancarotta distrattiva. Secondo le sentenze di merito, nel 2009 l'assemblea aveva deliberato un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale; nel 2014 veniva poi deliberata la restituzione parziale di tali somme e la contestuale compensazione con crediti della società verso i soci, operazione ritenuta distrattiva perché realizzava la rinuncia della società a crediti certi e la sottrazione di risorse alla garanzia dei creditori. Il ricorrente contesta: 1) che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ritenuto lecita la delibera di restituzione e, al contempo, distrattiva la compensazione, senza prova di effettivo depauperamento o di un credito riferibile all'imputato; 2) che il suo contributo causale fosse inesistente o comunque irrilevante, essendo socio di minoranza, e che la Corte avesse valorizzato indebitamente elementi estranei o non provati, come la fideiussione e il ruolo in altre società, oltre a dichiarazioni mai rese; 3) che fosse stata erroneamente negata l'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p. e il beneficio della non menzione, con motivazione solo apparente e per ragioni già utilizzate per altri aspetti del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla bancarotta distrattiva, affermando che l'imputato non aveva diritto alla restituzione di alcuna somma perché era rimasto estraneo al versamento originario del 2009, effettuato dal solo padre, sicché non esisteva in suo favore un credito esigibile da opporre in compensazione; la successiva operazione del 2014 è stata quindi correttamente qualificata come distrazione. Ha inoltre confermato la responsabilità concorsuale dell'extraneus, valorizzando il voto favorevole alla delibera e la consapevolezza del depauperamento patrimoniale, senza che sia richiesta la specifica conoscenza del dissesto. Ha poi escluso la sussistenza della partecipazione di minima importanza, ritenendo il contributo dell'imputato essenziale e vantaggioso per lui. È stato invece accolto il motivo relativo al diniego della non menzione: la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta generica e non idonea a spiegare perché, pur essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena, non dovesse essere concesso anche il beneficio della non menzione. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato solo per dare conto della definizione separata della posizione del coimputato padre mediante patteggiamento

  • art. 114 c.p.

    l'attenuante della partecipazione di minima importanza richiede un apporto causale effettivamente marginale, che non coincide con un ruolo semplicemente meno rilevante

  • art. 133 c.p.

    criterio discrezionale per la valutazione del trattamento sanzionatorio e dei benefici di legge; il suo richiamo non basta, da solo, a giustificare il diniego della non menzione

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo; non incluso

  • art. 175 c.p.

    non citato

  • art. 163 c.p.

    non citato

  • art. 163 c.p.

    non citato

  • art. 62 c.p.

    non citato

  • art. 216 l. fall.

    la fattispecie sostanziale oggetto del giudizio è la bancarotta fraudolenta per distrazione, anche se il testo non riporta l'articolo specifico

  • art. 110 c.p.

    il concorso dell'extraneus è affermato in base alla partecipazione consapevole all'operazione distrattiva

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la restituzione a un socio di somme che non gli erano mai state effettivamente attribuite o che non gli erano comunque esigibili non è neutra sul piano penale se la successiva compensazione serve a estinguere indebitamente debiti personali verso la società: manca, in tal caso, un credito reale opponibile alla massa.
  • I versamenti in conto futuro aumento di capitale, quando siano effettivamente tali, non attribuiscono al socio un credito esigibile durante la vita della società; la loro restituzione prima della scadenza del termine pattuito o, in mancanza di termine, durante la vita sociale, integra bancarotta distrattiva.
  • La distinzione tra finanziamento soci e versamento in conto futuro aumento di capitale dipende dalla concreta causa del versamento e dalla presenza di elementi specifici che ne indichino la destinazione al futuro conferimento; in difetto di tali elementi, non si forma un credito di rimborso esigibile.
  • Nel concorso dell'extraneus nella bancarotta distrattiva non è richiesta la conoscenza specifica dello stato di dissesto, essendo sufficiente la volontarietà dell'apporto all'operazione e la consapevolezza che essa depaupera il patrimonio sociale a danno dei creditori.
  • Ai fini dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, non basta che il contributo sia meno rilevante di altri: occorre che esso sia davvero marginale rispetto alla realizzazione del reato; se il contributo è essenziale o indefettibile, l'attenuante va esclusa.
  • Il diniego della non menzione, quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, richiede una motivazione specifica e autonoma: il giudice deve spiegare perché gli elementi favorevoli al primo beneficio non valgano anche per il secondo oppure indicare ulteriori elementi negativi decisivi.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaLiberazione anticipata
RamiReati fallimentariEsecuzione penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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