Cassazione Penale, Sentenza n. 26850/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alfieri era stato condannato per inottemperanza all'obbligo di versamento della cauzione ex art. 76, comma 4, d.lgs. 6/9/2011, n. 159, conseguente all'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno notificata il 29/11/2019; il fatto era stato accertato il 29/01/2020. La difesa ha contestato l'efficacia dell'obbligo di versamento alla data di notificazione, sostenendo che la misura di prevenzione era stata applicata senza una rivalutazione della pericolosità sociale dopo il lungo periodo di detenzione subito dall'imputato, sicché l'obbligo non sarebbe stato realmente operativo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, quando l'esecuzione di una misura di prevenzione è stata sospesa per effetto di una detenzione prolungata, la misura non può ritenersi efficace senza un riesame dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione. Ha richiamato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 (limitata alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,»), che ha reso irrilevante la durata della detenzione e ha imposto il riesame. Inoltre la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4 (ordine di versare cauzione) non è reato permanente: l'omissione si consuma con il decorso del termine (60 giorni dalla notifica). Poiché il riesame della pericolosità è avvenuto successivamente alla scadenza del termine per il versamento, l'obbligo non era efficace alla data del fatto e la condotta non sussiste. La sentenza di merito è annullata senza rinvio e l'imputato assolto con formula piena ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disciplina l'obbligo di versamento della cauzione connesso all'applicazione della misura di prevenzione; la Cassazione ha ritenuto che l'efficacia del provvedimento applicativo sia subordinata al riesame della pericolosità sociale se l'esecuzione della misura è stata sospesa per detenzione prolungata.
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Riferimento alla fattispecie di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; principio di necessità del riesame della pericolosità quando la misura è stata sospesa per detenzione è stato affermato per l'art. 75 e applicato analogicamente all'art. 76.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 (parziale declaratoria di incostituzionalità)
«se esso si è protratto per almeno due anni,»
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte indicata, rendendo irrilevante ai fini del riesame della pericolosità la durata minima della detenzione: ogni periodo di detenzione che abbia sospeso l'esecuzione della misura impone il riesame.
art. 3-bis, comma quarto, legge 31 maggio 1965, n. 575 (storico) / richiamo alla norma oggi in art. 76
Citata nella giurisprudenza sulla natura della contravvenzione consistente nell'inottemperanza all'ordine di versare la cauzione; usata per chiarire che la violazione è di natura omissiva e non permanente.
art. 129 c.p.p.
Norma sulla sentenza di proscioglimento: la Cassazione ha disposto l'assoluzione con la formula più ampia ex art. 129 c.p.p. per inesistenza del fatto.
Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018 (giurisprudenza)
Principio secondo cui non è configurabile la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale se la misura, la cui esecuzione è stata sospesa per lunga detenzione, non è stata previamente riesaminata dal giudice della prevenzione.
Sez. 7, n. 34352 del 30/06/2016; Sez. 1, n. 576 del 30/11/1995; Sez. 6, n. 9219 del 16/02/2005 (giurisprudenza)
Costante giurisprudenza che qualifica la contravvenzione di inottemperanza all'ordine di versare la cauzione come reato non permanente: il dies a quo della consumazione è la scadenza del termine ultimo per il versamento.
Massime di principio
- Se l'esecuzione di una misura di prevenzione è stata sospesa a causa di detenzione, la misura non può ritenersi efficace al momento di una nuova notificazione senza un previo riesame giudiziale dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale.
- La Corte costituzionale ha escluso che sia rilevante una durata minima della detenzione per l'obbligo di riesame: quindi qualsiasi periodo di detenzione che abbia interrotto l'esecuzione della misura impone il riesame.
- L'obbligo di versare la cauzione (art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011) diventa operante solo dopo che il provvedimento applicativo sia effettivamente efficace; se il provvedimento non è efficace alla scadenza del termine per il versamento, l'omissione non è penalmente rilevante.
- La contravvenzione per mancato versamento della cauzione è di natura omissiva e non permanente: la consumazione coincide con il decorso del termine fissato per il deposito, dunque occorre confrontare la data di scadenza del termine con la data del riesame della misura.
- In casi analoghi occorre verificare con precisione le date: data di notifica del provvedimento applicativo, termine di legge per il versamento (60 giorni), data dell'eventuale riesame/rivalutazione della pericolosità e periodo di detenzione; se il riesame è successivo alla scadenza, la responsabilità penale non sussiste.
- Difensivamente, è strategico eccepire l'inefficacia del provvedimento applicativo per mancato riesame e richiamare la giurisprudenza consolidata e la recente declaratoria di incostituzionalità a sostegno dell'insussistenza del fatto.
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