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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sul rilascio del relativo parere di VIA in relazione all'istanza presentata dalla Società relativamente al "procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN DI POTENZA PARI A 36 MWp NEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO). Progetto PNIEC." (di seguito, il "Progetto") [ID: 10776] e/o, in ogni caso, (ii), dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE sia per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2-quater del D .Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia per omessa conclusione del procedimento di VIA avviato dalla Società con la richiamata istanza del 10/01/2022; OVVERO PER LA DECLARATORIA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 31 E 117 DEL D.LGS 104/2010, DELL'ART. 2 DELLA L. 241/1990: - dell'obbligo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e di predisporre lo schema di provvedimento di VIA e/o dell'obbligo del MASE di concludere il procedimento di eventualmente previo esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2- quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i.; NONCHÉ PER LA NOMINA di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese del MASE nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del MASE oltre il termine fissato dal TAR. E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a 6.114,64 Euro (oneri corrisposti pari a 12.229,28 €).

Giustizia amministrativa202501744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico da 36 MWp e alle opere di connessione alla rete

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato un'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Ozzano dell'Emilia. Dopo la dichiarazione di procedibilità e la pubblicazione della documentazione, la consultazione pubblica si è svolta dal 21 gennaio 2025 al 5 febbraio 2025, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento di VIA né che il Ministero concludesse il procedimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006, sostenendo che il termine per la conclusione del procedimento, pari a trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque a centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, fosse ampiamente decorso. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso avverso il silenzio. La società è titolare di una posizione qualificata e di un interesse legittimo pretensivo alla definizione del procedimento di VIA; inoltre, il termine di conclusione era scaduto. Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la Commissione tecnica avrebbe dovuto esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, mentre il provvedimento ministeriale avrebbe dovuto essere adottato nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Il Collegio ha qualificato tali termini come perentori, anche in ragione del favor per la diffusione delle energie rinnovabili, e ha accertato l'illegittimità del silenzio. Ha ordinato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, o un suo delegato, con termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e compenso di 1.000 euro a carico dell'amministrazione. È stata invece respinta la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria: pur trattandosi di un indennizzo automatico, non risarcitorio, la pretesa era carente della preventiva attivazione del potere sostitutivo prevista dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione di provvedere quando sussistono una posizione qualificata del richiedente e la scadenza del termine procedimentale.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    La previa attivazione del potere sostitutivo costituisce condizione per ottenere l'indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza e della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la consultazione pubblica, la cui conclusione costituisce il dies a quo del termine di trenta giorni per l'espressione della Commissione tecnica nei progetti considerati.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA.

    Fissa il termine di trenta giorni per la Commissione tecnica e il successivo termine di trenta giorni per l'adozione del provvedimento di VIA; secondo il TAR, i termini sono perentori.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è [automaticamente] rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.

    Prevede una tutela indennitaria, non risarcitoria, pari al 50% dei diritti di istruttoria, senza necessità di provare colpa o danno; la sua richiesta resta subordinata alla previa attivazione del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale fondamento della natura perentoria dei termini del procedimento di VIA.

  • art. 33 d.lgs. 152/2006

    Individua i diritti di istruttoria sulla cui base è calcolato l'indennizzo previsto dall'art. 25, comma 2-ter.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a sostegno dell'obbligo dell'amministrazione di rispettare buon andamento e tempi procedimentali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA relativo ai progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la Commissione tecnica deve esprimersi e predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; il termine è perentorio.
  • La scadenza dei termini per la VIA senza l'adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento, azionabile dal proponente titolare di un interesse legittimo pretensivo alla definizione del procedimento mediante gli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006 ha natura indennitaria e non risarcitoria: non richiede la prova della colpa dell'amministrazione né del danno, ma presuppone la preventiva attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

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