Sentenza n. 6735/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto rettoriale n. 1941/ 2022, recante la graduatoria degli ammessi al “Corso Dottorato di ricerca di interesse nazionale in Learning Sciences and Digital Technologies”, nella quale la ricorrente risulta idonea ma non assegnataria di dottorato; - della nota trasmessa in data 18.11.2022, con la quale l’Università di Foggia ha comunicato alla ricorrente l’impossibilità di procedere alla relativa immatricolazione; - del decreto rettoriale n. 1950/2022, recante una rettifica del decreto rettoriale n. 1941/ 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva degli ammessi a un corso di dottorato, nota di diniego dell’immatricolazione e successiva rettifica della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata assegnataria di un posto con borsa per un corso di dottorato, aveva dichiarato di avere già beneficiato di una precedente borsa di dottorato e di percepire un reddito da lavoro superiore al limite previsto dal regolamento universitario per il beneficio economico; aveva quindi rinunciato alla borsa, chiedendo di essere immatricolata senza sussidio. L’Università di Foggia aveva negato l’immatricolazione, ritenendo che la precedente fruizione di una borsa impedisse l’accesso al nuovo corso e che, in base ai posti accreditati e disponibili, residuassero soltanto posti con borsa, mentre i posti senza borsa erano già stati assegnati. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2 della l. n. 476/1984, dell’art. 6, comma 6, della l. n. 398/1989, degli artt. 18, comma 4, 20, comma 5, e 22, comma 1, del regolamento dell’Università di Foggia, nonché dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, arbitrarietà e illogicità. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto che aveva approvato l’elenco degli ammessi e hanno contestato la fondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio è emerso il possibile venir meno dell’interesse, poiché il corso riguardava l’anno accademico 2022/2023, ormai concluso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, osservando che la ricorrente non contestava di essere stata dichiarata vincitrice del posto con borsa nel precedente decreto, ma impugnava la successiva esclusione dalla graduatoria e il diniego di immatricolazione, sostenendo di poter accedere al corso rinunciando alla borsa. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il corso di dottorato era riferito all’anno accademico 2022/2023, ormai concluso, e il regolamento universitario consentiva lo scorrimento della graduatoria per rinuncia o esclusione del vincitore soltanto prima dell’inizio delle attività o, comunque, entro il primo trimestre del primo anno, così da permettere al subentrante di seguire l’intero corso. Il TAR ha escluso che la ricorrente potesse essere ammessa in soprannumero al ciclo originario o immatricolata al primo ciclo utile: la procedura successiva indetta per l’anno accademico 2025/2026 confermava che ogni assegnazione richiedeva una nuova selezione secondo le relative regole, alla quale la ricorrente non aveva partecipato. È stata inoltre esclusa la possibilità di convertire il giudizio in un accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché tale interesse non era stato dichiarato nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. La sentenza ha quindi definito il giudizio in rito, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 476/1984
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della pretesa di accesso al dottorato senza fruizione della borsa e della contestazione del diniego di immatricolazione; il giudice non ha deciso nel merito la relativa questione.
art. 6, comma 6, l. n. 398/1989
Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente; la questione sostanziale non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 18, comma 4, 20, comma 5 e 22, comma 1, del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Foggia, approvato con D.R. n. 1651/2022
Il regolamento è stato interpretato nel senso che lo scorrimento per rinuncia o esclusione del vincitore è possibile soltanto prima dell’inizio delle attività o, comunque, entro il primo trimestre del primo anno del corso.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice non ha scrutinato nel merito la censura.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando non risulta più utile la tutela di annullamento, la prosecuzione del giudizio ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto in vista della domanda risarcitoria, ma tale interesse deve essere dichiarato secondo le forme e i termini processuali applicabili.
art. 73 c.p.a.
L’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori deve essere dichiarato nelle forme e nei termini previsti; non può essere introdotto per la prima volta con una memoria successiva all’avviso di possibile improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- La domanda di annullamento di atti relativi all’ammissione a un corso universitario diviene improcedibile quando, per la conclusione dell’anno accademico e del corso cui si riferisce la selezione, l’eventuale accoglimento non può più attribuire al ricorrente un’utilità concreta e attuale.
- La possibilità di scorrere una graduatoria per rinuncia o esclusione del vincitore può essere limitata dalla disciplina del corso al periodo anteriore all’inizio delle attività o al primo trimestre del primo anno, quando tale limite sia funzionale a consentire al candidato subentrante la frequenza dell’intero percorso formativo.
- La conclusione dell’anno accademico oggetto della selezione non determina automaticamente la possibilità di ammissione in soprannumero o di immatricolazione al primo ciclo successivo: l’accesso a un nuovo ciclo richiede la partecipazione alla specifica procedura selettiva e il rispetto delle relative regole.
- La sopravvenuta perdita dell’interesse all’annullamento non può essere superata mediante una generica memoria difensiva; l’interesse alla prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori deve essere dichiarato nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 34, comma 3, e 73 c.p.a.
- L’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di un atto presupposto non è fondata quando il ricorrente non contesta l’atto presupposto, ma impugna un successivo provvedimento autonomo che ha disposto l’esclusione dalla graduatoria o negato l’immatricolazione.
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