Cassazione Civile, Ordinanza n. 00745/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente deceduto ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, imputandogli un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La C.T.P. aveva rigettato integralmente il ricorso, mentre la C.T.R. aveva accolto solo parzialmente l’appello dei contribuenti. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente qualificato l’accertamento sintetico come fondato su una presunzione legale, con conseguente improprio trasferimento dell’onere di provare l’inesistenza della capacità reddituale sul contribuente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali e costituzionali sulla motivazione, oltre a violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe omesso un’analitica disamina della documentazione prodotta, limitandosi a riprodurre le tesi dell’Ufficio e a non considerare specifiche circostanze allegate, tra cui la non rilevanza reddituale dell’abitazione principale, la diversa annualità di parte della donazione considerata dall’Ufficio e la provenienza di altra parte da disinvestimenti mobiliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’affermazione secondo cui l’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente di fornire prova contraria e che, nel caso concreto, la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su una presunzione legale, ma sulla ritenuta insufficienza della prova offerta. Ha invece accolto la prima censura del secondo motivo, dichiarando assorbita la seconda, perché la C.T.R. non aveva svolto l’analitica valutazione delle allegazioni e della documentazione prodotta dal contribuente richiesta dalla giurisprudenza di legittimità nel giudizio sul redditometro, limitandosi a una motivazione solo apparente. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, ma non esonera il giudice dal valutare la prova contraria offerta dal contribuente che può dimostrare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l’erronea distribuzione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, nel giudizio sul reddito sintetico, il contribuente deve offrire prova contraria, ma il giudice deve poi esaminarla compiutamente.
art. 53 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla capacità contributiva posta a base dell’accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie richiamata per censurare la motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sulla necessaria motivazione della sentenza, richiamata per denunciare il vizio motivazionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 115, primo comma, c.p.c.
Richiamato per lamentare il mancato rispetto del vincolo derivante da fatti pacifici in atti.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma invocata dai ricorrenti per chiedere la trattazione del ricorso secondo il regime previsto per la definizione agevolata.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nella richiesta di trattazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito, la pretesa dell’Amministrazione si fonda su elementi indiziari di capacità contributiva e il contribuente può sempre fornire prova contraria, anche mediante documentazione, dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
- Quando il contribuente abbia allegato elementi specifici e prodotto documenti idonei a contrastare il redditometro, il giudice tributario non può limitarsi a una motivazione stereotipata o a valutazioni sommarie, ma deve procedere a un esame analitico di tutte le risultanze istruttorie rilevanti.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando formalmente esistente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all’interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
- Nel giudizio di legittimità sull’accertamento sintetico, è censurabile la sentenza di merito che, pur dando atto della documentazione prodotta dal contribuente, ne ometta la puntuale valutazione con riferimento a tutte le specifiche voci di spesa o di capacità contributiva contestate.
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