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Sentenza

Sentenza n. 4370/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 8772/2024 del 17 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di emettere il relativo buono elettronico. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è opposto, ma non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la persistente mancata esecuzione dell’obbligo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente e emissione del buono elettronico di euro 500,00. Ha accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che il Ministero debba corrispondere alla ricorrente, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha chiarito che la penalità di mora ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e che, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, non è manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni per provvedere dopo la comunicazione dell’inadempimento da parte della ricorrente. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell’amministrazione e liquidato in euro 800,00. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei giudizi relativi al pagamento di somme di denaro, l’astreinte può essere parametrata agli interessi legali e svolge funzione sanzionatoria e coercitiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Costituisce la base normativa della condanna del Ministero al pagamento di una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.

  • art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

    La penalità di mora nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua se fissata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto necessario per poter promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda di esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando sia decorso il termine previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione e quest’ultima non dimostri di avere eseguito gli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento o l’attribuzione di una somma di denaro, la penalità di mora può essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione; essa ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non funzione risarcitoria.
  • Quando l’astreinte è parametrata agli interessi legali, essa non può essere considerata manifestamente iniqua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche se la condanna pecuniaria deriva da contenzioso seriale o grava su un’amministrazione pubblica.
  • La penalità di mora nei giudizi di ottemperanza relativi a somme di denaro decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere dovuta fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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