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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-129/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020. — Presidenza del Consiglio dei Ministri contro BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato – Ambito di applicazione – Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale – Nozione di “indennizzo equo ed adeguato” – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione. — Causa C-129/19

Giurisprudenza europea62019CJ0129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 nel senso che il sistema nazionale di indennizzo deve coprire tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro, incluse quelle residenti nello stesso Stato. Ne consegue che la mancata trasposizione tempestiva di tale obbligo può dar luogo a responsabilità dello Stato anche in favore di una vittima non transfrontaliera. La Corte afferma inoltre che un indennizzo forfettario di 4.800 euro per la violenza sessuale non può, in linea di principio, essere considerato equo e adeguato se non è parametrato alla gravità delle conseguenze del reato.

Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE: obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema di indennizzo anche per le vittime residenti nello Stato e criteri di equità e adeguatezza dell’indennizzo, in relazione alla responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE imponga a ciascuno Stato membro di istituire un sistema nazionale di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel suo territorio, comprese le vittime ivi residenti, sì da fondare la responsabilità dello Stato per mancata trasposizione tempestiva; e se un indennizzo forfettario di 4.800 euro per la violenza sessuale possa essere considerato "equo ed adeguato" ai sensi della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE impone a ogni Stato membro di predisporre un sistema nazionale di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, non soltanto per le vittime in situazione transfrontaliera; pertanto, la mancata trasposizione tempestiva di tale obbligo può fondare la responsabilità extracontrattuale dello Stato anche verso una vittima residente nello stesso Stato. Quanto all’importo, l’indennizzo previsto deve costituire un contributo appropriato al ristoro del danno e non può essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente: un forfait di 4.800 euro per una vittima di violenza sessuale, se fissato senza considerare la gravità delle conseguenze del reato, non può essere qualificato come "equo ed adeguato".

Norme richiamate

  • Direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 12, paragrafo 2, direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 1, direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 2, direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Indennizzo delle vittime di reato e responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione

La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana, riguarda l’interpretazione della direttiva 2004/80/CE sull’indennizzo delle vittime di reato. Il giudizio principale oppone la Presidenza del Consiglio dei Ministri a BV, vittima in Italia di violenza sessuale, che chiede il risarcimento del danno derivante dalla mancata trasposizione tempestiva dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva.

Contesto normativo europeo

La Corte ricorda che la direttiva 2004/80 contiene due distinti livelli di disciplina:

  • il capo I, relativo all’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere;
  • il capo II, dedicato ai sistemi nazionali di indennizzo, di cui fa parte l’articolo 12.

L’articolo 12, paragrafo 1, collega le regole sulle situazioni transfrontaliere ai sistemi nazionali previsti dagli Stati membri; il paragrafo 2 impone che tutti gli Stati membri garantiscano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che assicuri un indennizzo equo ed adeguato. La direttiva doveva essere attuata, quanto all’articolo 12, paragrafo 2, entro il 1° luglio 2005.

Fatti e procedimento principale

BV, cittadina italiana residente in Italia, fu vittima di violenza sessuale nel territorio italiano nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2005. Gli autori furono condannati anche al risarcimento in suo favore, ma la somma non fu recuperata perché gli autori erano latitanti.

BV agì quindi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale di Torino chiedendo il risarcimento del danno causato dall’omessa attuazione della direttiva 2004/80. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello ridusse il risarcimento. In cassazione, la Presidenza del Consiglio contestò che la direttiva attribuisse diritti azionabili da una vittima residente nello stesso Stato membro in cui il reato è stato commesso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio sollevò due questioni:

  • se, in caso di tardiva o incompleta trasposizione della direttiva, il diritto UE imponga di riconoscere la responsabilità dello Stato anche verso vittime non transfrontaliere, residenti nello Stato membro interessato;
  • se l’indennizzo forfettario di 4.800 euro previsto per la violenza sessuale possa essere qualificato come "equo ed adeguato" ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2.

Ammissibilità delle questioni

La Corte respinge l’eccezione di non luogo a statuire. Anche se l’Italia ha poi istituito un sistema di indennizzo con applicazione retroattiva, la controversia principale verte sulla responsabilità dello Stato per la tardiva trasposizione e sulla natura del diritto conferito dall’articolo 12, paragrafo 2. Le questioni restano quindi rilevanti.

Prima questione: ambito soggettivo dell’articolo 12, paragrafo 2

La Corte afferma che la disposizione va interpretata in base al suo tenore letterale, al contesto e agli obiettivi della direttiva.

Sul piano letterale, l’articolo 12, paragrafo 2, parla in termini generali di "vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori", senza limitarsi alle situazioni transfrontaliere.

Sul piano sistematico, il capo II della direttiva riguarda i sistemi nazionali di indennizzo, e l’articolo 12, paragrafo 1, collega espressamente le situazioni transfrontaliere ai sistemi nazionali già esistenti negli Stati membri. Ne deriva che il legislatore dell’Unione non ha voluto creare un sistema distinto e limitato alle sole vittime transfrontaliere, ma ha richiesto un sistema nazionale accessibile a tutte le vittime dei reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro.

Sul piano teleologico, la Corte valorizza i considerando 6 e 7, dai quali emerge che le vittime nell’Unione devono avere diritto a un indennizzo equo e adeguato indipendentemente dal luogo in cui il reato è stato commesso, e il considerando 10, che evidenzia le difficoltà delle vittime nel ottenere ristoro dall’autore del reato. Tali difficoltà possono sussistere anche per le vittime residenti nello Stato membro di commissione del reato.

La Corte precisa che la giurisprudenza precedente sulla natura transfrontaliera del meccanismo di cooperazione del capo I non esclude l’applicabilità generale dell’articolo 12, paragrafo 2. Quest’ultimo conferisce dunque un diritto all’indennizzo anche alle vittime residenti nello Stato membro interessato.

Consegue che, se uno Stato membro non ha trasposto tempestivamente tale obbligo, la responsabilità extracontrattuale dello Stato può essere invocata anche da una vittima residente nel medesimo Stato, purché ricorrano le condizioni generali della responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE: norma attributiva di diritti ai singoli, violazione sufficientemente qualificata e nesso causale diretto.

Seconda questione: nozione di "indennizzo equo ed adeguato"

La Corte rileva che la direttiva non stabilisce l’importo preciso dell’indennizzo né le modalità di calcolo, per cui gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità. Tuttavia, tale margine non è illimitato.

L’indennizzo previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, non deve necessariamente coincidere con il risarcimento integrale dovuto dall’autore del reato; esso rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale. Ciò nonostante, esso non può essere simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità delle conseguenze del reato.

La Corte ammette il ricorso a importi forfettari, purché il sistema sia sufficientemente articolato e consenta di evitare che, in un caso concreto, il forfait si riveli inadeguato. Con riferimento specifico alla violenza sessuale, reato potenzialmente tra i più gravi, la Corte osserva che un importo forfettario di 4.800 euro non appare, prima facie, idoneo a costituire un indennizzo equo ed adeguato, ferma restando la verifica del giudice nazionale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro, per mancata trasposizione tempestiva dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, escluda la responsabilità extracontrattuale verso vittime residenti nel proprio territorio;
  • un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale non può essere qualificato come equo ed adeguato se è fissato senza tener conto della gravità delle conseguenze del reato e non rappresenta un appropriato contributo al ristoro del danno subito.

Principi utili per la pratica

Per i professionisti, la pronuncia chiarisce che:

  • l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 ha portata generale e non solo transfrontaliera;
  • la tardiva trasposizione può fondare una domanda di risarcimento danni anche in favore di vittime residenti nello Stato inadempiente;
  • la verifica dell’"indennizzo equo ed adeguato" richiede un controllo sulla proporzionalità dell’importo rispetto alla gravità del reato e delle sue conseguenze;
  • i sistemi forfettari sono ammissibili, ma non se conducono a un ristoro meramente simbolico o manifestamente insufficiente.

Come è indicizzato

Materieindennizzo delle vittime di reatoresponsabilità dello stato per violazione del diritto uenon discriminazionelibera circolazione delle personeviolenza sessuale

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