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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18975/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel favoreggiamento della latitanza di Leonardo Abbruzzese con aggravante dell'agevolazione mafiosa. Alfano contestava di essere solo l'autista di un'ambulanza autorizzata, di non avere consapevolezza di trasportare un latitante, di essere un mero prestatore d'opera privo di autonomia nell'associazione "Montalto Soccorso odv", e deduceva quattro motivi: vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del favoreggiamento; violazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'inadeguatezza di misure minori (domiciliari con controllo elettronico); omessa motivazione sul rinvio a 45 giorni per il deposito dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, valorizzando intercettazioni telefoniche e ambientali, contatti tra gli indagati, documentazione dell'associazione, immagini CCTV, dati satellitari del veicolo, tabulati telefonici, chiamate alla centrale 118, e la falsificazione del foglio di viaggio. Tali elementi, congiunti alle modalità del trasporto (dirottamento delle richieste al 118, occultamento dell'uso dell'ambulanza, effetti personali del trasportato e condizioni non compatibili con un soccorso vero), consentivano di ritenere che Alfano fosse consapevole dell'identità e del ruolo criminale del trasportato e avesse agevolato la latitanza con finalità riconducibile al clan. Sono state respinte le censure sulle esigenze cautelari (il pericolo di reiterazione e la gravità del fatto giustificano la custodia in carcere) e quella sul termine di deposito a 45 giorni (discrezionalità insindacabile). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    L'aggravante di agevolazione dell'attività mafiosa ha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica anche al concorrente che non persegua direttamente lo scopo mafioso ma sia consapevole della finalità dell'altrui condotta. La Corte ha ritenuto che la consapevolezza di Alfano risultasse dagli elementi indiziari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). Il Tribunale ha fondato sulla gravità del fatto e sulle modalità del favoreggiamento la sussistenza del pericolo di reiterazione giustificando la custodia in carcere.

  • art. 275, comma 3 e 3‑bis cod. proc. pen.

    Previsione di misure cautelari alternative (es. domiciliari con controllo elettronico). La Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale, che escludeva l'idoneità di misure meno afflittive, non fosse viziata da manifesta illogicità.

  • art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

    Consente il deposito dell'ordinanza entro 45 giorni per motivazioni complesse. La Corte ha ritenuto insindacabile la scelta del termine maggiorato e non necessaria una motivazione specifica sulla scelta.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura in Cassazione per vizio della motivazione: la Corte qui ricorda che il suo controllo è limitato a verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguata e congrua esposizione delle ragioni che hanno indotto alla valutazione dei gravi indizi, senza riesaminare i fatti nel merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per la parte soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata alla parte ricorrente per inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera qualità formale di autista o prestatore d'opera non esclude automaticamente la responsabilità se emergono elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della finalità illecita del trasporto (contatti con gli organizzatori, partecipazione all'organizzazione, occultamento dell'uso del mezzo, falsificazione documentale).
  • In materia di misure cautelari con aggravante mafiosa, anche chi non è vertice dell'associazione può essere sottoposto a misura cautelare severa se risulta consapevole di agevolare il sodalizio; l'aggravante aumenta il rischio cautelare e quindi la probabilità di carcerazione.
  • La Corte di cassazione, in ricorso per motivi di vizio di motivazione, non riesamina i fatti ma controlla se il giudice di merito abbia dato motivazione adeguata e conforme ai canoni logici e giuridici; per superare questo controllo occorre dimostrare lacune o illogicità manifeste nella motivazione.
  • Elementi che rafforzano la valutazione di consapevolezza: intercettazioni (telefoniche o ambientali), tabulati, immagini CCTV, dati satellitari/geolocalizzazione, chiamate manipolate alle centrali operative, documenti falsificati e ripetuti rapporti/contatti tra l'imputato e i soggetti legati al latitante.
  • La discrezionalità del giudice nell'indicare un termine fino a 45 giorni per il deposito dell'ordinanza motivata è generalmente insindacabile salvo palese violazione di legge.
  • Nel proporre impugnazioni cautelari è utile focalizzarsi non solo sulla rappresentazione alternativa dei fatti, ma sul dimostrare specifiche carenze argomentative o contraddizioni nella motivazione del provvedimento impugnato.

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