Cassazione Penale, Sentenza n. 637/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/05/2024 che ha nuovamente respinto il reclamo contro il rigetto della richiesta di permesso premio. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale ha trascurato lo "spessore" della collaborazione (anche riconosciuta dalla Direzione Nazionale Antimafia), le positive relazioni del personale penitenziario e l'effettiva consapevolezza e riconoscimento degli errori. Denuncia inoltre che il Tribunale avrebbe applicato criteri eccessivamente rigorosi (analoghi a quelli per la detenzione domiciliare/liberazione condizionale), facendo così venir meno la gradualità nell'accesso ai benefici e imponendo al collaboratore una prova impossibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui, pur essendovi elementi positivi (condotta, lavoro, studio, parole di pentimento), non è stato ancora accertato un ravvedimento tale da assicurare un definitivo e irreversibile distacco dal contesto 'ndranghetistico. La Corte ha ricordato che il requisito del ravvedimento non può derivare automaticamente dalla sola collaborazione e dall'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata, ma richiede elementi specifici e oggettivi che ne dimostrino la presenza, valutati anche in rapporto al beneficio richiesto. Confermata la legittimità della richiesta di ulteriore periodo di osservazione e della gradualità nell'accesso ai benefici; condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)
Disciplina l'accesso a liberazione condizionale, permessi premio e detenzione domiciliare per condannati che abbiano prestato collaborazione; richiede che sussista il ravvedimento e che non vi siano elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva
Il ravvedimento richiesto deve essere dimostrato con specifici elementi oggettivi e non può essere presunto in virtù della sola collaborazione; va valutato in relazione al beneficio richiesto, con applicazione del principio di gradualità
art. 176 cod. pen.
Norma richiamata a fini comparativi sul livello di ravvedimento necessario per la liberazione condizionale
La Corte distingue il ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale (piu' rigoroso) da quello richiesto per il permesso premio, ribadendo che l'accesso ai permessi non può esigere lo stesso grado di 'sicuro ravvedimento' previsto per la liberazione condizionale
art. 47-ter Ord. pen.
Regola disposizioni sulla detenzione domiciliare
Richiamato nel quadro normativo: la Corte avverte che non si possono utilizzare acriticamente i requisiti piu' stringenti delle misure piu' afflittive per negare i permessi premio, ma neanche invertire il principio di gradualità
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (richiamato nella disciplina)
Reati di particolare gravità indicati ai fini dell'applicazione dell'art. 16-nonies
Usato per individuare la platea normativa; la gravità dei reati commessi dal ricorrente pesa nella valutazione del ravvedimento e nella necessità di maggiori elementi oggettivi
Massime di principio
- Il "ravvedimento" richiesto per i benefici penitenziari ai collaboratori non si presume in ragione della sola collaborazione: sono necessari elementi oggettivi e specifici che ne attestino la maturazione in termini di probabile irreversibile distacco dal contesto criminale.
- Deve essere applicato il principio di gradualità: il livello di prova del ravvedimento varia in relazione al beneficio richiesto (il permesso premio è un primo gradino e non richiede il medesimo grado di ravvedimento della liberazione condizionale).
- La valutazione del Tribunale di sorveglianza è rimessa a un apprezzamento di merito e può legittimamente richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali quando i reati siano di elevata gravità o la collaborazione sia recentissima.
- Elementi positivi (buona condotta, lavoro, studio, pareri del personale penitenziario, contributi ad associazioni antimafia) sono utili e valutabili, ma non necessariamente determinanti se non integrati da segni più incisivi di rielaborazione critica (es. spiegazioni attendibili sull'entrata nel sodalizio, contatti o iniziative verso le vittime, percorsi di giustizia riparativa).
- Il ricorrente non può essere posto nella condizione di fornire una "prova diabolica": tuttavia il bilanciamento fra rischi di recidiva e esigenza rieducativa giustifica che il giudice richieda elementi concreti quando la pericolosità viene ritenuta elevata.
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