Cassazione Civile, Ordinanza n. 38075/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2008 con cui le veniva richiesto il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, quale soggetto obbligato in solido con il centro trasmissione dati. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo: denunciava la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE, sostenendo che l'imposta unica avesse natura di tributo sul volume d'affari e determinasse una duplicazione non consentita dell'IVA. Nello stesso motivo lamentava anche l'omessa pronuncia della CTR su tale questione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il proprio orientamento costante secondo cui l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari, perché grava solo sulle operazioni di scommessa, è calcolata sull'importo scommesso, non considera il valore aggiunto delle singole operazioni e non prevede il meccanismo della detrazione IVA né deduzioni per acquisti di beni e servizi. Pertanto, l'imposta non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Quanto alla censura di omessa pronuncia, la Corte ha applicato il principio secondo cui, se la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito senza cassare con rinvio, rendendo inutile il ritorno in sede di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d. Lgs. n. 504/1998
imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
L'imposta unica prevista dal decreto non ha natura di imposta sul volume d'affari e si applica all'importo scommesso, senza incidere come IVA.
Direttiva 2006/112/CE
La previsione dell'imposta unica non contrasta con la direttiva IVA, perché non integra un tributo sul volume d'affari.
art. 111, comma 2, Cost.
I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo consentono, in presenza di omessa pronuncia su una questione di diritto infondata, di evitare la cassazione con rinvio.
art. 384 c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito senza rinvio quando, pur essendovi omessa pronuncia, la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'imposta che colpisce specificamente le scommesse, commisurata all'importo scommesso e priva del meccanismo di detrazione dell'IVA, non può essere qualificata come imposta sul volume d'affari e non viola la disciplina unionale sull'IVA.
- L'eventuale omessa pronuncia su un motivo di gravame non impone necessariamente la cassazione con rinvio quando la questione di diritto è comunque infondata e la decisione di merito può essere resa immediatamente senza nuovi accertamenti.
- In presenza di rigetto del ricorso, la soccombenza determina la condanna alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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