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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 324/2024 pubblicata il 21/05/2024.

Giustizia amministrativa202502095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, n. 324/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Pavia n. 324/2024, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato, rilevando che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che non risultavano eseguiti pagamenti, neppure parziali. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura del ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Nessun compenso ulteriore è dovuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico e di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in esecuzione di titoli esecutivi; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda volta all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non abbia eseguito spontaneamente la condanna.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza al giudicato sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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