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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23149/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino pakistano aveva impugnato il provvedimento con cui l'Unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Austria, Stato che aveva accettato la ripresa in carico nell'ambito del sistema Dublino. Dopo una prima declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, il giudizio era stato riassunto davanti al Tribunale di Trieste, che aveva rigettato il ricorso ritenendo: inammissibili le censure svolte solo nelle memorie successive al ricorso introduttivo; non deducibili nel giudizio sui trasferimenti Dublino i vizi della procedura di protezione internazionale svolta nello Stato richiesto; non allegabili carenze sistemiche in Austria; non invocabile la clausola discrezionale ex art. 17 del Regolamento n. 604/2013; non pertinente la protezione umanitaria e il principio di non refoulement, in assenza di specifiche allegazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 per non avere il decreto esaminato la doglianza relativa alla mancata informazione scritta, in lingua comprensibile, e al mancato colloquio personale. Con il secondo motivo ha denunciato violazioni di norme internazionali e interne in tema di protezione internazionale e di non refoulement, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare carenze sistemiche in Austria, esercitare poteri istruttori officiosi e valutare anche fatti sopravvenuti o non allegati inizialmente, oltre a prendere in esame il divieto di allontanamento per rischio di violazione della vita privata e familiare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno, avvenuta con un semplice atto finalizzato alla discussione orale e non con controricorso. Ha poi accolto il primo motivo nei limiti indicati: ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, ma ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità delle censure relative alla violazione degli obblighi informativi e partecipativi del Regolamento Dublino, osservando che nel rito camerale speciale l'interessato non consuma il diritto di dedurre ulteriori vizi con la memoria successiva e che le garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento sono sindacabili in giudizio. Ha richiamato anche l'interpretazione della Corte di giustizia UE sul diritto a un ricorso effettivo avente ad oggetto sia i criteri di competenza sia le garanzie procedurali. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Trieste in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 Regolamento UE n. 604/2013

    Gli obblighi di informazione scritta in lingua comprensibile e di colloquio personale costituiscono garanzie partecipative essenziali della procedura di trasferimento; la loro violazione è deducibile nel giudizio di impugnazione e può comportare la nullità della decisione di trasferimento.

  • art. 27, par. 1, Regolamento UE n. 604/2013

    Il ricorso effettivo deve poter investire non solo i criteri di competenza, ma anche le garanzie procedurali previste dal Regolamento, comprese le omissioni informative e il mancato colloquio personale.

  • art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 25 del 2008

    L'impugnazione delle decisioni di trasferimento è assoggettata a un rito camerale speciale, con disciplina processuale autonoma rispetto al giudizio ordinario.

  • artt. 737 ss. cod. proc. civ.

    Il procedimento è camerale e speciale; ciò esclude l'applicazione integrale delle regole del processo ordinario incompatibili con la celerità e la semplificazione del rito.

  • art. 3, comma 3-ter, d.lgs. n. 25 del 2008

    Prevede il termine di trenta giorni per proporre la domanda di impugnazione del provvedimento di trasferimento.

  • art. 3, comma 3-quater, d.lgs. n. 25 del 2008

    La notificazione del ricorso è posta a carico della cancelleria.

  • art. 3, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 25 del 2008

    L'autorità che ha emesso il provvedimento deve depositare nota difensiva e i documenti posti a base della decisione di trasferimento, realizzando una discovery degli elementi rilevanti.

  • art. 3, comma 3-sexies, d.lgs. n. 25 del 2008

    Il ricorrente può depositare una nota difensiva successiva, nella quale articolare compiutamente le proprie difese.

  • art. 3, comma 3-septies, d.lgs. n. 25 del 2008

    La decisione non è reclamabile ed è impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 3, comma 3-novies, d.lgs. n. 25 del 2008

    Sono esclusi i termini processuali feriali.

  • art. 3, comma 3-decies, d.lgs. n. 25 del 2008

    La controversia deve essere trattata in ogni grado con urgenza.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la questione, sia pure ritenendola inammissibile o decidendola in modo giuridicamente non condivisibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

    Gli errori di diritto o il vizio di motivazione devono essere dedotti con i corretti motivi di ricorso, non come omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Il vizio di nullità processuale per omessa pronuncia presuppone la totale mancanza della decisione sul punto.

  • art. 17 Regolamento UE n. 604/2013

    La doglianza sull'omesso esame della clausola discrezionale è rimasta assorbita; il giudice di merito l'aveva esclusa nel rigetto.

  • art. 11 Direttiva 2013/32/UE

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della procedura seguita nello Stato di ripresa in carico.

  • artt. 1, 2, 3 e 4 CEDU

    Richiamati dal ricorrente a sostegno del rischio di trattamenti vietati e del principio di non refoulement.

  • art. 33 Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati

    Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di refoulement.

  • art. 5, comma sesto, d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal ricorrente in tema di espulsione e tutela contro il rimpatrio.

  • art. 19, comma primo, d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal ricorrente quale base del divieto di espulsione in presenza di rischio di violazioni protette.

  • art. 2, lett. e) e g), d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato dal ricorrente nel complessivo quadro della protezione internazionale.

  • art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela sussidiaria e il rischio derivante dal contesto del Paese di origine.

  • art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamato dal ricorrente in tema di esame della domanda di protezione internazionale.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio posto a suo carico in relazione alle carenze sistemiche e alla procedura seguita all'estero.

  • d.l. 21 ottobre 2020, n. 130

    Richiamato dal ricorrente quale norma che avrebbe ampliato le ipotesi di protezione e inciso sul divieto di allontanamento.

Massime di principio

  • Nel rito speciale camerale per l'impugnazione delle decisioni di trasferimento Dublino, la parte ricorrente può articolare difese anche con le note successive previste dalla disciplina speciale, sicché non può ritenersi consumato il diritto di dedurre ulteriori vizi solo perché non esposti nel ricorso introduttivo, purché restino pertinenti all'oggetto del giudizio.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una statuizione sulla domanda o sul motivo; se il giudice esamina la questione e la dichiara inammissibile o la rigetta per ragioni di merito, il vizio non è di omessa pronuncia ma, semmai, di errore di diritto o motivazione.
  • Nel controllo giurisdizionale sulle decisioni di trasferimento, le garanzie procedurali del Regolamento Dublino, in particolare l'informazione al richiedente e il colloquio personale, sono autonome e sindacabili rispetto alla fondatezza della domanda di protezione internazionale; la loro violazione può incidere sulla validità del trasferimento indipendentemente dalla prova di uno specifico pregiudizio.
  • Il diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento deve poter investire sia l'individuazione dello Stato membro competente sia il rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento, e il giudice nazionale deve interpretare la disciplina interna in coerenza con tale esigenza.
  • La speciale disciplina processuale delle controversie Dublino impone una discovery degli elementi posti a base della decisione da parte dell'Amministrazione e una trattazione accelerata, ma non esclude il pieno esercizio del contraddittorio attraverso le memorie difensive previste dal rito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImmunità processuale
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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