Cassazione Penale, Sentenza n. 7323/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del GIP che aveva applicato la pena per il reato di estorsione (art. 444 c.p.p.). Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici era stata disposta immotivatamente, poiché non era parte dell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'interdizione dai pubblici uffici costituisca una conseguenza obbligatoria dell'inflizione di una pena detentiva che superi la soglia prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza, e quindi possa essere legittimamente applicata anche se non menzionata nell'accordo di patteggiamento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui le pene accessorie non concordate possono essere impugnate in Cassazione solo per vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p. Inoltre, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma del patteggiamento: il giudice applica la pena concordata tra le parti. Nel caso in esame è stato il titolo della definizione del procedimento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnabilità in Cassazione delle misure accessorie quando esse risultino oggetto dell'accordo; la Corte estende il principio alle pene accessorie non rientranti nell'accordo per individuare il rimedio corretto (vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.).
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte afferma che l'eventuale contestazione delle pene accessorie non concordate è proponibile per vizio di motivazione ai sensi di questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Principio di diritto richiamato: la sentenza di patteggiamento che applica una misura (o pena) accessoria è ricorribile in Cassazione nei limiti previsti quando la misura sia stata oggetto dell'accordo; se non lo è, la tutela passa per la verifica della motivazione.
Sez. 1, n. 4424 del 14/01/2009 (Abbas)
Giurisprudenza che afferma che l'interdizione dai pubblici uffici è conseguenza obbligatoria dell'inflizione di una pena superiore a una certa soglia temporale, indipendentemente dal fatto che nella convenzione di patteggiamento se ne faccia menzione.
Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019 (Orlandi)
Conferma che, in caso di applicazione concordata di una pena detentiva superiore alla soglia prevista, devono essere applicate le pene accessorie obbligatorie per legge anche se non menzionate nell'accordo.
Massime di principio
- Se nel patteggiamento la pena detentiva superi la soglia per l'applicazione di pene accessorie obbligatorie, il giudice può applicare tali pene anche se non sono menzionate nell'accordo.
- La contestazione in Cassazione delle pene accessorie non comprese nell'accordo è possibile soprattutto per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.); se la norma o la giurisprudenza rende la pena accessoria obbligatoria, la doglianza è spesso infondata.
- È importante per la difesa verificare e negoziare espressamente anche le pene accessorie nell'accordo di patteggiamento, o prepararsi a contestarne la motivazione con argomentazioni sostanziali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite delimita i rimedi impugnatori: quando le misure o pene accessorie siano state oggetto dell'accordo, i limiti di impugnazione sono più ristretti; se non lo sono, l'esame si concentra sulla motivazione.
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