Cassazione Penale, Sentenza n. 28310/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra reati già oggetto di precedente decisione di merito definitiva. Denuncia errore di applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e violazione del principio del ne bis in idem/processuale, sostenendo che i medesimi reati erano già stati ritenuti in continuità con sentenza di merito divenuta irrevocabile (sentenza del 21 giugno 2017, divenuta definitiva il 15 luglio 2017) e che quindi la nuova istanza era inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile in sede esecutiva il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di ne bis in idem e l'inammissibilità di una nuova istanza fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto (art. 666, comma 2, c.p.p.). Poiché il giudicato di merito aveva già deciso la continuazione e rideterminato la pena, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
La Corte interpreta il comma secondo come norma che impedisce la riproposizione di un incidente di esecuzione basato sugli stessi presupposti di fatto e di diritto di uno già deciso: la successiva istanza è inammissibile.
art. 671 cod. proc. pen.
L'istanza incidentale diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione rispetto a reati sui quali il giudice di merito si è già pronunciato è inammissibile; il giudice dell'esecuzione doveva rilevarlo d'ufficio.
art. 649 cod. proc. pen.
Il principio del divieto di bis in idem/processuale, richiamato dall'art. 649, opera anche in sede esecutiva come principio generale dell'ordinamento e comporta la preclusione di nuove decisioni contrastanti con giudicati già formati.
art. 669 cod. proc. pen.
La norma sulle pluralità di sentenze è di carattere generale e si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, impedendo soluzioni inconciliabili tra decisioni sullo stesso fatto e medesimo imputato.
art. 81 cod. pen.
La nozione di continuazione sulla quale il giudice di merito aveva già deciso (con giudicato) è rilevante e vincolante per il giudice dell'esecuzione: non può essere riformulata in sede esecutiva quando esiste un giudicato.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem/processuale si applica anche in sede esecutiva: una nuova istanza incidentale fondata sugli stessi presupposti di un deciso giudicato è inammissibile.
- Prima di accogliere una richiesta di riconoscimento della continuazione in esecuzione, il giudice deve verificare l'esistenza di un precedente giudicato di merito che abbia già deciso la continuazione; se esiste, l'istanza è inammissibile.
- L'art. 666 c.p.p., comma secondo, impedisce la riproposizione di incidenti già decisi e serve a prevenire provvedimenti esecutivi inconciliabili con sentenze definitive.
- Se il giudice dell'esecuzione emette un provvedimento incompatibile con un precedente giudicato di merito, la decisione può essere annullata dalla Cassazione senza rinvio e gli atti rimessi al pubblico ministero per i provvedimenti conseguenti.
- In situazioni analoghe conviene innanzitutto accertare la data di definitività delle decisioni di merito e la portata del giudicato sulla continuazione prima di proporre nuovi incidenti in sede esecutiva.
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