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Sentenza

Sentenza n. 12286/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva - del provvedimento n.-OMISSIS- di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata formalizzata l''inidoneità del ricorrente con esclusione dal <<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntanti e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri>>, recante la seguente motivazione: <<La Commissione a conclusione del colloquio collegiale di verifica, valuta i requisiti dimostrati dalla S.V. nell''arco del contesto della selezione non aderenti ai requisiti previsti dallo specifico profilo attitudinale e, per tale motivo, esprime il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO/A. La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell''art. 11 comma 4, del bando di concorso>>; - del verbale emesso in data -OMISSIS- n.-OMISSIS- di prot. con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti trasmessa in data 29.01.2024; - dell''art. 11 del predetto bando di concorso nella parte in cui, al comma 4, prevede che: <<Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità”. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso>>; - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri>> e dell''annesso allegato A recante il <<Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi>>, determinazione n. -OMISSIS- di prot. dell''08.09.2023 del C.N.S.R; - ove occorra, della Determinazione del Direttore del C.N.S.R. dell''Arma n. -OMISSIS- di prot. del 09.09.2023 e seguenti, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi inclusi tutti gli atti, i documenti ed i verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, e sulla cui base è stato formulato il giudizio di non idoneità; E PER L''ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI nel senso di consentire all''odierno ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell''intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di consentire al ricorrente di essere dichiarato idoneo al concorso con ogni statuizione consequenziale NONCHÉ PER L''ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all''Amministrazione di rinnovare l''intera procedura attitudinale per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

Giustizia amministrativa202402152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo aveva dichiarato inidoneo, disponendone l’esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri. Erano stati impugnati anche il verbale contenente il giudizio definitivo di inidoneità, la disposizione del bando che prevedeva l’esclusione dei candidati giudicati inidonei, le norme tecniche e il profilo attitudinale applicabili alla selezione, nonché gli ulteriori atti della procedura. Il ricorrente aveva inoltre chiesto misure cautelari, la rinnovazione della procedura attitudinale e, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance. Nel corso del giudizio, tuttavia, egli ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dal ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia è stata adottata senza esaminare nel merito la legittimità del giudizio di inidoneità, dell’esclusione, delle disposizioni del bando o delle domande risarcitorie e di rinnovazione della procedura. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del carattere meramente processuale della decisione e della sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    Era stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica o per perdita di chance, ma la domanda non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per discostarsene, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato e delle domande consequenziali, comprese quelle risarcitorie, salvo diversa specifica statuizione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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