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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21723/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di alcune cartelle di pagamento. In primo grado, pur essendo stato accolto il ricorso, il giudice tributario aveva liquidato le spese in misura inferiore ai parametri del d.m. n. 55/2014. In appello, la CTR della Liguria aveva parzialmente riformato la decisione, rideterminando le spese in favore della contribuente in euro 1.747,00 oltre accessori, ma aveva compensato le spese del secondo grado richiamando genericamente la natura della controversia. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese di appello fosse stata disposta senza una plausibile e specifica motivazione, in assenza di soccombenza reciproca e con richiamo a ragioni generiche. L'agente della riscossione non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che la compensazione delle spese richiede, in difetto di soccombenza reciproca, l'indicazione di giusti motivi specifici e non formulazioni generiche o meramente apparenti, come il riferimento alla natura della controversia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo alla contribuente le spese del secondo grado nella misura di euro 2.404,00 oltre euro 120,00 per spese esenti e accessori di legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'intimata, con liquidazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 91 e 92 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese nel processo tributario

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla soccombenza per la liquidazione delle spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza dei presupposti normativi e deve essere sorretta da specifica motivazione; non bastano formule generiche come il riferimento alla natura della controversia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato in relazione ai parametri di liquidazione delle spese; il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve motivare gli scostamenti dai minimi e massimi applicabili

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali presuppone, in mancanza di soccombenza reciproca, una motivazione specifica che individui concrete ragioni giustificative della deroga al principio di soccombenza.
  • Non sono idonee a fondare la compensazione formule stereotipate o generiche, come il semplice richiamo alla natura della controversia o al suo modesto valore, perché non consentono il controllo sulla decisione.
  • In tema di liquidazione dei compensi professionali secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice deve collocarsi entro i limiti tariffari previsti e può discostarsi dai valori medi solo con adeguata motivazione; non esiste un vincolo legale alla liquidazione esattamente sul valore medio.
  • Quando la questione riguarda esclusivamente la regolazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito il relativo capo di condanna.
  • La specificità della motivazione è requisito essenziale per il controllo di legittimità sulla statuizione di compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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