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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/997

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/997 della Commissione, del 3 aprile 2024, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R0997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 come additivo nutrizionale per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia nutrizionale della sostanza come fonte di L-valina. Il testo impone specifiche condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, e prevede l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione e all’uso nell’Unione europea della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 come additivo per mangimi. Riguarda tutte le specie animali e consente l’impiego sia nei mangimi composti sia nell’acqua di abbeveraggio, alle condizioni tecniche e di etichettatura stabilite nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri additivi né altri impieghi della sostanza fuori dal contesto dei mangimi.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/997 della Commissione autorizza la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 come additivo per mangimi, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’adozione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA e sulla conclusione della Commissione che la sostanza soddisfa le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento di base.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La domanda riguardava l’uso della L-valina nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali, con classificazione nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi".

Valutazione scientifica

Nel parere del 5 giugno 2023, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-valina è sicura per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre riconosciuto la sostanza come fonte efficace di L-valina per gli animali non ruminanti; per i ruminanti, ha osservato che la sostanza dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine per risultare pienamente efficace. Non sono state formulate conclusioni definitive sulla possibile irritazione cutanea o oculare o sulla sensibilizzazione cutanea, ma è stata ritenuta probabile l’esposizione per inalazione. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Autorizzazione e campo di impiego

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è subordinata alle condizioni tecniche riportate nell’allegato. Il prodotto è identificato con il numero di identificazione 3c373.

Specifiche del prodotto e metodi di analisi

L’allegato descrive l’additivo come L-valina in forma solida, con tenore minimo del 98% sulla sostanza secca e massimo dello 0,5% di acqua. La sostanza attiva è indicata come acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico, prodotto da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932, con formula chimica C5H11NO2 e numero CAS 72-18-4. Sono previsti metodi di analisi distinti per l’identificazione e la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua, con richiamo al metodo IEC-VIS e al regolamento (CE) n. 152/2009 per i controlli ufficiali.

Condizioni d’uso, etichettatura e avvertenze

L’allegato consente l’utilizzo della L-valina anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. Inoltre, l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.

Misure di protezione per gli utilizzatori

La Commissione richiama l’esigenza di adottare misure adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. A tal fine, gli operatori del settore dei mangimi devono implementare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per chi manipola additivo e premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 24 aprile 2034. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni previste nell’allegato. L’additivo è identificato con il numero 3c373 e corrisponde alla L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932.

Base giuridica e valutazione scientifica

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, dopo una domanda presentata ai sensi dell’articolo 7. La Commissione richiama il parere EFSA del 5 giugno 2023, secondo cui la sostanza è sicura per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente; non sono state formulate conclusioni definitive su irritazione cutanea/oculare o sensibilizzazione cutanea, ma è stata ritenuta probabile l’esposizione per inalazione.

Condizioni d’uso e impiego nell’acqua di abbeveraggio

L’allegato prevede che l’additivo possa essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Per la sua efficacia nutrizionale, la Commissione e l’EFSA richiamano la necessità di considerare l’apporto complessivo di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di supplementazione tramite acqua.

Specifiche tecniche del prodotto

L’allegato descrive l’additivo come L-valina in forma solida, con tenore minimo del 98% sulla sostanza secca e massimo dello 0,5% di acqua. La sostanza attiva è identificata come acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico, formula chimica C5H11NO2 e numero CAS 72-18-4. Sono indicati metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua.

Obblighi di etichettatura e istruzioni per l’uso

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare un avvertimento specifico sulla necessità di tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri, in particolare quando la L-valina è somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

Tutela della salute degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione e analisi

L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 24 aprile 2034. Per le analisi, è richiamato il metodo IEC-VIS per la quantificazione della valina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua, nonché il riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 per i controlli ufficiali sui mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni e immissione sul mercatoetichettatura dei mangimisalute e sicurezza degli utilizzatori

Testo integrale

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