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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1051

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1051 della Commissione, del 2 aprile 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri (DOP)]

Normativa europea32024R1051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri" nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Grecia è stata pubblicata e che non è stata ricevuta alcuna opposizione motivata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto stabilisce inoltre che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della DOP "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri" per il miele greco

Ambito di applicazione

Si applica al nome geografico/prodotto agroalimentare "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri", classificato come DOP, nell’ambito del sistema UE di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta; riguarda in particolare l’iscrizione nel registro delle DOP/IGP di un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 (altri prodotti di origine animale, incluso il miele).

Iscrizione della DOP "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1051 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione di origine protetta "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri". L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla fase di pubblicazione della domanda senza che siano state presentate opposizioni motivate.

Base normativa e iter procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come fondamento giuridico dell’iscrizione. In precedenza, la domanda di registrazione presentata dalla Grecia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 dispone che il nome "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri" sia iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria che comprende altri prodotti di origine animale, tra cui il miele.

Ambito applicativo ed effetti giuridici

L’atto ha efficacia in tutta l’Unione europea: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La registrazione rileva quindi per la tutela della denominazione e per l’uso del nome nel mercato interno secondo le regole del sistema DOP/IGP.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

Il nome "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri" è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come DOP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)".

Base procedurale della registrazione

La Commissione fonda l’atto sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; il nome era stato previamente pubblicato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, non essendo pervenuta alcuna opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la registrazione è stata disposta.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagroalimentareindicazioni geografichedenominazioni di origine protettemielequalità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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