Regolamento (UE) 2024/967
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/967 della Commissione, del 2 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime antidumping già vigente per taluni prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, limitatamente alla modifica della denominazione sociale di un esportatore beneficiario di un’aliquota individuale. La Commissione constata che il cambio di nome non incide sulle risultanze dell’inchiesta né sul diritto della società a mantenere l’aliquota antidumping dell’11,1 % e il relativo codice TARIC A792. La misura ha effetto dal 7 marzo 2023 e consente, secondo la normativa doganale applicabile, il rimborso o lo sgravio dei dazi versati in eccesso.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 per aggiornare il nome di un esportatore thailandese soggetto a dazio antidumping definitivo sui prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia, già assoggettate a dazio antidumping definitivo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996. La modifica riguarda specificamente la società precedentemente indicata come Sun Sweet Co. Ltd., codice addizionale TARIC A792, ora denominata Sunsweet Public Company Limited, con effetto dal 7 marzo 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede inoltre il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in eccesso rispetto all’aliquota antidumping applicabile.
Modifica del regolamento antidumping per il granturco dolce originario della Thailandia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/967 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia. La modifica non riguarda il livello della misura antidumping in sé, ma esclusivamente l’aggiornamento della denominazione sociale di un operatore esportatore già soggetto a un’aliquota individuale.
Contesto e motivazione della modifica
La società indicata nel precedente regolamento come Sun Sweet Co. Ltd., associata al codice addizionale TARIC A792 e a un’aliquota antidumping individuale dell’11,1 %, ha comunicato alla Commissione di aver cambiato nome in Sunsweet Public Company Limited. La Commissione ha verificato che il mutamento era stato debitamente registrato presso le autorità competenti e che non aveva comportato la creazione di nuovi rapporti con altri gruppi societari non oggetto dell’inchiesta antidumping. Ne è derivata la conclusione che il cambio di nome non incide sulle risultanze del regolamento 2019/1996, né sul diritto della società a continuare a beneficiare della medesima aliquota individuale.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda esclusivamente le importazioni di prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, già sottoposti a dazio antidumping definitivo. L’intervento normativo incide in particolare sulla posizione della società esportatrice Sunsweet Public Company Limited, cui viene attribuito dal 7 marzo 2023 il codice addizionale TARIC A792 già riferito a Sun Sweet Co. Ltd. La modifica ha rilievo operativo per le autorità doganali e per gli operatori che effettuano importazioni di tali merci nell’Unione.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 sostituisce la voce nominale dell’esportatore nel prospetto del regolamento 2019/1996, mantenendo invariati l’aliquota del 11,1 % e il codice TARIC A792. Il regolamento precisa inoltre che, dal 7 marzo 2023, il codice addizionale si applica alla nuova denominazione sociale e che eventuali dazi definitivi versati in misura eccedente rispetto all’aliquota spettante possono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La misura è stata adottata previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Disposizioni principali
Aggiornamento della denominazione dell’esportatore
L’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 la dicitura "Sun Sweet Co. Ltd." con "Sunsweet Public Company Limited" per l’indirizzo 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia, mantenendo invariata l’aliquota del dazio antidumping dell’11,1 % e il codice addizionale TARIC A792.
Effetto retroattivo della modifica e trattamento dei dazi
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che dal 7 marzo 2023 il codice addizionale TARIC A792, precedentemente attribuito a Sun Sweet Co. Ltd., si applica a Sunsweet Public Company Limited. È previsto il rimborso o lo sgravio, conformemente alla normativa doganale applicabile, dei dazi definitivi pagati in misura eccedente rispetto al dazio antidumping stabilito per la società nel regolamento (UE) 2019/1996.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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