Regolamento (UE) 2024/994
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione, del 2 aprile 2024, recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro operativo di EPREL, la banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica, disciplinandone registrazione, verifica dei fornitori, accesso pubblico e accesso per le autorità. Introduce requisiti tecnici e documentali per dimostrare identità e stabilimento nell’Unione, con regole distinte per persone giuridiche e persone fisiche, nonché misure transitorie per l’adeguamento dei certificati elettronici. Definisce inoltre i punti di contatto, il trasferimento dei modelli, i parametri aggiuntivi facoltativi, le modalità di scambio dati e le garanzie di disponibilità, sicurezza e trattamento dei dati personali.
Dettaglia le modalità operative della banca dati EPREL per la registrazione, verifica e consultazione dei prodotti soggetti a etichettatura energetica e degli pneumatici.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori che immettono sul mercato dell’Unione prodotti connessi all’energia disciplinati dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2017/1369 e della direttiva 2010/30/UE, nonché agli pneumatici disciplinati dal regolamento (UE) 2020/740 o dai relativi atti delegati. Regola il funzionamento della banca dati EPREL nelle sue componenti pubblica e di conformità, i processi di verifica dei fornitori (persone fisiche e giuridiche), la gestione dei dati, l’accesso delle autorità di vigilanza del mercato, i punti di contatto, il trasferimento dei modelli e le modalità tecniche di scambio dati. Prevede regole transitorie specifiche per la verifica delle persone giuridiche e si applica, in via generale, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano dal 22 ottobre 2024.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994: dettagli operativi della banca dati EPREL
Il regolamento definisce l’assetto operativo della banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL), già istituita dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369. La disciplina mira a garantire l’autenticità delle informazioni, la tracciabilità dei fornitori e un accesso differenziato ai dati pubblici e ai dati di conformità, con particolare attenzione alla sicurezza, all’interoperabilità tecnica e alla protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai fornitori che immettono sul mercato dell’Unione:
- prodotti connessi all’energia disciplinati dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2017/1369 e della direttiva 2010/30/UE;
- pneumatici disciplinati dal regolamento (UE) 2020/740 o da atti delegati che lo integrano.
Le disposizioni riguardano la verifica dei fornitori, le modalità di registrazione dei modelli, la struttura informatica della banca dati, la disponibilità del sistema, l’accesso delle autorità di vigilanza del mercato e le regole di pubblicazione dei dati. Il testo prevede inoltre misure transitorie specifiche per l’adeguamento dei certificati elettronici delle persone giuridiche.
Struttura di EPREL: parte pubblica e parte di conformità
EPREL è articolato in due componenti:
- un sistema pubblico, liberamente accessibile, che consente la consultazione dei dati pubblici dei modelli registrati dopo la loro immissione sul mercato;
- un sistema di conformità, accessibile previa autenticazione, riservato ai fornitori, alle autorità di vigilanza del mercato e al personale della Commissione, nel quale sono presenti sia i dati pubblici sia quelli tecnici e di conformità.
La banca dati e il relativo software sono progettati per consentire la registrazione dei modelli, la verifica dei fornitori e la vigilanza del mercato, mantenendo separati i livelli di accesso in funzione della natura delle informazioni.
Verifica dei fornitori: principio generale
Il regolamento stabilisce che solo i fornitori verificati possono registrare modelli in EPREL e modificare registrazioni esistenti. Il processo di verifica serve a dimostrare sia l’identità del soggetto sia il suo stabilimento nell’Unione, così da garantire che i dati inseriti provengano da una fonte affidabile.
La nozione di fornitore EPREL comprende persone fisiche e giuridiche che agiscono in qualità di fornitori ai fini della registrazione dei modelli.
Verifica delle persone giuridiche
Le persone giuridiche devono dimostrare identità e stabilimento nell’Unione mediante:
- un sigillo elettronico qualificato;
- un certificato qualificato di sigillo elettronico rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.
Il certificato deve riportare il nome della persona giuridica come risulta nel registro delle imprese, comprensivo di spazi, punteggiatura e caratteri speciali, ed essere conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-3. Nel campo Subject deve figurare l’organizationIdentifier secondo la struttura NTR/EUID descritta dal regolamento, con alcune componenti facoltative. La firma elettronica del rappresentante legale della persona giuridica non è sufficiente a provare lo stabilimento della persona giuridica nell’Unione.
Verifica delle persone fisiche
Le persone fisiche dimostrano la loro identità mediante firma elettronica qualificata e, per essere considerate fornitori EPREL, devono anche dimostrare lo stabilimento nell’Unione. Se agiscono per conto di fabbricanti non stabiliti nell’Unione, devono inoltre esibire un mandato scritto che li autorizzi a registrare i modelli in EPREL.
La prova dello stabilimento richiede l’indicazione dell’identificativo del registro delle imprese/commercio e del numero di iscrizione nazionale, in un documento firmato digitalmente dalla persona fisica e confermato dall’autorità competente nazionale o da un prestatore di servizi fiduciari qualificato. Il mandato dei fabbricanti extra UE deve essere prodotto in documento firmato digitalmente dai fabbricanti o dai loro rappresentanti legali.
Misure transitorie per le persone giuridiche
Per consentire l’adeguamento dei prestatori di servizi fiduciari, fino al 22 aprile 2025 le persone giuridiche possono utilizzare un sigillo elettronico qualificato basato su identificativi diversi dal formato ordinario, cioè:
- VAT;
- PSD;
- LEI;
- regimi nazionali identificati da due caratteri seguiti da due punti.
Entro il 22 aprile 2027 i fornitori verificati con tale formato transitorio devono rinnovare la verifica presentando un sigillo elettronico qualificato conforme all’articolo 4.
Effetti della mancata verifica
I modelli registrati da fornitori non verificati non compaiono nei risultati di ricerca del sito pubblico EPREL e non sono esportati tramite API o altre funzioni di esportazione. Se vengono consultati mediante QR code o altri mezzi, l’utente riceve un avviso che segnala la registrazione da parte di un fornitore non verificato.
Nella parte di conformità, invece, tali modelli restano visibili alle autorità di vigilanza del mercato, insieme allo stato del fornitore.
Gestione dei conti utente, dei dati personali e della vigilanza
Ogni fornitore è responsabile della gestione dei diritti di accesso dei membri della propria organizzazione in EPREL e deve designare almeno un utente responsabile. Le autorità di vigilanza del mercato accedono alla parte di conformità tramite un amministratore unico nazionale, che funge da referente ufficiale verso la Commissione.
I dati personali trattati in EPREL sono limitati al minimo necessario e sono soggetti al regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, il regolamento prevede la conservazione di dati identificativi essenziali, la cancellazione dei dati al momento della chiusura o del blocco dei conti e specifiche eccezioni per esigenze di tracciabilità o di identificazione giuridica del fornitore.
La Commissione può riesaminare periodicamente le informazioni associate al processo di verifica e richiedere al fornitore di ripetere la verifica entro tre mesi se i dati non corrispondono più ai registri o se emergono variazioni rilevanti non comunicate.
Punti di contatto pubblici e di conformità
I fornitori devono indicare due categorie di contatti:
- un punto di contatto pubblico, destinato ai clienti e all’assistenza sull’uso del prodotto, con indirizzo e-mail generico privo di dati personali;
- un punto di contatto per la conformità, destinato alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, con telefono, indirizzo nell’Unione e indirizzo e-mail generico.
I contatti possono essere differenziati per modello, paese, area geografica o lingua. Il fornitore è responsabile della loro correttezza e del loro aggiornamento costante.
Registrazione dei modelli, parametri facoltativi e date di mercato
La registrazione di un modello in EPREL è completa solo quando sono stati inseriti tutti i parametri e caricati i documenti richiesti dal quadro normativo applicabile, nonché la data di immissione sul mercato della prima unità. Tale data determina il momento in cui le informazioni diventano accessibili alle autorità e il momento in cui la parte pubblica del sistema diventa visibile.
La data di fine immissione sul mercato può essere inserita come data futura oppure comunicata entro 90 giorni dalla cessazione delle vendite; può anche essere modificata o cancellata se il modello torna a essere immesso sul mercato.
La Commissione può inoltre consentire ai fornitori di inserire volontariamente parametri aggiuntivi utili a identificare o distinguere i modelli, come il GTIN, gli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato, altri parametri giustificati o ulteriori informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1369. Tali informazioni possono essere rese disponibili nel sito pubblico come elementi complementari alla scheda informativa del prodotto.
Comunicazione ai distributori e lettura del QR code
Per facilitare l’esposizione dell’etichetta e della scheda informativa, anche nelle vendite a distanza, i fornitori devono comunicare ai distributori il numero di registrazione EPREL del modello. Il distributore deve assicurare che il codice QR sia leggibile quando commercializza un modello di prodotto o uno pneumatico, così da consentire la consultazione della relativa registrazione.
Modello di scambio dei dati e aggiornamenti software
I fornitori possono registrare i modelli direttamente tramite il sito interattivo EPREL oppure caricando i dati mediante l’ultima versione disponibile del modello di scambio dei dati, che è un formato XML standardizzato. Se la Commissione introduce modifiche che richiedono adattamenti software, la nuova versione deve essere resa disponibile nel sistema di accettazione per test con un preavviso di almeno due mesi; per il protocollo di trasferimento il preavviso minimo è di quattro mesi.
L’obbligo di utilizzare un nuovo modello di scambio dei dati vale solo per i nuovi modelli registrati.
Disponibilità del sistema, helpdesk e continuità operativa
La Commissione deve fornire orientamenti e istruzioni attraverso il portale online e mettere a disposizione un helpdesk per il supporto tecnico di fornitori e autorità. L’assistenza è assicurata nei giorni lavorativi della Commissione e, in ogni caso, per le richieste urgenti tra il 27 e il 31 dicembre.
Gli scambi scritti con l’helpdesk sono conservati per sei mesi dopo l’archiviazione della questione. Se la registrazione è impedita da un malfunzionamento o da un’interruzione temporanea, la Commissione registra l’evento e lo conserva per almeno cinque anni. Il sistema può essere sospeso senza preavviso in caso di malfunzionamenti, attacchi informatici o altre misure urgenti di sicurezza.
Accesso pubblico ai dati e API
I dati pubblici di EPREL, compresi i valori parametrici pubblici, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto, devono essere resi disponibili anche tramite API, previa accettazione delle condizioni d’uso. Ciò mira a favorire la comparazione tra prodotti da parte degli utenti finali e l’integrazione con strumenti digitali esterni.
Uso improprio o fraudolento
Se la Commissione rileva attività improprie o fraudolente, incluso lo scaricamento massivo di dati, adotta le misure necessarie per impedire l’abuso del sistema EPREL.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla stessa data. Tuttavia, le disposizioni centrali sulla verifica dei fornitori, sulla gestione dei profili utente, sui modelli di scambio dati e sull’operatività degli accessi differenziati si applicano dal 22 ottobre 2024.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito operativo di EPREL
Il regolamento stabilisce le modalità operative della banca dati dei prodotti istituita dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 e le norme applicabili ai fornitori di prodotti connessi all’energia e pneumatici. Le regole riguardano il processo di verifica per diventare fornitore verificato, le informazioni necessarie per registrare i modelli, i modelli di scambio dati e la gestione delle versioni software, nonché la disponibilità del sistema e dei dati.
Definizioni chiave
Sono richiamate le definizioni del regolamento eIDAS (regolamento (UE) n. 910/2014), del regolamento pneumatici (regolamento (UE) 2020/740) e sono introdotte nozioni proprie di EPREL: fornitore EPREL, fornitore verificato/non verificato, sistema pubblico e sistema di conformità EPREL, sito web pubblico e dedicato alla conformità, modello di scambio dei dati, protocollo di trasferimento, GTIN, data di immissione e di fine immissione sul mercato, modello registrato, sistemi di produzione e di accettazione della conformità EPREL.
Obbligo di verifica dei fornitori
Solo i fornitori verificati possono registrare modelli in EPREL e modificare registrazioni esistenti. La verifica è condizione necessaria per operare sia per le persone giuridiche sia per le persone fisiche.
Verifica delle persone giuridiche
Le persone giuridiche dimostrano identità e stabilimento nell’Unione mediante sigillo elettronico qualificato corredato da certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da prestatore di servizi fiduciari qualificato. Il certificato deve riportare esattamente il nome della persona giuridica e rispettare le norme EN 319 412-1 e EN 319 412-3; il campo Subject deve contenere l’organizationIdentifier strutturato secondo il tipo NTR e l’EUID, salvo elementi facoltativi. Non è ammessa la firma elettronica del rappresentante legale della persona giuridica per superare la verifica della persona giuridica stessa.
Verifica delle persone fisiche
Le persone fisiche dimostrano la propria identità mediante firma elettronica qualificata e, per essere considerate fornitori EPREL, devono anche provare lo stabilimento nell’Unione e, se del caso, un mandato scritto di un fabbricante non stabilito nell’Unione. La prova dello stabilimento richiede dati sul registro delle imprese/commercio e, per il mandato extra UE, un documento firmato digitalmente dal fabbricante o dal suo rappresentante legale.
Misure transitorie per le persone giuridiche
Fino al 22 aprile 2025 le persone giuridiche possono usare, in via transitoria, certificati con identificazione basata su VAT, PSD, LEI oppure su regimi nazionali indicati con due caratteri e due punti. Entro il 22 aprile 2027 i fornitori verificati con tale formato transitorio devono rinnovare la verifica con il formato ordinario dell’articolo 4.
Effetti della mancata verifica e visibilità pubblica
I modelli registrati da fornitori non verificati non compaiono nei risultati di ricerca del sito pubblico EPREL e non sono esportati via API o altri strumenti di esportazione. Se consultati tramite QR code o altri mezzi, un messaggio informa che il modello è stato registrato da un fornitore non verificato; nella parte di conformità le informazioni restano invece accessibili alle autorità.
Punti di contatto pubblici e di conformità
I fornitori devono indicare un punto di contatto pubblico, con recapiti del servizio clienti e un indirizzo e-mail generico privo di dati personali, e un punto di contatto per la conformità, con recapiti del dipartimento che coopera con le autorità di vigilanza del mercato, includendo numero di telefono, indirizzo nell’UE ed e-mail generica. I punti di contatto possono differire per modello, area geografica, lingua o paese e il fornitore è responsabile del loro aggiornamento.
Trasferimento dei modelli registrati
I modelli registrati possono essere trasferiti a un fornitore verificato, che subentra negli obblighi del fornitore precedente dalla data indicata per il trasferimento.
Accesso delle autorità di vigilanza del mercato
Le autorità nazionali accedono alla parte di conformità di EPREL tramite un amministratore unico nazionale, referente ufficiale per la Commissione. Possono delegare i diritti di accesso sotto propria responsabilità; i dati personali nei profili utente sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725 e cancellati alla chiusura del conto, salvo esigenze di tracciabilità.
Gestione dei profili utente e mantenimento della verifica
Ogni fornitore gestisce i diritti di accesso dei membri della propria organizzazione e designa almeno un utente responsabile del profilo. I dati personali sono cancellati con il conto, salvo necessità di identificazione giuridica del fornitore o di tracciabilità tecnica. I profili inattivi per oltre un anno sono bloccati dopo doppia segnalazione via e-mail e i dati sono cancellati un anno dopo il blocco, salvo eccezioni. La Commissione può riesaminare periodicamente la verifica e richiedere un nuovo processo entro tre mesi se i dati non corrispondono più ai registri.
Parametri aggiuntivi per l’identificazione dei modelli
La Commissione può consentire l’inserimento volontario di parametri aggiuntivi utili a distinguere i modelli, tra cui GTIN, Stati membri di commercializzazione, altri parametri giustificati e informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1369. Tali parametri possono essere resi disponibili nel sito pubblico EPREL come informazioni complementari e non incidono sulla valutazione di conformità.
Registrazione, data di immissione e fine immissione sul mercato
La registrazione è completa solo quando sono stati inseriti tutti i valori richiesti e caricati i documenti pertinenti, inclusa la data di immissione sul mercato della prima unità. La parte pubblica diventa accessibile dal momento dell’immissione, determinato secondo CET/CEST. La data di fine immissione può essere indicata come futura oppure inserita entro 90 giorni dalla cessazione e può essere modificata o cancellata se il modello torna sul mercato.
Obblighi verso i distributori e uso del QR code
Per consentire esposizione corretta dell’etichetta e della scheda informativa, anche online, i fornitori comunicano ai distributori il numero di registrazione EPREL. I distributori devono assicurare che il codice QR sia leggibile quando vendono un modello di prodotto o uno pneumatico.
Modello di scambio dei dati e versioni software
I fornitori possono registrare modelli tramite il sito web interattivo EPREL o caricando i dati con l’ultima versione del modello di scambio dei dati XML. Se una modifica del modello o del protocollo di trasferimento richiede aggiornamenti software, la Commissione deve preavvisare e mettere a disposizione la nuova versione nel sistema di accettazione per test almeno due mesi prima, o quattro mesi prima per il protocollo di trasferimento. Il nuovo modello di scambio si applica solo ai nuovi modelli registrati.
Disponibilità del sistema, helpdesk e continuità del servizio
La Commissione fornisce orientamenti e istruzioni tramite il portale online e un helpdesk per fornitori e autorità, attivo nei giorni lavorativi e garantito anche per richieste urgenti tra il 27 e il 31 dicembre. Gli scambi con l’helpdesk sono conservati per sei mesi e le interruzioni o indisponibilità sono registrate e conservate per almeno cinque anni se impediscono la registrazione. Il sistema può essere sospeso senza preavviso per malfunzionamenti, attacchi informatici o misure urgenti di sicurezza.
Accesso ai dati pubblici e API
La Commissione rende disponibili mediante API i valori parametrici pubblici, l’etichetta e la scheda informativa dei modelli registrati, previa accettazione delle condizioni d’uso. Il sito pubblico deve consentire l’accesso ai dati aperti e favorire strumenti di confronto per gli utenti finali.
Uso improprio o fraudolento
Se individua attività improprie o fraudolente, incluse operazioni di scaricamento massivo di dati, la Commissione adotta le misure necessarie per prevenire l’uso abusivo di EPREL.
Dati personali e protezione dei dati
EPREL conserva solo i dati personali strettamente necessari per la verifica dell’identità dei fornitori, in particolare nome e cognome del rappresentante legale e indirizzo e-mail professionale, oltre ai dati degli utenti dei conti EPREL. Tutti i trattamenti sono soggetti al regolamento (UE) 2018/1725; sono previste cancellazioni dei dati al blocco o alla chiusura dei conti, salvo esigenze di identificazione giuridica e tracciabilità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dallo stesso giorno. Tuttavia, gli articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano dal 22 ottobre 2024.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 apr 2024Regolamento (UE) 2024/967
- Regolamento · 2 apr 2024Regolamento (UE) 2024/980
- Regolamento · 2 apr 2024Regolamento (UE) 2024/989
- Regolamento · 2 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1051
- Regolamento · 2 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1053
- Regolamento · 3 apr 2024Regolamento (UE) 2024/997
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →