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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/989

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 della Commissione, del 2 aprile 2024, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2025, il 2026 e il 2027, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731

Normativa europea32024R0989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma coordinato di controllo dell’Unione per il 2025-2027 sui residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Esso stabilisce quali prodotti e sostanze devono essere campionati e analizzati, quanti campioni minimi debbano essere prelevati per ciascuno Stato membro e con quali criteri tecnici e procedurali. Sono inoltre disciplinati i termini di trasmissione dei risultati, le modalità di comunicazione dei residui complessi e il coordinamento con le regole su alimenti per lattanti, bambini e prodotti biologici. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/731, che resta però applicabile ai campioni del 2024 fino al 1 settembre 2025.

Programma coordinato pluriennale dell’Unione per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale per il triennio 2025-2027.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, ai fini del regolamento, anche al Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. Riguarda il prelievo e l’analisi di campioni di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto di origine vegetale e animale elencate nell’allegato I, con regole sul numero minimo di campioni, sui metodi di campionamento e sulle modalità di trasmissione dei risultati. Include anche alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e prodotti dell’agricoltura biologica, con alcune specifiche modalità di analisi e comunicazione; si applica ai campioni esaminati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, mentre il regolamento abrogato continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2024 fino al 1 settembre 2025.

Programma coordinato di controllo pluriennale dell’UE sui residui di antiparassitari 2025-2027

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2025-2027, finalizzato a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e a stimare l’esposizione dei consumatori. La base giuridica è l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

La logica del programma è quella di assicurare una copertura rappresentativa dei principali alimenti della dieta europea, selezionando un numero significativo di combinazioni prodotto/sostanza e ripetendo il monitoraggio su un orizzonte triennale, così da cogliere l’evoluzione dell’uso degli antiparassitari e confrontare i risultati tra Stati membri.

Ambito di applicazione

Il programma vincola gli Stati membri, i quali devono prelevare e analizzare campioni negli anni 2025, 2026 e 2027 secondo gli elenchi dell’allegato I.

Il regolamento riguarda:

  • prodotti di origine vegetale, tra cui frutta, ortaggi, cereali, vino, olio di oliva vergine e altri prodotti specificati;
  • prodotti di origine animale, tra cui latte vaccino, grassi animali, fegato bovino e uova di gallina;
  • alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
  • prodotti dell’agricoltura biologica, se disponibili.

Ai fini del regolamento, i riferimenti agli Stati membri si intendono estesi anche al Regno Unito per l’Irlanda del Nord, in base al Quadro di Windsor richiamato in nota.

Campionamento: criteri generali e direttiva 2002/63/CE

L’articolo 2 dispone che il lotto da campionare sia scelto casualmente. La procedura di campionamento, incluso il numero di unità campionate, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE, che costituisce il riferimento operativo per i metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari.

Il regolamento specifica inoltre che devono essere analizzati tutti i campioni, compresi quelli relativi agli alimenti per lattanti e bambini e quelli dei prodotti biologici, sulla base delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

Prodotti e sostanze da monitorare

L’allegato I contiene l’elenco delle matrici e delle combinazioni residuo/prodotto da analizzare.

Per i prodotti di origine vegetale, il programma comprende, tra gli altri:

  • mele, pere, pesche, fragole, uve da tavola, arance dolci, pompelmi, kiwi, banane;
  • ortaggi come cavolfiori, lattughe, cipolle, broccoli, cavoli cappucci, carote, meloni, pomodori, patate, funghi coltivati, spinaci, peperoni, fagioli secchi;
  • cereali e derivati, quali avena, segale, frumento, orzo, riso bruno;
  • vino e olio di oliva vergine.

Per i prodotti di origine animale, sono previsti latte vaccino, grassi di pollame, bovino e suino, fegato bovino e uova di gallina.

Quanto alle sostanze attive, l’elenco è molto ampio e comprende numerosi pesticidi e metaboliti. Il regolamento individua anche casi in cui una sostanza deve essere cercata solo in alcune matrici e in uno specifico anno del triennio, ad esempio:

  • 2,4-D in determinati ortaggi e frutti nei diversi anni;
  • clormequat, ciromazina, etefon, ossido di etilene, mepiquat, nicotina, propamocarb, protioconazolo, pimetrozina e triciclazolo con distribuzioni temporali e per matrice puntualmente indicate;
  • indoxacarb e clormequat, in alcuni casi, anche nei prodotti di origine animale, secondo le osservazioni dell’allegato.

Regole particolari per le matrici e i risultati

L’articolo 2 contiene regole specifiche per i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini:

  • i campioni devono essere analizzati sul prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante;
  • occorre tenere conto dei limiti massimi di residui stabiliti dalla normativa settoriale richiamata;
  • se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, il dato va riferito al prodotto così come venduto.

L’allegato I precisa inoltre che, per alcuni prodotti, si devono analizzare prodotti non trasformati; in caso di congelamento o di analisi di forme diverse, deve essere indicato il fattore di trasformazione, se applicabile. Per cereali e altri prodotti sono previste deroghe tecniche in caso di indisponibilità di campioni sufficienti, nonché la possibilità di analizzare farine integrali o riso brillato con apposita indicazione del fattore di trasformazione.

Numero minimo di campioni e distribuzione tra Stati membri

L’allegato II fissa il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e per anno, da distribuire tra gli Stati membri in base alla popolazione.

Il numero complessivo è pari a 683 campioni all’anno. I minimi nazionali indicati nell’allegato variano, ad esempio:

  • Germania: 106;
  • Francia: 78;
  • Italia: 75;
  • Spagna: 55;
  • Polonia: 51;
  • Romania: 22;
  • Paesi Bassi: 20;
  • altri Stati membri con minimi compresi, in molti casi, tra 12 e 15 campioni.

Oltre a tali quantità, ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare anche:

  • 10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali;
  • 5 campioni di formule per lattanti e 5 di formule di proseguimento;
  • 10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

Per i prodotti biologici, i campioni devono essere prelevati se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nazionale, con un minimo di 1.

Controllo analitico della qualità

L’allegato II stabilisce gli orientamenti per il controllo analitico della qualità.

Per i metodi multiresiduo:

  • i metodi di screening qualitativi possono essere usati al massimo per il 15 % dei campioni previsti;
  • i restanti campioni devono essere analizzati con metodi multiresiduo quantitativi;
  • se lo screening dà esito positivo, occorre una quantificazione tramite metodo standardizzato.

Per le metodiche monoresiduo:

  • gli Stati membri possono inviare i campioni a laboratori ufficiali già dotati dei metodi analitici convalidati necessari.

La Commissione richiama anche orientamenti pubblicati sul proprio sito per le procedure di controllo analitico della qualità e di convalida.

Trasmissione dei risultati all’EFSA

Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2025, 2026 e 2027 entro il 31 agosto dell’anno successivo, quindi rispettivamente entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028.

La trasmissione deve avvenire nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. In caso di residui complessi, i risultati devono essere comunicati in base alla definizione completa del residuo; se i singoli composti sono misurati separatamente, devono essere trasmessi anche separatamente.

Abrogazione del regolamento precedente e disciplina transitoria

L’articolo 4 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731, che aveva istituito il programma relativo al triennio precedente. Per evitare vuoti o sovrapposizioni, tale regolamento continua però ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2024 fino al 1 settembre 2025.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il 1 gennaio 2025. Esso è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Istituzione del programma di controllo 2025-2027

Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, negli anni 2025, 2026 e 2027, campioni delle combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nell’allegato I. L’allegato II stabilisce il numero di campioni per ciascun prodotto e gli orientamenti per il controllo analitico della qualità.

Campionamento e metodi di analisi

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in modo casuale. La procedura di campionamento, incluso il numero di unità, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati, compresi quelli di alimenti per lattanti e bambini e quelli di prodotti biologici, secondo le definizioni di residui del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regole specifiche per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

I campioni devono essere analizzati sul prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto dei livelli massimi di residui previsti dall’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE e dagli articoli 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 e 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128. Se l’alimento può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, il risultato va comunicato per il prodotto così come immesso in vendita.

Trasmissione dei risultati e residui complessi

I risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2025, 2026 e 2027 devono essere trasmessi, rispettivamente, entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028, nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati secondo la definizione completa del residuo; se i singoli analiti sono misurati separatamente, devono essere trasmessi anche separatamente.

Numero minimo di campioni e ripartizione tra Stati membri

L’allegato II prevede un totale complessivo di 683 campioni annui per le combinazioni di prodotti elencate, ripartiti tra gli Stati membri in base ai dati demografici, con minimi nazionali specifici. Sono inoltre previsti campioni aggiuntivi per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e un minimo di 1 campione per i prodotti biologici, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nazionale.

Controllo analitico della qualità e laboratori ufficiali

Per i metodi multiresiduo, gli Stati membri possono usare metodi di screening qualitativi solo fino al 15 % dei campioni previsti; il resto deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi. Se lo screening è positivo, occorre una quantificazione con un metodo standardizzato. Per le metodiche monoresiduo, i campioni possono essere trasmessi a laboratori ufficiali che dispongano già dei metodi analitici convalidati richiesti.

Abrogazione e regime transitorio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2024 fino al 1 settembre 2025, per evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitaricontrolli ufficialiagricoltura biologicaalimenti per lattanti e bambini

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