Regolamento (UE) 2024/980
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/980 della Commissione, del 2 aprile 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione: Prosol S.p.A)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai gatti. La Commissione fonda la decisione sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA, che ne hanno riconosciuto la sicurezza per i gatti e l’efficacia alle dosi indicate, ma hanno anche evidenziato rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori. L’allegato fissa composizione, metodi di analisi, dose minima di impiego e prescrizioni operative e di protezione individuale. L’autorizzazione è valida fino al 23 aprile 2034.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai gatti, con condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per l’alimentazione dei gatti nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non risultano esclusioni ulteriori, ma l’uso è subordinato alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai gatti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/980 autorizza l’impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per gatti. La decisione si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce gli esiti favorevoli della valutazione scientifica dell’EFSA, pur imponendo specifiche cautele per la sicurezza degli utilizzatori.
Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per l’adozione del provvedimento. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.
Valutazione dell’EFSA e conclusioni della Commissione
Nei pareri del 23 giugno 2021 e del 26 settembre 2023, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il preparato è sicuro per i gatti alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA ha inoltre ritenuto che il preparato possa essere efficace come additivo zootecnico se impiegato alla dose di 7 × 10^10 CFU/kg di mangime completo. Parallelamente, ha segnalato che il prodotto deve essere considerato potenziale irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. La Commissione, sulla base di tali elementi, ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ha approvato l’uso del preparato.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione del prodotto
L’autorizzazione riguarda un additivo appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è Prosol S.p.A. L’allegato identifica il prodotto con il numero 4b1710 e ne descrive la composizione come preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 in forma solida, con un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo.
Specifiche tecniche, analisi e specie di destinazione
L’allegato disciplina anche i metodi di analisi: l’identificazione avviene mediante PCR secondo CEN/TS 15790, mentre il conteggio nell’additivo per mangimi e nei mangimi composti avviene mediante metodo di semina per inclusione o per spatolamento superficiale EN 15789. La specie destinataria è il gatto; non sono previste limitazioni di età massima.
Condizioni d’uso e misure di protezione
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione e applicazione nel tempo
Il periodo di autorizzazione termina il 23 aprile 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo nell’alimentazione degli animali alle condizioni fissate nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Prosol S.p.A.
Base giuridica e presupposti della decisione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione rileva che la domanda è stata presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La decisione tiene conto anche dei pareri EFSA del 23 giugno 2021 e del 26 settembre 2023.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per i gatti ed è efficace come additivo zootecnico se aggiunto ai mangimi alla concentrazione di 7 × 10^10 CFU/kg di mangime completo. L’Autorità ha altresì qualificato il preparato come potenziale irritante per pelle e occhi e come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione richiede misure adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. Nell’allegato si impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di esposizione; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Specifiche tecniche e modalità di impiego
L’allegato indica il numero di identificazione 4b1710, la forma solida del preparato e un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. Per l’identificazione è previsto il metodo PCR CEN/TS 15790; per il conteggio nell’additivo e nei mangimi composti è previsto il metodo di semina per inclusione o per spatolamento superficiale EN 15789. La specie bersaglio è il gatto, senza indicazione di età massima.
Indicazioni obbligatorie in etichetta e istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Tali indicazioni sono obbligatorie per garantire l’impiego corretto del prodotto e la sua efficacia tecnica.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 23 aprile 2034.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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