Sentenza n. 2782/2026 - Napoli, Sezione 6
Per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 104/2010: 1) del provvedimento di revoca del “nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. ZOUKTA MOHAMED RAMADAN HAMOUDA IBRAHIM in data 17/04/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato per l'ingresso in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato il 17 aprile 2025, disposta dalla Prefettura il 19 giugno 2025 dopo un'istruttoria integrativa. La revoca si fondava, da un lato, sulla presentazione telematica dell'istanza tramite il profilo "Copagri", associazione di categoria agricola, sebbene il datore di lavoro operasse nel settore edile; dall'altro, sulla ritenuta inidoneità della documentazione relativa all'alloggio, all'autocertificazione di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale e sulla discordanza tra la durata del rapporto di lavoro indicata nell'asseverazione e nella proposta contrattuale. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e soccorso istruttorio; nonché violazione degli artt. 3, 6, 10-bis e 21-quinquies l. 241/1990 e dell'art. 22 d.lgs. 286/1998. Ha sostenuto che l'uso del profilo telematico fosse un mero errore materiale, che la documentazione alloggiativa e il modello ANPAL fossero stati prodotti e che la discordanza sulla durata del contratto fosse giustificata dai tempi procedimentali e comunque sanabile. La Prefettura ha chiesto il rigetto, sostenendo che la difformità del profilo telematico non fosse sanabile, che la documentazione fosse incompleta e che la discordanza tra nove e tredici mesi rendesse il rapporto indeterminato, oltre a qualificare la revoca come atto vincolato in presenza di elementi ostativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Quanto all'utilizzo del profilo "Copagri", ha ritenuto che l'errore formale non incidesse sull'autenticità della richiesta né sull'identità delle parti e non potesse giustificare la revoca di un nulla osta già rilasciato, soprattutto dopo l'ingresso del lavoratore in Italia. Quanto alla documentazione alloggiativa, ha rilevato che erano stati prodotti il certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria, il permesso di soggiorno di lungo periodo del proprietario e lo stato di famiglia, documenti ritenuti idonei a soddisfare i requisiti richiesti. La contestazione prefettizia è stata giudicata generica e, pertanto, affetta da difetto di istruttoria e motivazione. Anche la discordanza tra la durata di nove mesi indicata nell'asseverazione e quella di tredici mesi indicata nella proposta è stata qualificata come irregolarità formale sanabile in sede di stipula del contratto di soggiorno. Il giudice ha inoltre affermato che, in presenza di irregolarità sanabili, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio, convocare le parti per i chiarimenti e procedere alla stipula del contratto di soggiorno, senza ricorrere ad automatismi revocatori. Il rilascio del nulla osta e il successivo ingresso in Italia avevano generato un affidamento qualificato, sicché la revoca di un atto favorevole avrebbe richiesto motivazioni gravi e attuali, non ravvisabili in mere irregolarità formali. L'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione, valorizzare la documentazione prodotta e convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. 104/2010
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta insieme al ricorso.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione che contesti genericamente l'inidoneità della documentazione, senza indicare le ragioni concrete della valutazione, è viziata.
art. 6 l. 241/1990
Impone, in presenza di irregolarità sanabili, l'esercizio del soccorso istruttorio e l'acquisizione dei chiarimenti necessari.
art. 10-bis l. 241/1990
Indicato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa una specifica autonoma valutazione della sua applicazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca; il giudice afferma in termini generali che la revoca di un atto favorevole, già produttivo di effetti, richiede motivazioni gravi e attuali e non può fondarsi su irregolarità meramente formali e sanabili.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale disciplina del nulla osta al lavoro subordinato; il giudice decide valorizzando la necessità di una valutazione sostanziale e non meramente formalistica della posizione.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
L'Amministrazione lo ha invocato per sostenere la natura vincolata della revoca in presenza di elementi ostativi; tale impostazione non è stata ritenuta idonea a giustificare la revoca nel caso concreto.
Massime di principio
- L'errata indicazione del profilo telematico utilizzato per presentare una domanda di nulla osta al lavoro non giustifica, di per sé, la revoca del nulla osta già rilasciato quando l'errore non incide sull'autenticità della richiesta, sull'identità delle parti o sulla sostanza del rapporto di lavoro.
- La revoca di un nulla osta al lavoro già rilasciato, soprattutto dopo l'ingresso del lavoratore straniero in Italia, deve fondarsi su ragioni gravi e attuali e non può essere disposta per mere irregolarità formali suscettibili di regolarizzazione.
- Quando la documentazione prodotta dal richiedente appare idonea a dimostrare i requisiti richiesti, una contestazione generica della sua insufficienza integra difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
- Le discordanza formali sulla durata del rapporto di lavoro, ove non dimostrino l'inesistenza o l'indeterminatezza sostanziale del rapporto, possono essere sanate mediante chiarimenti e stipula del contratto di soggiorno.
- In presenza di irregolarità sanabili nell'istruttoria relativa al nulla osta al lavoro, l'Amministrazione deve esercitare il soccorso istruttorio, acquisire i chiarimenti necessari e convocare le parti, rispettando proporzionalità e legittimo affidamento, invece di procedere automaticamente alla revoca.
- Il rilascio del nulla osta e il conseguente ingresso del lavoratore straniero generano un affidamento qualificato che l'Amministrazione deve considerare nella motivazione di qualsiasi successivo provvedimento sfavorevole.
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