Cassazione Penale, Sentenza n. 38626/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Ferrara per i reati di falso (art. 482 c.p. in riferimento all'art. 476 c.p.) e sostituzione di persona, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento, sostenendo che il procedimento era stato correttamente incardinato ai sensi dell'art. 550 c.p.p. perché la fattispecie contestata è quella di cui all'art. 482 c.p. riferita all'art. 476 c.p., con pena edittale massima di quattro anni (riduzione di un terzo prevista per il fatto commesso dal privato), e che il Tribunale ha errato nel ritenere autonomamente contestato l'art. 476 c.p. con conseguente richiesta di udienza preliminare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che i reati contestati siano quelli di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato (art. 482 c.p. in riferimento all'art. 476 c.p.) e di sostituzione di persona, reati per i quali l'azione penale poteva essere esercitata nella forma della citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p. Il Tribunale aveva erroneamente interpretato l'imputazione come se l'art. 476 c.p. fosse autonomamente contestato; in realtà l'indicazione dell'art. 476 aveva la funzione di precisare quale delle fattispecie alternative previste dall'art. 482 c.p. era contestata. L'errore del giudice ha determinato l'abnormità del provvedimento impugnato e la conseguente stasi processuale; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per il prosieguo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 476
Riferito dall'art. 482 per indicare quale delle fattispecie alternative è stata contestata; le pene previste dall'art. 476 sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso dal privato, elemento che incide sul computo del limite edittale.
Codice penale, art. 482
Reato di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato; in riferimento all'art. 476 e alla riduzione prevista, il limite edittale massimo risulta essere quattro anni, rendendo corretta la scelta procedurale della citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p.
Codice penale, art. 494
Presente nell'originaria indicazione dei reati; non centrale nella motivazione della Corte rispetto alla questione procedurale principale.
Codice di procedura penale, art. 550
Stabilisce le forme di esercizio dell'azione penale in relazione al massimo edittale; la Corte ha ritenuto che, essendo il massimo della pena per il reato contestato di quattro anni, l'azione poteva essere esercitata mediante citazione diretta.
Codice di procedura penale, art. 416
Meneggiato dal ricorrente in relazione alle conseguenze di un rinnovato esercizio dell'azione penale; non è il nucleo della decisione ma figura nelle considerazioni sulle conseguenze procedurali.
Codice di procedura penale, art. 33-sexies
Richiamato per spiegare che una rinnovata o diversa forma di esercizio dell'azione penale (es. richiesta di rinvio a giudizio) in presenza di un errore formale produrrebbe la restituzione degli atti dal giudice dell'udienza preliminare; per tale motivo la corte ha ritenuto che l'errore del Tribunale avesse creato una stasi insuperabile che richiedeva annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se il reato indicato nella citazione diretta è quello di cui all'art. 482 c.p. 'in riferimento' a un'altra fattispecie (es. art. 476 c.p.) per precisare quale delle ipotesi alternative è contestata, non si deve interpretare automaticamente l'art. richiamato come una contestazione autonoma.
- Per decidere la forma di esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 550 c.p.p. occorre valutare il limite edittale effettivo del reato contestato; se il massimo della pena rientra nei limiti che consentono la citazione diretta, la forma scelta dal pubblico ministero è legittima.
- L'errata qualificazione dell'imputazione da parte del giudice, quando produce una nullità o una restituzione degli atti che determina una stasi processuale insuperabile, configura 'abnormità' del provvedimento giudiziario e giustifica l'annullamento senza rinvio.
- Il pubblico ministero, se ha correttamente esercitato l'azione penale nella forma consentita dalla legge, non deve essere costretto a ripetere atti procedurali invalsi per effetto di un'interpretazione giurisdizionale erronea; la via correttiva è l'annullamento dell'ordinanza abnorme e il prosieguo del procedimento secondo le forme appropriate.
- Il richiamo a norme alternative nella formulazione dell'imputazione va valutato alla luce della struttura testuale dell'imputazione stessa e della funzione chiarificatrice delle richiamate norme, evitando rielaborazioni qualificatorie non ancorate al testo dell'atto.
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