Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 386/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 599/2025 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 17447/2024, pubblicata in data 23/1/2025 e notificata il 28/1/2025.

Giustizia amministrativa202504317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 599/2025, che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 599/2025 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 gennaio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del valore nominale di 500 euro annui: per un anno scolastico in favore della prima ricorrente e per due anni scolastici in favore della seconda. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l'accredito, in favore di ciascuna ricorrente, dell'importo nominale della Carta elettronica riconosciuto nella sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudicato civile che riconosce a un privato una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario.
  • È accoglibile il ricorso per ottemperanza quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non risulti l'avvenuta esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • La mera costituzione formale dell'Amministrazione nel giudizio di ottemperanza, in assenza della dimostrazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato, non impedisce l'accoglimento della domanda esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.