Sentenza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione: a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1148 del 30.09.2025, recante il Verbale con il quale la Commissione esaminatrice ha assegnato il lotto n. 12 del P.I.P. Taurana del Comune di San Marzano Sul Sarno in favore della Società Trasporti Rossella 84 Soc. Coop; b - della nota prot. n. 1151 del 30.09.2025, con la quale l'Amministratore Unico dell'Agenzia ha approvato il verbale sub a); c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 1121 del 17.09.2025, recante il verbale della Commissione del 17.09.2025; d - ove e per occorra ed ove lesiva, dell'art. 5 lett. a) dell'avviso pubblico del 29.07.2025, qualora avesse voluto prevedere che l'attribuzione dei punteggi dovesse essere effettuata con riferimento al capitale proprio dell'azienda complessivamente inteso (comprensivo anche del valore di capitale sociale) senza alcuna limitazione e, quindi, non solo nei limiti del valore dell'investimento; e - ove e per quanto occorra ed in via subordinata, dell'art. 5 lett. e) dell'avviso pubblico del 29.07.2025, nella parte in cui ha previsto l'assegnazione di punteggi per le sole aziende che si trovano in condizioni di incompatibilità urbanistica/ambientale; f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del lotto n. 12 del P.I.P. Taurana a una società controinteressata, approvazione del relativo verbale e atti della procedura di assegnazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione assegnante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale della Commissione esaminatrice recante l'assegnazione del lotto n. 12 del P.I.P. Taurana alla società controinteressata, l'atto di approvazione del verbale, gli ulteriori verbali della Commissione e, in via subordinata, alcune clausole dell'avviso pubblico. Ha dedotto l'illegittima mancata esclusione della controinteressata per carenza dei requisiti previsti dall'art. 3 dell'avviso; la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, lett. c), dell'avviso; l'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'art. 5, lett. a), lett. c) e lett. 6, dell'avviso; nonché il difetto di motivazione, prospettando vizi di illegittimità ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio è emerso che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10358/2025, aveva annullato il provvedimento presupposto con cui l'Agenzia aveva dichiarato la decadenza di altra impresa dall'assegnazione dello stesso lotto e la risoluzione della relativa convenzione. Poiché tale provvedimento costituiva il presupposto logico e giuridico del bando del 29 luglio 2025, l'Agenzia ha successivamente revocato il bando e annullato il verbale di assegnazione impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento che aveva reso nuovamente disponibile il lotto e che costituiva il presupposto del bando; conseguentemente, l'Agenzia, con determinazione del 30 gennaio 2026, ha revocato il bando di assegnazione e annullato il verbale della Commissione recante la graduatoria definitiva. Gli atti impugnati risultavano quindi già rimossi dall'amministrazione e il giudizio non avrebbe più potuto procurare alla ricorrente alcuna utilità concreta, residua, strumentale o morale. Il Collegio ha evidenziato che il processo amministrativo non può proseguire nel solo interesse della parte resistente a ottenere una pronuncia di rigetto. La natura formale della decisione ha determinato la compensazione delle spese e l'irripetibilità del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti processuali e le parti siano state sentite.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l'interesse del ricorrente a una decisione sul merito.
art. 23 legge TAR
È richiamato per distinguere la cessata materia del contendere, conseguente all'annullamento o alla riforma dell'atto in senso conforme all'interesse del ricorrente, dall'autonomo istituto del sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando un mutamento della situazione di fatto o di diritto rende la decisione di merito priva di qualsiasi utilità concreta, residua, strumentale o morale per il ricorrente.
- L'annullamento o la revoca in corso di giudizio degli atti impugnati può determinare il sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente non deduca un ulteriore interesse alla decisione e il processo non possa più procurargli alcun risultato utile.
- Il giudizio amministrativo, retto dal principio di unilateralità, non può proseguire esclusivamente nell'interesse dell'amministrazione resistente a ottenere una pronuncia di rigetto dopo che sia venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione.
- Il sopravvenuto difetto di interesse resta concettualmente autonomo rispetto alla cessata materia del contendere e alla rinuncia al ricorso.
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