Cassazione Penale, Sentenza n. 9612/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal G.I.P. di Monza per rapina aggravata in concorso (capo A), violazione della legge sulle armi (capo B) e furto aggravato di autovettura (capo C). La difesa censura: (i) insufficienza e vizio di motivazione sulle prove che collegherebbero lo Zampaglione ai fatti (affermando che l'unico elemento è una conversazione intercettata avvenuta dopo la rapina e che non sarebbe provato il suo contributo causale); (ii) mancanza di prova che l'arma fosse vera (capo B); (iii) contraddittorietà rispetto al furto della Citroën, materialmente commesso dal coimputato Toscano, senza chiara partecipazione concorrente dello Zampaglione (capo C); (iv) censura del trattamento sanzionatorio e della non applicazione dell'art. 20-bis c.p. per presunta errata determinazione del parametro rilevante (secondo la difesa andava considerata la sola pena riferibile ai fatti del presente procedimento e non la pena complessiva per effetto delle continuazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi ai capi A e C, ritenendo congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito: il convincimento è stato fondato su un complesso indiziario (incrocio tabulati, movimenti dei veicoli, intercettazioni e dichiarazioni) ritenuto idoneo a provare il concorso dell'imputato nella rapina e nel furto dell'auto. Ha invece accolto il motivo relativo al capo B (violazione della legge sulle armi) per carenza di motivazione dell'appello circa l'assenza di prova che l'arma fosse vera; per tale ragione ha annullato in parte la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul solo capo B. L'annullamento parziale comporta che l'affermazione di responsabilità per i capi A e C sia dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, co. 2 c.p.p. Il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 20-bis c.p. è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo la quale il limite per l'applicabilità delle pene sostitutive va calcolato sulla pena complessiva aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. (principio sancito dall'art. 71 d.lgs. n.150/2022), per cui la richiesta di sostituzione è stata legittimamente esclusa.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte in cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito
art. 81 cod. pen.
Regola l'aumento di pena per concorso di reati; la Corte considera la pena aumentata ai fini del calcolo del limite per l'applicabilità delle pene sostitutive
art. 20-bis cod. pen.
Norma sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto corretta la non applicazione perché la pena complessiva, dopo aumento ex art.81, supera il limite previsto
art. 71 d.lgs. n.150/2022
Ha riscritto i criteri per le pene sostitutive introducendo il principio che per determinare i limiti si tenga conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.; la Corte lo applica confermando il parametro della pena complessiva
art. 53 legge n. 689/1981
Richiamata nella ricostruzione storica dell'istituto; la riforma ha modificato il criterio di calcolo del limite per la sostituzione in caso di reato continuato
art. 60 legge n. 689/1981
Norma abrogata; la Corte ne ricorda l'abrogazione per spiegare l'evoluzione del sistema delle sostituzioni
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Fonti della riforma delle pene sostitutive citate dalla Corte per giustificare l'applicazione del nuovo parametro (pena complessiva aumentata)
art. 624, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per le parti della sentenza non annullate; applicata dalla Corte alla conferma dei capi A e C
Massime di principio
- In processo indiziario il giudice può condannare se il complesso degli indizi, valutati nella loro concatenazione logica, raggiunge un grado di convergenza probatoria idoneo a convincere oltre il ragionevole dubbio; la cassazione non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria
- La carenza di risposta motivazionale, in particolare su una censura puntuale (es. mancanza di prova che l'arma fosse vera), integra vizio tale da imporre l'annullamento e il rinvio limitato alla parte viziata
- Sul tema delle pene sostitutive dopo il d.lgs. n.150/2022, il limite massimo di pena rilevante (fino a 4 anni) va valutato sulla pena complessiva dopo l'aumento ex art. 81 c.p.; pertanto in ipotesi di continuazione il singolo parametro del reato più grave non è più il riferimento esclusivo
- Se la cassazione annulla solo una parte della sentenza, le statuizioni non toccate diventano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; di conseguenza la parte annullata sarà riesaminata separatamente in grado di merito
- Le doglianze che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio o la rielaborazione del giudizio di attendibilità/versione dei fatti sono, di regola, inammissibili in cassazione salvo che sussistano vizi di motivazione evidenti e manifesti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9558/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9559/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9560/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9563/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9564/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9565/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →