Cassazione Penale, Sentenza n. 18623/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per omessa allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Si deduce violazione di legge (art. 606, co. 1, lett. b) in relazione all'art. 581): la difesa documenta che l'imputato, al momento del deposito dell'appello (27/05/2024), era detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Pescara (dato risultante dal verbale d'udienza del 12/12/2023) e quindi la normativa sulle notificazioni al detenuto dovrebbe trovare applicazione; la dichiarazione di domicilio contenuta nella procura speciale non può essere equiparata alla dichiarazione richiesta dall'art. 581.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello ha errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché, risultando dagli atti lo stato di detenzione per altra causa, non era applicabile l'obbligo di cui all'art. 581, comma 1-ter. Richiamando la giurisprudenza (Sez. U n.12778/2020 e precedenti), la Corte ha affermato che le notificazioni al detenuto vanno effettuate mediante consegna nel luogo di detenzione (art. 156, co. 4) anche se è presente dichiarazione di domicilio; perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte di appello aveva invocato l'obbligo di allegare la dichiarazione/e elezione di domicilio; la Cassazione ha invece stabilito che tale obbligo non si applica quando lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa risulti dagli atti.
art. 156 cod. proc. pen. (comma 4)
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
Le notificazioni al detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione; questa disciplina si applica anche al detenuto 'per altra causa' quando lo stato di detenzione è noto dagli atti.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01
Principio che impone la consegna delle notificazioni all'imputato nel luogo di detenzione anche in presenza di dichiarazione di domicilio; applicabile ai detenuti 'per altra causa' se lo stato è indicato negli atti.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge; con riferimento a questa disposizione è stato dedotto il vizio relativo all'errata applicazione di art. 581.
Previsione procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento in modalità cartolare innanzi alla Corte di cassazione.
Norma sostanziale relativa al reato (truffa) per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado e che era oggetto dell'appello originario.
Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, Pompizii (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, Pompizii, Rv. 286516 - 01
Richiamata come precedente secondo cui, se lo stato di detenzione è conosciuto dal giudice, non si applica l'art. 581, comma 1-ter, e devono valere le regole sulla notificazione al detenuto.
Massime di principio
- Se lo stato di detenzione dell'imputato (anche 'per altra causa') risulta dagli atti, non trova applicazione l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter; si devono applicare le regole di notificazione al detenuto (art. 156, co. 4).
- La mancata allegazione della dichiarazione di domicilio non è automaticamente causa di inammissibilità dell'appello quando l'imputato è detenuto e la detenzione è evidente dagli atti: il giudice d'appello deve verificare lo stato di detenzione prima di dichiarare l'inammissibilità.
- Le notificazioni agli imputati detenuti devono essere eseguite mediante consegna nel luogo di detenzione; eventuali dichiarazioni di domicilio o indicazioni di residenza non sostituiscono tale modalità.
- La difesa, in casi di detenzione, deve documentare chiaramente lo stato detentivo e curare la corretta modalità di notificazione (es. chiedere la notifica presso la casa circondariale e allegare idonea documentazione).
- I giudici di merito e di appello devono attenersi ai principi consolidati di giurisprudenza (anche delle Sezioni Unite) prima di pronunciarsi sull'inammissibilità per vizi formali relativi alla domiciliazione.
- Indicazioni di residenza nella procura speciale non equivalgono alla dichiarazione di domicilio richiesta dall'art. 581; tuttavia, se la detenzione è provata, prevale la disciplina delle notificazioni al detenuto.
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