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Sentenza

Sentenza n. 684/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Ancona ex art. 13-bis d.l. 14/2017, della durata di due anni, recante il divieto di accesso e stazionamento presso un bar e il divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento dell’intera provincia di Ancona, con modalità compatibili con esigenze comprovate di salute, lavoro e mobilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto sostenendo l’assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 13-bis d.l. 14/2017. In particolare, ha dedotto che nel giudizio penale gli era stato contestato il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in concorso, e che gli episodi di aggressione, minaccia e oltraggio agli agenti sarebbero stati imputabili ad altri soggetti. Ha inoltre contestato la ricostruzione contenuta negli atti di polizia, negando di avere tenuto condotte violente o minacciose e sostenendo che il proprio casellario giudiziale fosse privo di precedenti, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento. Con un secondo motivo ha dedotto il travisamento dei fatti e l’insussistenza della propria pericolosità sociale, anche alla luce della successiva assoluzione penale dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste. L’Amministrazione ha difeso la legittimità della misura sulla base dell’arresto convalidato, dei gravi disordini verificatisi presso il pubblico esercizio, delle condotte oppositive del ricorrente e dei precedenti elementi relativi alla guida in stato di ebbrezza.

La decisione

Il TAR ha riunito e respinto i motivi. Ha ritenuto sussistenti i presupposti oggettivi dell’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. 14/2017, poiché il ricorrente era stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto tra quelli rilevanti ai sensi della norma, e l’arresto era stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza. La successiva assoluzione penale non incide sulla legittimità del provvedimento, da valutarsi con riferimento al momento della sua adozione, poiché la misura ha natura preventiva e precauzionale e non repressiva. Il giudice amministrativo ha autonomamente valutato la documentazione acquisita, ritenendo che la situazione di forte tensione, il contrasto con gli agenti, l’assenza di collaborazione, il coinvolgimento di numerose persone, i contatti fisici con gli operatori, le lesioni riportate dagli agenti e il precedente deferimento per guida in stato di ebbrezza costituissero elementi idonei a sostenere il giudizio di pericolosità e il rischio di reiterazione di condotte analoghe. Ha escluso profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, rilevando l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza e posizione del destinatario. Il TAR ha precisato che l’interessato può chiedere in sede amministrativa modalità applicative compatibili con comprovate esigenze lavorative, di salute o di mobilità, che l’Amministrazione deve considerare secondo i principi di collaborazione e buona fede. Ricorso rigettato e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. 14/2017

    Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

    La convalida dell’arresto per uno dei reati contemplati dalla norma integra il presupposto oggettivo per l’adozione del divieto di accesso, senza necessità di una successiva condanna penale.

  • art. 13-bis, comma 2, d.l. 14/2017

    Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.

    Il divieto deve essere applicato secondo modalità compatibili con le comprovate esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario, che possono essere rappresentate all’Amministrazione anche dopo l’adozione della misura.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

    Nel valutare le richieste di modalità applicative compatibili con esigenze lavorative, l’Amministrazione deve agire secondo collaborazione e buona fede e considerare adeguatamente le esigenze comprovate dell’interessato.

  • art. 58 c.p.a.

    La richiesta di modifica o revoca di una misura cautelare sopravvenuta non comporta automaticamente la rivalutazione favorevole della posizione del destinatario, quando gli elementi nuovi non eliminano la rilevanza preventiva delle condotte contestate.

  • artt. 337, 339, 110, 341-bis e 651 c.p.

    Il giudizio amministrativo richiama le contestazioni penali originarie quale contesto fattuale della misura preventiva, senza sovrapporre l’accertamento amministrativo della pericolosità al giudizio sulla responsabilità penale.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il deferimento per la violazione della disposizione è indicato tra gli elementi del contesto fattuale, senza costituire autonomo fondamento decisorio del rigetto.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dall’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. 14/2017 può essere adottato quando il destinatario sia stato arrestato per uno dei reati richiamati dalla norma e l’arresto sia stato convalidato dall’autorità giudiziaria; non è necessaria una successiva condanna penale.
  • La legittimità di una misura amministrativa preventiva deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. La successiva assoluzione penale non determina automaticamente l’illegittimità del divieto, poiché l’accertamento amministrativo della pericolosità e quello penale della responsabilità perseguono finalità e standard differenti.
  • Le misure personali di prevenzione possono fondarsi su una valutazione complessiva di comportamenti attuali, episodi concreti e contesto socio-ambientale dai quali emerga un’apprezzabile probabilità di reiterazione di condotte pericolose, senza che occorra la prova definitiva della commissione di un reato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di pericolosità formulato dall’autorità di pubblica sicurezza resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità dell’iter logico o travisamento dei fatti.
  • Il divieto di accesso deve essere accompagnato, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.l. 14/2017, da modalità applicative compatibili con comprovate esigenze di mobilità, salute e lavoro; l’Amministrazione deve esaminare le relative richieste secondo i principi di collaborazione e buona fede.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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