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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 11831 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 30 ore settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202504172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che comunicava l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, incrementabili a 23, rispetto alle 30 ore di frequenza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il genitore ha impugnato la nota con cui il dirigente scolastico aveva comunicato, per l'anno scolastico 2025/2026, l'assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno, eventualmente incrementabili a 23, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto alla copertura integrale dell'orario di frequenza, pari a 30 ore, mediante insegnante specializzato. La pretesa era fondata sulla gravità della disabilità, riconducibile all'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto la riunione con altro ricorso, proposto tra le stesse parti, avente a oggetto il successivo Piano Educativo Individualizzato del 24 novembre 2025. Il TAR ha rilevato che la nota impugnata era stata adottata prima della scadenza del termine per la redazione del PEI definitivo e costituiva una ricognizione previsionale basata sull'organico di fatto, non una determinazione definitiva delle esigenze del minore. Sono state quindi dedotte questioni relative alla competenza dell'organo scolastico e alla necessità che la quantificazione delle ore fosse effettuata nel PEI dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, ritenendo che la proposizione separata dei due ricorsi fosse dipesa da una scelta processuale della parte, che avrebbe potuto impugnare il PEI sopravvenuto mediante motivi aggiunti, e che non fosse quindi possibile invocare successivamente una diversa concentrazione processuale contra factum proprium. Nel merito processuale, ha qualificato la nota impugnata come atto interlocutorio ed endoprocedimentale, privo di autonoma natura provvedimentale e inidoneo a determinare definitivamente le ore di sostegno. La quantificazione annuale deve infatti risultare dal PEI, elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, entro i termini previsti dalla normativa. Poiché le doglianze sostanziali sulla mancata o inesatta assegnazione delle ore erano state dedotte nel separato ricorso contro il PEI, il presente ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di natura provvedimentale dell'atto impugnato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 70 c.p.a.

    riunione ex art. 70 c.p.a.

    La richiesta di riunione con il separato ricorso contro il PEI è stata respinta, poiché la separazione dei giudizi era frutto di una scelta processuale della parte.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    le ore di sostegno da assegnare annualmente all’alunno con disabilità devono essere previste nel PEI; il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione; il PEI definitivo è redatto, di norma, non oltre il mese di ottobre

    La quantificazione definitiva delle ore di sostegno deve essere contenuta nel PEI elaborato e approvato dal competente Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione; una comunicazione preventiva del dirigente scolastico, fondata sull'organico di fatto e precedente al PEI, non costituisce determinazione definitiva.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Il PEI costituisce lo strumento nel quale devono essere individuate le esigenze educative e le ore di sostegno dell'alunno con disabilità.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    diritto al sostegno intensivo in base all’art. 3 comma 3 della l. 104/92

    La condizione di gravità è richiamata dal ricorrente quale fondamento della richiesta di sostegno intensivo, ma la concreta quantificazione delle ore deve essere effettuata nel PEI secondo la procedura prevista dalla normativa.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f)

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 2 e 4

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1, 2 e 5

    La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La quantificazione annuale delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere effettuata nel Piano Educativo Individualizzato, elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione secondo la procedura prevista dalla legge; una comunicazione preventiva del dirigente scolastico, adottata prima della redazione del PEI definitivo e basata sull'organico disponibile, non sostituisce tale determinazione.
  • L'impugnazione di una comunicazione meramente interlocutoria o endoprocedimentale, priva di autonoma lesività e non contenente la determinazione definitiva delle ore di sostegno, è inammissibile per carenza di natura provvedimentale dell'atto.
  • Quando l'atto realmente lesivo sopravviene nel corso del giudizio, la parte che abbia scelto di proporre un ricorso separato invece di proporre motivi aggiunti non può successivamente ottenere la riunione dei giudizi invocando tale esigenza, se ciò contrasta con la propria precedente scelta processuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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